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Sentenza

Sentenza del 13/10/2022 n. 4448 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Ente impositore resistente - Assistenza processuale - Funzionari propri - Non rileva - Spese giudizio favore - Legittimità spettanza - Sussiste - Giudice tributario - Determinazione importo - Tariffa Avvocati - Abbattimento venti per cento - Rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice tributario ha ritenuto legittimo il riconoscimento delle spese in favore dell'ente impositore nonostante l'assistenza prestata da propri funzionari; nella liquidazione il Giudice deve adottare la tariffa degli Avvocati previa riduzione del 20% (abbattimento), ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/92 e in linea con la giurisprudenza della Cassazione

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

disputa sulla liquidazione delle spese di giudizio in favore dell'ente impositore dopo soccombenza del contribuente; quest'ultimo contestava l'entità/modalità di riconoscimento delle spese, mentre l'ente chiedeva il rimborso anche se assistito dai propri funzionari e la liquidazione secondo la tariffa degli Avvocati con applicazione della riduzione prevista

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992 - art. 15, comma 2-sexies

    stabilisce che, nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, il Giudice applica la tariffa degli Avvocati con un abbattimento del 20%; ciò trova applicazione anche quando l'ente sia assistito da propri funzionari

  • Cassazione penale/civile - sent. Cass. n. 4473/2021

    conferma l'orientamento secondo cui l'ente pubblico soccombente ha diritto alle spese e che l'assistenza da parte di funzionari non impedisce il riconoscimento delle stesse secondo la tariffa forense (con i relativi correttivi)

  • Cassazione - sent. Cass. n. 23055/2019

    afferma analoghi principi sul riconoscimento delle spese a favore della pubblica amministrazione e sulla modalità di liquidazione, consolidando l'applicazione della tariffa forense con le riduzioni previste nelle procedure tributarie

Massime di principio

  • In caso di soccombenza del contribuente, l'ente impositore ha diritto al riconoscimento delle spese di giudizio anche se si è avvalso dei propri funzionari per l'assistenza processuale.
  • Il giudice tributario, nel liquidare le spese a favore dell'ente pubblico, deve prendere a riferimento la tariffa degli Avvocati e applicare l'abbattimento del 20% previsto dall'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/92.
  • La rappresentanza o assistenza da parte di personale interno dell'ente non costituisce di per sé causa di esclusione o diminuzione automatica del diritto alle spese; eventuali riduzioni devono essere motivate e ancorate ai criteri di legge o giurisprudenza.
  • È opportuno documentare in modo adeguato l'entità delle attività difensive e le spese sostenute: il giudice liquida sulla base della tariffa, ma può valutare congruità e proporzionalità.
  • In situazioni analoghe, le parti dovrebbero attentamente verificare la normativa applicabile e la giurisprudenza consolidata per predisporre memorie e istanze mirate alla corretta determinazione delle spese (es. eccezioni su importi, eventuali compensazioni e oneri probatori).

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