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Sentenza

Sentenza del 13/10/2022 n. 29992 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006 con cui l'Amministrazione aveva rideterminato il reddito considerandolo di impresa e recuperando IRES, IVA e IRAP, deducendo che per il 2004 era già intervenuta una sentenza passata in giudicato che avrebbe cristallizzato la natura non commerciale dell'associazione e pertanto avrebbe dovuto impedire analoghe rettifiche per gli anni successivi; contestava inoltre la utilizzabilità degli atti derivanti da accesso della Guardia di Finanza senza autorizzazione della Procura e sollevava rilievi sulla rilevanza di elementi di commercialità riferiti a periodi diversi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudicato relativo al 2004 non opera automaticamente sugli anni successivi: è onere del contribuente dimostrare l'identità delle questioni e dei presupposti di fatto tra le annualità. Ha inoltre ritenuto lecita l'attività di accesso della Guardia di Finanza ai sensi della L. 4/1929 art. 35, e ha dichiarato infondate o inammissibili le censure relative a omissioni di pronuncia e vizio di motivazione; in sostanza la decisione di merito che aveva qualificato l'attività come commerciale per 2005-2006 è stata confermata. Non sono state regolate le spese di lite per assenza di difesa effettiva dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non opera automaticamente tra annualità diverse; il suo effetto sostanziale richiede l'identità di questioni e presupposti di fatto rilevanti per il medesimo rapporto giuridico

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata per i motivi di ricorso attinenti alla violazione di legge e alla contraddittorietà/omessa motivazione; la Corte ha ritenuto molte censure inammissibili o meramente di merito

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'omessa pronuncia: la Corte ha ritenuto che non vi fosse omissione e che le questioni fossero state adeguatamente trattate dal giudice d'appello

  • D.P.R. n. 600/1973

    Norme sul procedimento di accertamento e attività di controllo richiamate poiché gli avvisi impugnati sono stati emessi in base a tali disposizioni; la Corte non ha ritenuto illegittimo l'accertamento

  • D.P.R. n. 633/1972

    Norme IVA richiamate in relazione alle rettifiche IVA; la sentenza riafferma che l'effetto del giudicato in materia di IVA è condizionato anche dal diritto dell'Unione europea e dalla necessità di valutare l'identità dei presupposti

  • TUIR

    art. 148 comma 3; art. 149 comma 1

    Richiamate dalle censure della contribuente sui contributi dei soci e sulla qualificazione dei fatti; la Corte ha ritenuto che la valutazione sull'esistenza di contributi e sulla rilevanza di elementi di commercialità sia questione di merito non ricognibile in cassazione

  • L. 4/1929

    Stabilisce i poteri di accesso della Guardia di Finanza: la Corte ha confermato la piena utilizzabilità degli atti acquisiti dalla GdF senza autorizzazione della Procura nei casi previsti dalla norma

  • Costituzione

    Riferimento al principio di capacità contributiva: giustifica la necessità di verificare, per ogni periodo d'imposta, gli elementi rilevanti e non riconoscere automaticamente benefici o qualificazioni per tutte le annualità

  • Giurisprudenza CJEU

    C-2/08 Olimpiclub (CGUE 3 settembre 2009)

    Richiamata per dire che, in materia IVA, l'effetto vincolante del giudicato esterno è subordinato al diritto UE, specie quando affiorano questioni relative a pratiche abusive; ciò limita l'automatismo del giudicato tra annualità

Massime di principio

  • Il giudicato formato su una specifica annualità non estende automaticamente i suoi effetti ad anni successivi: il contribuente deve provare l'identità delle questioni di fatto e di diritto tra le annualità per ottenere l'effetto preclusivo
  • Per gli enti associativi non commerciali, i requisiti formali e sostanziali per beneficiare del regime non commerciale vanno dimostrati e possono essere valutati anno per anno; non si presumono acquisiti una volta per tutte
  • Gli accertamenti basati su attività istruttorie svolte dalla Guardia di Finanza sono utilizzabili se effettuati nei limiti dei poteri riconosciuti dalla L. 4/1929 art. 35; non è sempre necessaria autorizzazione della Procura per l'accesso alle sedi adibite ad attività commerciale
  • In sede di cassazione non è consentito rimodulare il giudizio di merito sulle risultanze probatorie: le valutazioni fattuali dei giudici di merito sono sindacabili solo nei limiti della motivazione e del diritto
  • In materia di IVA l'effetto vincolante del giudicato esterno è condizionato anche dal diritto dell'Unione europea, specialmente ove possano emergere pratiche abusive; ciò richiede attenzione quando si deduce l'efficacia estesa del giudicato

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