Sentenza del 13/10/2022 n. 803 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
ICI - aree edificabili - accertamento - motivazione - validità - contenuto necessarioICI - accertamento - motivazione - integrabilità in giudizio - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento ICI relativo ad un'area fabbricabile: il Comune ha rettificato il valore dell'area senza indicare i criteri e gli elementi di fatto utilizzati per la rideterminazione (ha riportato solo l'importo dell'imposta e delle sanzioni, un generico riferimento all'incidenza percentuale e richiamo a beni similari non precisati). La ricorrente contestava l'assenza dei parametri richiesti dalla legge per determinare l'imponibile delle aree fabbricabili.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Ufficio confermando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato l'avviso di accertamento. Il giudice ha ritenuto l'atto insufficientemente motivato perché mancavano nell'avviso i riferimenti ai parametri tassativi previsti dall'art. 5 d.lgs. 504/1992 (zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri per adattamento del terreno, prezzi medi di mercato di aree analoghe, ed analisi dell'edificabilità effettiva). Ha altresì affermato che la carenza motivazionale non è sanabile con la produzione di spiegazioni in sede giudiziaria e che il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nell'indagine sul merito della materia imponibile. Condanna dell'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellata (liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. n. 504/1992
parametri per le aree fabbricabili: "zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"
La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento debba indicare, a pena di nullità, i parametri tassativi di cui all'art.5 per la determinazione dell'imponibile delle aree fabbricabili, in relazione all'edificabilità effettiva e non ipotetica.
art. 1, comma 62, legge n. 296/2006
Principio richiamato secondo cui gli enti locali hanno un obbligo di motivazione degli atti impositivi, tali da consentire al contribuente di conoscere e contestare gli elementi essenziali della pretesa tributaria.
art. 1, comma 162, legge n. 296/2006
Norma citata in ricorso difensivo relativa all'obbligo di motivazione degli atti impositivi degli enti locali; evidenziata dalla resistente per sostenere la nullità per difetto di motivazione.
art. 7, legge n. 212/2000 (Carta dei diritti del contribuente)
La Corte ha richiamato il principio che l'atto impositivo deve indicare il presupposto cui è ricondotto il valore dell'immobile, cioè fornire la motivazione in modo che il contribuente possa esercitare efficacemente il diritto di difesa.
Massime di principio
- L'atto di accertamento tributario che determina il valore di un'area edificabile deve contenere la motivazione "ab origine", ossia indicare i parametri di legge e gli elementi di fatto utilizzati (zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento, prezzi di mercato di aree analoghe, edificabilità effettiva); la loro omissione rende l'atto nullo.
- Non è sufficiente un riferimento generico a una percentuale di incidenza o a beni similari non specificati; né può l'Amministrazione sanare la carenza motivazionale fornendo in giudizio i dettagli mancanti: il giudice deve annullare l'atto e non può sostituirsi all'Amministrazione nell'accertamento del valore.
- La motivazione dell'atto impositivo deve indicare i fatti astrattamente giustificativi della pretesa per delimitare le ragioni che l'ente potrà addurre nel contenzioso; solo sull'effettivo verificarsi di tali fatti e sulla loro idoneità a sostenere la pretesa spetta poi al giudice pronunciarsi.
- Per il contribuente: se l'avviso non riporta i criteri e i parametri utilizzati, è efficace impugnarlo per difetto di motivazione; è utile richiedere la specificazione dei criteri e, se necessario, una consulenza tecnica d'ufficio per valutare il valore dell'area.
- Per l'Amministrazione: indicare nell'avviso il metodo di valutazione adottato, i parametri normativi richiamati e i confronti di mercato specifici e documentalmente verificabili (comparabili, prezzi OMI, perizie), evitando valutazioni puramente sintetiche e non motivate.
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