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Sentenza

Sentenza del 13/10/2022 n. 843 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (I.R.B.A.) - diritto al rimborso - incompatibilità della norma interna con il diritto unionale - dichiarazione d'incompatibilità della Corte di Giustizia - disapplicazione da parte del giudice nazionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società E spa ha chiesto il rimborso dell'Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (I.R.B.A.) versata negli anni 2019-2020, sostenendo che la norma regionale istitutiva dell'imposta è incompatibile con la Direttiva 2008/118/CE (regime generale delle accise) e che, pertanto, il giudice nazionale avrebbe dovuto disapplicarla e riconoscere il diritto al rimborso per i versamenti effettuati.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Commissione giudicante ha ritenuto che: 1) la ricorrente ha legittimazione a procedere, perché l'amministrazione non ha dimostrato che l'onere impositivo si sia trasferito sui consumatori finali; 2) tuttavia, il diritto al rimborso per tributi incompatibili con il diritto dell'Unione può essere esercitato solo dopo una pronuncia della Corte di Giustizia che dichiari l'incompatibilità e il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia della norma interna (ai sensi dell'art. 29 della legge n. 428/1990); 3) nel caso di specie non è intervenuta alcuna pronuncia della Corte di Giustizia (fase pre-contenziosa) e il legislatore nazionale ha poi abrogato l'imposta con la legge di bilancio n. 178/2020 prevedendo espressamente il mantenimento degli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte, escludendo così la ripetizione; 4) la disapplicazione da parte del giudice nazionale è ammessa solo quando la norma comunitaria è direttamente applicabile (regolamenti, direttive self-executing) o quando esista una sentenza della Corte di Giustizia interprete dei trattati: la direttiva 2008/118/CE non è stata qualificata come self-executing nel caso concreto perché ha richiesto recepimento.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/118/CE

    art. 1 par. 2 (richiamata nella procedura di infrazione)

    La direttiva è la fonte comunitaria cui la ricorrente riferisce l'incompatibilità; tuttavia, nel caso è stata ritenuta non "self-executing" e quindi non idonea a fondare la disapplicazione immediata della norma interna da parte del giudice nazionale.

  • Art. 29, legge n. 428/1990

    comma 6 (disciplina rimborsi per tributi incompatibili con norme comunitarie)

    La pronuncia della Corte di Giustizia che dichiari l'incompatibilità è assunta come presupposto per il riconoscimento dei rimborsi e per la cessazione dell'efficacia della disposizione interna con decreto del Presidente della Repubblica; fino a tali atti la norma interna conserva efficacia.

  • Legge di bilancio 178/2020

    abrogazione dell'imposta regionale sulla benzina e disposizione di salvezza degli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte

    L'abrogazione legislativa con clausola di salvaguardia degli effetti passati impedisce la ripetizione di quanto già versato per i periodi anteriori all'abrogazione.

  • Legge n.158/1990, art. 6 lett. c

    facoltà per le Regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina entro un limite

    Norma primaria che ha legittimato le Regioni ad istituire l'IRBA; nel caso ha rappresentato la base normativa nazionale dell'imposta poi contestata.

  • Legge Regionale Liguria n.2/2006

    istituzione dell'I.R.B.A. nella Regione Liguria

    Atto regionale che ha introdotto l'imposta oggetto del contendere.

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso per tributi nazionali o regionali dichiarati incompatibili con il diritto dell'Unione è generalmente subordinato a una pronuncia della Corte di Giustizia che accerti l'incompatibilità quando la disciplina nazionale prevede espressamente tale presupposto (es. art. 29 legge 428/1990).
  • Se la norma nazionale è stata abrogata con una disposizione che salva gli effetti delle obbligazioni già insorte, la ripetizione di quanto versato prima dell'abrogazione è esclusa salvo diversa pronuncia della Corte di Giustizia o diversa disposizione legislativa.
  • La disapplicazione di una norma nazionale da parte del giudice nazionale è possibile senza pronuncia della Corte di Giustizia solo quando la norma comunitaria è direttamente applicabile (regolamenti, direttive "self-executing" o diritti soggettivi desumibili direttamente dalla direttiva) oppure quando esista una sentenza della Corte di Giustizia che chiarisca la portata del diritto dell'Unione.
  • Le direttive che richiedono un atto di recepimento non possono essere invocate direttamente contro norme nazionali incompatibili fino a quando non risultano essere "self-executing"; in presenza di dubbi il giudice nazionale può e dovrebbe, se necessario, chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
  • L'onere di provare che l'imposta è stata effettivamente trasferita sul consumatore finale grava sull'amministrazione che eccepisce l'inammissibilità per mancanza di legittimazione attiva del contribuente; in assenza di tale prova il soggetto che ha versato l'imposta mantiene la legittimazione a richiederne la ripetizione.
  • In ipotesi alternative, se esiste una violazione dello Stato membro del diritto UE e sono soddisfatti i criteri di responsabilità (condizioni del principio Francovich), il contribuente può valutare azioni per il risarcimento del danno, anche se il rimborso diretto dell'imposta resta vincolato alle regole sopra indicate.

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