Cassazione Civile, Ordinanza n. 19070/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2005, l'Ufficio aveva rideterminato maggiori ricavi derivanti dalla vendita di dieci appartamenti, valorizzando la differenza tra il prezzo dichiarato negli atti di compravendita e il valore di mercato desunto anche da quotazioni OMI e da ulteriori elementi indiziari, con recupero a tassazione di IVA, IRPEF, IRAP e addizionali, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale con riduzione dei ricavi accertati; in appello, però, la decisione era stata riformata e l'avviso era stato confermato integralmente. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza di appello per omessa/notificata irregolarmente notifica dell'atto di appello dell'Ufficio, perché effettuata presso il difensore costituito senza indicazione dell'ufficio presso cui era domiciliato; 2) violazione delle norme in tema di accertamento induttivo e di rettifica dei corrispettivi immobiliari, sostenendo che la C.T.R. avesse valorizzato illegittimamente il solo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI, nonostante la soppressione della presunzione legale fondata sul valore normale, e lamentando altresì la genericità e l'erroneità dell'accertamento su alcuni contratti specifici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché non parte del giudizio di appello, e ha rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sanata ogni eventuale nullità della notificazione dell'appello, sia perché dagli atti risultava la tempestiva notifica al difensore costituito, sia perché il ricorrente non aveva eccepito la lesione del diritto di difesa nel giudizio di merito, e comunque la partecipazione al giudizio di appello senza contestazioni aveva raggiunto lo scopo dell'atto. Quanto al secondo motivo, ha confermato che, dopo la riforma del 2009, lo scostamento tra prezzo dichiarato e valore OMI non basta da solo a fondare l'accertamento, ma nel caso concreto la C.T.R. aveva indicato ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tra cui incoerenze rispetto alla natura e alle caratteristiche degli immobili, consulenza tecnica, confronto con valori catastali e discrasie relative ai mutui, rendendo la motivazione sufficiente e non meramente fondata sui valori OMI. La Corte ha inoltre ritenuto generiche e incongruenti le ulteriori censure su singoli contratti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
per l'accertamento dei redditi d'impresa, dopo la riforma, l'esistenza di maggiori ricavi può essere desunta anche da presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; non è sufficiente il solo scostamento dal valore normale di mercato.
art. 40, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel provvedimento impositivo relativo ai maggiori ricavi accertati.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dal ricorrente per contestare la rettifica; la Corte ribadisce che la disciplina post-riforma esclude l'automatismo fondato sul valore normale, richiedendo ulteriori elementi presuntivi.
art. 54, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la riformulazione ad opera della legge comunitaria 2008 ha eliminato la stima basata sul valore normale nelle transazioni immobiliari ai fini IVA, imponendo prova presuntiva qualificata.
art. 88 della legge 7 luglio 2009, n. 88
richiamato insieme alla disciplina di adeguamento al diritto dell'Unione europea; la Corte lo considera nel contesto della riforma retroattiva delle norme di accertamento.
art. 24, comma 4, lett. f), legge 7 luglio 2009, n. 88
art. 24, comma 4, lett. f)
ha eliminato le disposizioni che consentivano la rettifica automatica dei corrispettivi immobiliari sulla base del valore normale.
art. 24, comma 5, legge 7 luglio 2009, n. 88
ha sostituito le precedenti norme con effetto retroattivo, ripristinando il ricorso a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
consente accertamenti fondati anche su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività o dagli studi di settore, valorizzando una pluralità di elementi presuntivi.
la nullità non può essere pronunciata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo; il principio vale anche per le notificazioni se l'atto è giunto a conoscenza del destinatario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 273 della direttiva 2006/112/CE
gli Stati membri possono utilizzare accertamenti induttivi e devono assicurare l'integrale riscossione del tributo armonizzato e la lotta all'evasione.
Massime di principio
- In materia di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA per cessioni immobiliari, dopo la riforma del 2009 non è sufficiente il solo scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore OMI per fondare la rettifica: servono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
- La motivazione dell'accertamento è sufficiente quando il giudice di merito valorizzi una pluralità di indici convergenti, anche diversi dalle quotazioni OMI, quali caratteristiche dell'immobile, consulenze tecniche, valori catastali, mutui e altre anomalie economiche.
- La nullità della notificazione dell'atto di appello è sanata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, il destinatario è venuto a conoscenza dell'impugnazione e la parte si è costituita senza eccepire tempestivamente la lesione del diritto di difesa.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche e coerenti con gli atti di causa: doglianze generiche, contraddittorie o non corrispondenti alla documentazione processuale sono inidonee a scalfire la decisione di merito.
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