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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34204/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.25688/2021 (28.04.2021, depositata 22.09.2021) che aveva cassato con rinvio la sentenza della C.T.R. relativa all'impugnazione di un avviso di accertamento IRES/IRAP per il 2013. La ricorrente deduceva un errore revocatorio ex art. 395, n.4 c.p.c.: la Corte avrebbe commesso una svista percettiva non rilevando che la C.T.R. aveva effettivamente preso atto dell'identità delle questioni tra primo e secondo grado e, perciò, avrebbe erroneamente ritenuto la sentenza di appello priva di reale motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vizio denunciato attiene a una valutazione giuridica sulla adeguatezza della motivazione della sentenza di appello e non a un errore revocatorio inteso come errore meramente percettivo di fatti positivamente acquisiti negli atti. La giurisprudenza richiamata stabilisce che l'errore revocatorio è ammesso solo quando la Corte abbia errato nella percezione di un fatto che, se correttamente colto, avrebbe cambiato la decisione; non sono ammessi in revocazione errori di diritto, di interpretazione o di valutazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata a pagare all'Agenzia delle entrate le spese di giudizio, liquidate in euro 5.800,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito, e al versamento dell'eventuale contributo unificato ulteriore previsto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

    La fattispecie dell'errore revocatorio è circoscritta agli errori percettivi relativi a fatti positivamente acquisiti negli atti, tali da aver indotto il giudice a una valutazione falsata; non comprende errori di diritto o valutazioni giuridiche sulla motivazione delle sentenze.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata in relazione al presupposto per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte dà atto della sua sussistenza quando dovuto.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Richiamato solo come norma procedurale collegata alla composizione della camera di consiglio o alla redazione della relazione (menzione formale nel capo di relatore).

  • Cass. S.U. n. 26022/2008

    Giurisprudenza richiamata per chiarire i limiti dell'errore revocatorio: esso è l'errore percettivo sui fatti valutati dalla Corte quando la stessa è stata giudice del fatto; non si estende all'errore di diritto o valutazioni giuridiche.

  • Cass. n. 3365/2009

    Conferma della distinzione tra errore percettivo sui fatti e valutazioni giuridiche non rimediabili in revocazione.

  • Cass. S.U. n. 30994/2017

    Ulteriore conferma che non costituiscono vizi revocatori errori di diritto sostanziale o processuale né errori di giudizio o di valutazione.

  • Cass. S.U. n. 8984/2018

    Richiamata per lo stesso principio limitativo dell'istituto della revocazione rispetto alle controversie di valutazione giuridica.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammissibile solo per errori meramente percettivi di fatto risultanti in modo incontrovertibile dagli atti; non per contestazioni di carattere giuridico o valutativo.
  • Non possono essere rimessi in revocazione i profili che riguardano l'adeguatezza della motivazione o la correttezza di valutazioni giuridiche compiute dal giudice: tali doglianze sono di merito e non rientrano nel rimedio revocatorio.
  • Per ottenere la revoca è necessario dimostrare che la Corte ha omesso o distorto un fatto pacificamente emerso nel processo e che la correzione di tale percezione avrebbe imposto una diversa decisione.
  • Le parti che intendono contestare la motivazione o la valutazione del giudice di merito devono prospettare rimedi diversi dalla revocazione (es. impugnazioni regolari nei termini o altri mezzi processuali), poiché la revocazione non è strumento per rivedere valutazioni giuridiche o valutazioni della prova.
  • In fase di redazione del ricorso in revocazione è importante circoscrivere la doglianza a specifici e incontrovertibili errori fattuali (con puntuale richiamo agli atti) e non a generiche contestazioni della valutazione giuridica svolta dalla Corte.

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