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Sentenza

Sentenza del 13/10/2022 n. 788 - Corte di Giustizia UE

Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e il principio di proporzionalità - Omesso versamento IVA - Legittima la responsabilità solidale dell'amministratore per condotta pregiudizievole - Causa C-1/21.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia per un avviso di accertamento con cui MC è stato ritenuto responsabile in solido di debiti pubblici (tra cui IVA e interessi) della società di cui era amministratore. La questione principale era se, in caso di omesso versamento IVA dovuto alla riduzione del patrimonio della società determinata da atti in malafede dell'amministratore (es. erogazioni costituenti distribuzioni dissimulate o trasferimenti a prezzi notevolmente inferiori), lo Stato membro possa applicare una responsabilità solidale ex post nei confronti dell'amministratore e se tale meccanismo e l'estensione agli interessi moratori siano compatibili con l'art. 273 della direttiva 2006/112/CE e con il principio di proporzionalità.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'art. 273 della direttiva IVA, interpretato alla luce dell'art. 325 TFUE e del principio di proporzionalità, non ostano a una normativa nazionale che prevede la responsabilità solidale dell'amministratore nelle circostanze indicate. Precisazioni chiave: (i) il meccanismo è compatibile se la persona ritenuta responsabile è amministratore o organo di gestione; (ii) deve essere provata la malafede dell'amministratore mediante pagamenti o trasferimenti dal patrimonio societario qualificabili come distribuzione dissimulata o trasferimenti a titolo gratuito/prezzi nettamente inferiori; (iii) deve esistere un nesso di causalità fra quegli atti in malafede e l'incapacità della società di pagare l'IVA; (iv) la responsabilità è limitata all'importo della riduzione patrimoniale imputabile all'amministratore; (v) la responsabilità è sussidiaria (prima si procede verso il patrimonio della società); (vi) l'inclusione degli interessi moratori nella responsabilità solidale è ammessa se il ritardo nel pagamento è dovuto agli atti in malafede dell'amministratore. La terza questione (applicabilità quando il ritardo è dovuto a terzi o a circostanze oggettive) è stata dichiarata irricevibile perché non pertinente ai fatti del caso.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA)

    art. 273, art. 205, art. 193 (citati nella sentenza)

    Art.273 autorizza gli Stati membri a prevedere altri obblighi necessari per assicurare la riscossione dell'IVA e prevenire l'evasione; tale disposizione non limita gli obblighi alle sole persone soggette a IVA e può ricomprendere meccanismi di responsabilità solidale verso amministratori che abbiano ridotto il patrimonio. Art.205 riguarda situazioni specifiche di designazione del debitore per singole operazioni ma non si applica al meccanismo generale ex post come quello in esame.

  • Convenzione elaborata in base all'art. K.3 (Convenzione TIF)

    La Convenzione TIF riguarda obblighi penali e non si applica al meccanismo amministrativo di responsabilità solidale come quello previsto dal diritto civile/tributario nazionale; la Corte ha escluso la sua applicabilità al caso in esame.

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

    Impone agli Stati membri l'obbligo di combattere la frode che lederebbe gli interessi finanziari dell'UE; rafforza l'interpretazione dell'art.273 in senso conforme alla necessità di tutelare le entrate proprie (incl. IVA) dell'Unione.

  • Diritto nazionale bulgaro (DOPK)

    art. 19(2), art. 20, art. 21(3)

    Stabilisce la responsabilità personale e solidale dell'amministratore che in malafede eroghi somme o trasferisca beni riducendo il patrimonio societario (limitazione all'ammontare della riduzione, esecuzione prioritaria sul patrimonio della società, estinzione della responsabilità con l'estinzione del debito). La Corte ha ritenuto compatibile tale quadro se applicato nei termini indicati.

  • Legge bulgara sugli interessi su imposte

    art. 1 (testo relativo al recupero maggiorato degli interessi)

    Prevede l'applicazione di interessi sulle imposte non versate; la Corte ha affermato che il recupero di interessi moratori è compatibile con il meccanismo di responsabilità solidale quando il ritardo è causato dagli atti in malafede dell'amministratore.

Massime di principio

  • Uno Stato membro può prevedere responsabilità solidale dell'amministratore (non soggetto passivo IVA) per debiti IVA della società quando l'amministratore, in malafede, ha ridotto il patrimonio societario con pagamenti o trasferimenti qualificabili come distribuzioni dissimulate o trasferimenti a prezzi nettamente inferiori.
  • È necessario un nesso di causalità tra gli atti di malafede dell'amministratore e l'incapacità della società di pagare l'IVA: la responsabilità non è automatica ma collegata all'effettiva riduzione patrimoniale che ha impedito il pagamento.
  • La responsabilità è limitata all'ammontare della riduzione patrimoniale imputabile all'amministratore e sussidiaria rispetto ai tentativi di recupero sul patrimonio della società (prima si agisce contro la società).
  • La normativa nazionale che estende la responsabilità anche agli interessi moratori è compatibile se il ritardo nel pagamento dell'IVA è effettivamente determinato dagli atti in malafede dell'amministratore; gli interessi mirano a compensare il pregiudizio causato dal ritardo.
  • Non è ammessa una responsabilità solidale oggettiva e indiscriminata: non si può far ricadere incondizionatamente sulla persona diversa dal debitore l'onere per perdite fiscali causate dalla condotta di terzi su cui quella persona non ha alcuna influenza.
  • Il soggetto chiamato a rispondere può opporre elementi di buona fede: aver agito con la diligenza dell'operatore avveduto, avere adottato misure ragionevoli e essere estraneo a pratiche abusive o frodatorie sono fattori rilevanti per escludere o limitare la responsabilità.
  • Per la tutela preventiva, amministratori e membri degli organi direzionali dovrebbero documentare contratti di gestione, giustificare aumenti retributivi, evitare trasferimenti a soggetti collegati senza evidenza commerciale e conservare prove che dimostrino la legittimità delle operazioni patrimoniali.
  • Se il mancato pagamento è dovuto a comportamenti di terzi o circostanze oggettive indipendenti dagli atti dell'amministratore, la domanda di responsabilità solidale deve essere valutata con attenzione e potrebbe non trovare applicazione; lo Stato deve dimostrare il collegamento causale con la malafede dell'amministratore.

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