Sentenza del 13/10/2022 n. 209 - Corte Costituzionale
IMU - Agevolazioni - Prima casa - Illegittimità della norma che esclude ogni agevolazione per i coniugi con diverse residenze in differenti comuni - Articoli 3, 53 e 31 della Costituzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2 (quarto e quinto periodo) del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (e disposizioni correlate) nella parte in cui definisce l'abitazione principale richiedendo la residenza anagrafica e la dimora abituale non solo del possessore ma anche del suo nucleo familiare, con esclusione dell'agevolazione IMU quando un componente del nucleo abbia residenza/dimora in altro comune. Il rilievo costituzionale è fondato sugli artt. 3, 31 e 53 Cost.: si deduce una discriminazione ingiustificata tra coniugi/uniti civilmente e conviventi di fatto o persone singole, nonché una penalizzazione della famiglia e un contrasto con il principio di capacità contributiva.
La decisione
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 (nella parte che richiede la residenza e dimora abituale del 'nucleo familiare' per definire l'abitazione principale), con effetto consequenziale di illegittimità anche sul quinto periodo e sulle corrispondenti formulazioni della legge n. 160/2019 e delle successive modifiche (d.l. n. 146/2021). In sostanza la definizione torna ad essere ancorata al requisito oggettivo relativo al possessore: l'abitazione principale è l'immobile in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La Corte ha precisato che non si apre automaticamente la possibilità di considerare come 'abitazione principale' le cosiddette seconde case: l'esenzione spetta una sola volta quando sia effettiva la dimora abituale, e la verifica della veridicità è affidata ai comuni.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214)
"Per abitazione principale si intende l'immobile ... nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
La Corte ha ritenuto incostituzionale la parte che introduce il requisito riferito al 'nucleo familiare', perché produceva discriminazioni ingiustificate a danno dei coniugi/uniti civilmente rispetto ai conviventi di fatto e ai singoli.
art. 1, comma 741, lettera b), legge 27 dicembre 2019, n. 160
"Per abitazione principale si intende ... nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
Dichiarata incostituzionale nella parte che riproduce il requisito del nucleo familiare; conseguentemente annullata la disciplina che applicava l'agevolazione a un solo immobile scelto dal nucleo.
"Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni ... si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare"
Anche questa estensione è stata dichiarata incostituzionale in conseguenza della pronuncia sul quarto periodo dell'art. 13: la scelta del nucleo non può sostituire il criterio oggettivo della dimora/residenza del possessore.
art. 3 Cost.
La norma impugnata discriminava ingiustificatamente soggetti in condizioni sostanzialmente omogenee (coniugi/uniti civilmente vs conviventi di fatto o singoli) senza valida ragione; contrasto dichiarato fondato.
art. 31 Cost.
La disciplina fiscale, richiedendo il requisito del nucleo, penalizzava la famiglia piuttosto che agevolarla, in contrasto con il principio di tutela e di incoraggiamento della costituzione e della funzione della famiglia.
art. 53 Cost.
L'IMU è imposta di carattere reale; l'introduzione dello status familiare come criterio di esclusione non appare coerente con il principio di capacità contributiva salvo giustificazioni che qui mancavano.
Massime di principio
- Per l'esenzione IMU sull'abitazione principale il requisito determinante rimane la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore: lo status familiare non può essere condizione ostativa salvo giustificazione ragionevole.
- La norma non può penalizzare chi formalizza la famiglia (matrimonio o unione civile) rispetto ai conviventi di fatto: non sono ammesse differenze di trattamento non adeguatamente motivate (art. 3 Cost.).
- La mera collocazione della residenza di un coniuge in un comune diverso non può, di per sé, escludere l'agevolazione se il possessore dimora e risiede abitualmente nell'immobile; i comuni sono comunque tenuti a svolgere controlli per prevenire abusi.
- L'IMU, essendo imposta reale, non dovrebbe dipendere dallo status personale del contribuente salvo che ciò sia strettamente e ragionevolmente collegato alla capacità contributiva o ad altra finalità costituzionalmente valida.
- In caso di dubbi pratici: documentare sempre dimora abituale e residenza anagrafica (bollette, utenze, dichiarazioni), e rivolgersi al giudice tributario se il comune nega l'esenzione basandosi sul criterio del 'nucleo familiare'.
- La pronuncia non autorizza doppie esenzioni per seconde case: l'esenzione spetta una sola volta laddove sia effettiva la dimora abituale; eventuali contestazioni vanno risolte attraverso i controlli comunali e, se necessario, il contenzioso.
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