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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19070/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2005, l'Ufficio aveva rideterminato maggiori ricavi derivanti dalla vendita di dieci appartamenti, valorizzando la differenza tra il prezzo dichiarato negli atti di compravendita e il valore di mercato desunto anche da quotazioni OMI e da ulteriori elementi indiziari, con recupero a tassazione di IVA, IRPEF, IRAP e addizionali, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale con riduzione dei ricavi accertati; in appello, però, la decisione era stata riformata e l'avviso era stato confermato integralmente. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza di appello per omessa/notificata irregolarmente notifica dell'atto di appello dell'Ufficio, perché effettuata presso il difensore costituito senza indicazione dell'ufficio presso cui era domiciliato; 2) violazione delle norme in tema di accertamento induttivo e di rettifica dei corrispettivi immobiliari, sostenendo che la C.T.R. avesse valorizzato illegittimamente il solo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI, nonostante la soppressione della presunzione legale fondata sul valore normale, e lamentando altresì la genericità e l'erroneità dell'accertamento su alcuni contratti specifici.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché non parte del giudizio di appello, e ha rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sanata ogni eventuale nullità della notificazione dell'appello, sia perché dagli atti risultava la tempestiva notifica al difensore costituito, sia perché il ricorrente non aveva eccepito la lesione del diritto di difesa nel giudizio di merito, e comunque la partecipazione al giudizio di appello senza contestazioni aveva raggiunto lo scopo dell'atto. Quanto al secondo motivo, ha confermato che, dopo la riforma del 2009, lo scostamento tra prezzo dichiarato e valore OMI non basta da solo a fondare l'accertamento, ma nel caso concreto la C.T.R. aveva indicato ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tra cui incoerenze rispetto alla natura e alle caratteristiche degli immobili, consulenza tecnica, confronto con valori catastali e discrasie relative ai mutui, rendendo la motivazione sufficiente e non meramente fondata sui valori OMI. La Corte ha inoltre ritenuto generiche e incongruenti le ulteriori censure su singoli contratti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA per cessioni immobiliari, dopo la riforma del 2009 non è sufficiente il solo scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore OMI per fondare la rettifica: servono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
  • La motivazione dell'accertamento è sufficiente quando il giudice di merito valorizzi una pluralità di indici convergenti, anche diversi dalle quotazioni OMI, quali caratteristiche dell'immobile, consulenze tecniche, valori catastali, mutui e altre anomalie economiche.
  • La nullità della notificazione dell'atto di appello è sanata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, il destinatario è venuto a conoscenza dell'impugnazione e la parte si è costituita senza eccepire tempestivamente la lesione del diritto di difesa.
  • Le censure di legittimità devono essere specifiche e coerenti con gli atti di causa: doglianze generiche, contraddittorie o non corrispondenti alla documentazione processuale sono inidonee a scalfire la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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