Sentenza del 13/10/2022 n. 29992 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006 con cui l'Amministrazione aveva rideterminato il reddito considerandolo di impresa e recuperando IRES, IVA e IRAP, deducendo che per il 2004 era già intervenuta una sentenza passata in giudicato che avrebbe cristallizzato la natura non commerciale dell'associazione e pertanto avrebbe dovuto impedire analoghe rettifiche per gli anni successivi; contestava inoltre la utilizzabilità degli atti derivanti da accesso della Guardia di Finanza senza autorizzazione della Procura e sollevava rilievi sulla rilevanza di elementi di commercialità riferiti a periodi diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudicato relativo al 2004 non opera automaticamente sugli anni successivi: è onere del contribuente dimostrare l'identità delle questioni e dei presupposti di fatto tra le annualità. Ha inoltre ritenuto lecita l'attività di accesso della Guardia di Finanza ai sensi della L. 4/1929 art. 35, e ha dichiarato infondate o inammissibili le censure relative a omissioni di pronuncia e vizio di motivazione; in sostanza la decisione di merito che aveva qualificato l'attività come commerciale per 2005-2006 è stata confermata. Non sono state regolate le spese di lite per assenza di difesa effettiva dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Il giudicato esterno non opera automaticamente tra annualità diverse; il suo effetto sostanziale richiede l'identità di questioni e presupposti di fatto rilevanti per il medesimo rapporto giuridico
Norma richiamata per i motivi di ricorso attinenti alla violazione di legge e alla contraddittorietà/omessa motivazione; la Corte ha ritenuto molte censure inammissibili o meramente di merito
Richiamato con riferimento all'omessa pronuncia: la Corte ha ritenuto che non vi fosse omissione e che le questioni fossero state adeguatamente trattate dal giudice d'appello
Norme sul procedimento di accertamento e attività di controllo richiamate poiché gli avvisi impugnati sono stati emessi in base a tali disposizioni; la Corte non ha ritenuto illegittimo l'accertamento
Norme IVA richiamate in relazione alle rettifiche IVA; la sentenza riafferma che l'effetto del giudicato in materia di IVA è condizionato anche dal diritto dell'Unione europea e dalla necessità di valutare l'identità dei presupposti
art. 148 comma 3; art. 149 comma 1
Richiamate dalle censure della contribuente sui contributi dei soci e sulla qualificazione dei fatti; la Corte ha ritenuto che la valutazione sull'esistenza di contributi e sulla rilevanza di elementi di commercialità sia questione di merito non ricognibile in cassazione
L. 4/1929
Stabilisce i poteri di accesso della Guardia di Finanza: la Corte ha confermato la piena utilizzabilità degli atti acquisiti dalla GdF senza autorizzazione della Procura nei casi previsti dalla norma
Costituzione
Riferimento al principio di capacità contributiva: giustifica la necessità di verificare, per ogni periodo d'imposta, gli elementi rilevanti e non riconoscere automaticamente benefici o qualificazioni per tutte le annualità
Giurisprudenza CJEU
C-2/08 Olimpiclub (CGUE 3 settembre 2009)
Richiamata per dire che, in materia IVA, l'effetto vincolante del giudicato esterno è subordinato al diritto UE, specie quando affiorano questioni relative a pratiche abusive; ciò limita l'automatismo del giudicato tra annualità
Massime di principio
- Il giudicato formato su una specifica annualità non estende automaticamente i suoi effetti ad anni successivi: il contribuente deve provare l'identità delle questioni di fatto e di diritto tra le annualità per ottenere l'effetto preclusivo
- Per gli enti associativi non commerciali, i requisiti formali e sostanziali per beneficiare del regime non commerciale vanno dimostrati e possono essere valutati anno per anno; non si presumono acquisiti una volta per tutte
- Gli accertamenti basati su attività istruttorie svolte dalla Guardia di Finanza sono utilizzabili se effettuati nei limiti dei poteri riconosciuti dalla L. 4/1929 art. 35; non è sempre necessaria autorizzazione della Procura per l'accesso alle sedi adibite ad attività commerciale
- In sede di cassazione non è consentito rimodulare il giudizio di merito sulle risultanze probatorie: le valutazioni fattuali dei giudici di merito sono sindacabili solo nei limiti della motivazione e del diritto
- In materia di IVA l'effetto vincolante del giudicato esterno è condizionato anche dal diritto dell'Unione europea, specialmente ove possano emergere pratiche abusive; ciò richiede attenzione quando si deduce l'efficacia estesa del giudicato
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