Cassazione Civile, Sentenza n. 34267/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. (in relazione all'art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c.) avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che, nel decidere un ricorso per cassazione proposto da Miceli contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, aveva rigettato il terzo motivo relativo alla presunta violazione del principio di trasparenza (art. 1 e art. 31 L. 241/90) ritenendo sufficiente, ai fini dell'art. 7 L. 212/2000, l'indicazione nella cartella di pagamento dell'accertamento TM1109002926 del 10/12/2009. Miceli ha dedotto un errore di fatto nella lettura della cartella di pagamento (n. 009720120281409241), sostenendo che essa non riporterebbe alcun riferimento specifico all'accertamento indicato e che, quindi, la cartella sarebbe priva della causale/motivazione necessaria per garantire il diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha richiamato i principi secondo cui l'errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione deve essere evidente, oggettivo, desumibile dagli atti interni al giudizio di legittimità e autonomo (idoneo a incidere direttamente sulla pronuncia di Cassazione). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la presunta errata indicazione nella cartella fosse un accertamento di merito della Commissione tributaria regionale e non un atto interno al giudizio di legittimità esaminabile direttamente dalla Corte di Cassazione; pertanto, l'eventuale vizio doveva essere dedotto con gli strumenti di impugnazione contro la decisione di merito (es. art. 64 d.lgs. 546/1992 o i rimedi previsti dagli artt. 394 e 398 c.p.c.). Il tribunale ha inoltre rilevato che la Corte di Cassazione si era limitata a riportare la motivazione della sentenza d'appello e non poteva svolgere indagini di fatto oltre la documentazione di merito. Non sono state liquidate spese e la decisione ha rilevato l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, del versamento di un ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
legge 7 agosto 1990, n. 241 (principio di trasparenza, artt. 1 e 31)
l'art. 31 è stato abrogato dalla l. n. 15 del 2005
La parte invocava la violazione del principio di trasparenza per insufficiente indicazione della causale/motivazione nella cartella esattoriale; la Corte ha richiamato il principio ma ha ritenuto che la valutazione, quale fatta dal giudice di merito e riportata in Cassazione, avesse ritenuto la cartella sufficientemente motivata alla luce dell'art. 7 L. 212/2000
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Applicata dalla Corte quale criterio di adeguatezza della motivazione contenuta nella cartella: l'indicazione dell'accertamento e dei dati essenziali può essere ritenuta sufficiente a garantire il diritto di difesa del contribuente
Codice di procedura civile, art. 391-bis
Norma che autorizza la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione per errore di fatto; la Corte ha ricordato i requisiti di ammissibilità del rimedio (evidenza, oggettività, atti interni al giudizio di legittimità)
Codice di procedura civile, art. 395, co. 1, n. 4
Individua il tipo di errore di fatto richiamato per la revocazione; la Corte lo interpreta come errore di percezione/svista che deve emergere dagli atti del giudizio di legittimità
Codice di procedura civile, art. 360, co. 1, n. 3
Fondamento del terzo motivo di cassazione (violazione di legge); la Corte ha esaminato tale motivo ma si è attenuta ai fatti e alle valutazioni di merito come risultanti dalla sentenza impugnata
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64
Richiamato quale rimedio specifico per denunciare eventuali errori di fatto/valutazioni compiute dalla Commissione tributaria regionale sulla motivazione della cartella; la Corte ha osservato che l'eventuale errore di merito sarebbe esperibile attraverso questo strumento
Codice di procedura civile, artt. 394 e 398
Indicano gli strumenti di impugnazione contro le decisioni di merito; la Corte ha affermato che il vizio che avrebbe inficiato la sentenza d'appello doveva essere fatto valere con tali mezzi
D.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede il presupposto per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza di tale presupposto nel caso concreto
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore è evidente, oggettivo e desumibile direttamente dagli atti interni al giudizio di legittimità; non è lo strumento per correggere valutazioni di merito compiute dai giudici di merito.
- Se l'errore denunciato riguarda una valutazione o una inosservanza degli atti da parte del giudice d'appello o di primo grado (es. mancata o errata lettura di una cartella di pagamento), il rimedio corretto è l'impugnazione contro la decisione di merito (art. 394/398 c.p.c. o rimedi specifici previsti dalla normativa tributaria come art. 64 d.lgs. 546/1992), non la revocazione in Cassazione.
- La Corte di Cassazione, nel sindacare motivi di diritto, si deve attenere ai fatti come risultanti dalla sentenza impugnata e non può svolgere indagini di fatto autonome al di fuori degli atti del giudizio di legittimità.
- Per contestare la sufficienza motivazionale di una cartella esattoriale (in relazione al principio di trasparenza/statuto del contribuente) è essenziale provare, con documenti presenti nel fascicolo di cassazione, l'effettiva mancanza degli elementi richiesti; altrimenti la censura rischia di essere inammissibile o improcedibile per difetto di strumento.
- Prima di proporre una revocazione per presunto errore materiale occorre verificare che il fatto ritenuto erroneo sia riprodotto nel ricorso in cassazione o negli atti interni al giudizio di legittimità e che l'errore abbia carattere autonomo e decisivo rispetto alla pronuncia di Cassazione.
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