Sentenza del 12/06/2024 n. 16370 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di accertamento relativo al 2006, con cui l’Agenzia aveva disconosciuto, ai fini IRES e IRAP, la deducibilità del costo collegato al ritrasferimento alla società del centro commerciale di Marcianise, effettuato con atto notarile del 1° novembre 2005 e fattura del 2 novembre 2005 per imponibile di 120.461.124 euro. L’Agenzia contestava inoltre la tempestività del ricorso originario, la legittimazione del rappresentante della società, la valutazione degli elementi indicativi dell’assenza di una reale ragione imprenditoriale e la nullità dell’atto. La somma di 24.092.224 euro indicata nel testo come IVA era estranea alle riprese oggetto del giudizio, che riguardavano la deduzione ai fini delle imposte dirette.
La decisione
La CTR della Campania aveva accolto l’appello della società, riformando la sentenza della CTP di Napoli n. 975/17/13, che aveva respinto il ricorso. La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo, sulla tardività del ricorso introduttivo, è stato dichiarato manifestamente infondato: la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione comporta la sospensione di 90 giorni anche se il contribuente non compare all’appuntamento, e l’istanza non può essere riqualificata come semplice autotutela. Il secondo e il terzo motivo, relativi alla legittimazione processuale del rappresentante societario, sono stati dichiarati inammissibili: la censura motivazionale non rispettava il testo dell’art. 360, n. 5, applicabile alla sentenza e, comunque, la CTR aveva accertato i poteri rappresentativi sulla base della delibera societaria; la produzione del documento idoneo può sanare retroattivamente l’irregolarità, salvo che la mancanza sia già stata accertata con effetti preclusivi. Il quarto motivo, sulla contraddittorietà della decisione e sulla deducibilità del costo, è stato dichiarato inammissibile per errata individuazione del vizio denunciato e genericità. Il quinto motivo, relativo all’omesso esame di fatti e indizi, è stato dichiarato inammissibile: la CTR aveva esaminato i fatti storici e valutato gli indizi nel loro complesso; la censura sul mancato versamento dell’imposta era una questione giuridica, non un fatto omesso. Il sesto e il settimo motivo sulla nullità dell’atto e sul diritto alla detrazione IVA sono stati dichiarati inammissibili perché non pertinenti alle riprese effettivamente in giudizio, concernenti IRES e IRAP. Spese compensate; non è dovuto l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
in caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione in via amministrativa della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento
L’istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare l’avviso. La mancata comparizione all’appuntamento non equivale a rinuncia e non fa venir meno retroattivamente la sospensione.
Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine per proporre ricorso va calcolato tenendo conto della sospensione di 90 giorni conseguente alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.
Nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" e non più l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
Per le sentenze soggette al testo riformato, il ricorso per Cassazione deve denunciare l’omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione insufficiente o contraddittoria.
La disposizione è richiamata nella contestazione sulla rappresentanza processuale; la decisione afferma che la documentazione idonea a dimostrare la legitimatio ad processum può essere prodotta anche successivamente e sanare retroattivamente le irregolarità, nei limiti precisati dalla sentenza.
Artt. 12 e 18 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dall’Agenzia in relazione alla regolare proposizione del ricorso tributario; le relative censure sono state dichiarate inammissibili, senza che la Corte ne ricavasse una distinta regola interpretativa.
il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale
La CTR aveva applicato la regola considerando i poteri attribuiti al rappresentante dalla delibera del consiglio di amministrazione. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure dell’Agenzia e non ha ravvisato un difetto di rappresentanza.
Artt. 92 e 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
L’Agenzia li aveva invocati per contestare il trattamento del costo ai fini delle imposte dirette. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per formulazione generica e per avere denunciato come violazione di legge una contestazione che investiva la valutazione della fattispecie concreta.
Art. 19 del D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che lo invocavano in relazione alla nullità dell’atto e alla detrazione IVA, perché tali doglianze non erano congruenti con le riprese oggetto del processo, relative alla deducibilità ai fini IRES e IRAP.
Art. 28 della L. 16 febbraio 1913, n. 89
Invocato dall’Agenzia per sostenere la nullità dell’atto notarile; la Corte non ha deciso nel merito tale questione, dichiarando inammissibile il motivo perché riferito alla detrazione IVA, estranea alle riprese in giudizio.
L’Agenzia li aveva richiamati per sostenere la nullità del contratto per causa illecita e la rilevabilità della nullità. La Cassazione non ha esaminato nel merito tali profili, poiché le censure riguardavano l’IVA e non le riprese IRES e IRAP.
la produzione dell'atto o documento da cui risulti la sussistenza di detta legittimazione, produzione ammissibile anche nel giudizio di cassazione, ai sensi dell' art. 372 , primo comma, cod. proc. civ., non essendo assoggettata alle preclusioni, anche di ordine cronologico, riguardanti l'acquisizione del materiale probatorio occorrente per decidere la causa nel merito, ha l'effetto di sanare retroattivamente le irregolarità
I documenti che dimostrano la capacità e la rappresentanza processuale possono essere prodotti anche in Cassazione e sanare retroattivamente le irregolarità, purché non sia già intervenuto un accertamento giudiziale della mancanza del presupposto processuale.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso
Quando la parte soccombente è ammessa alla prenotazione a debito, non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare l’avviso; la mancata comparizione del contribuente all’appuntamento non interrompe la sospensione né equivale a rinuncia formale.
- Nel ricorso per Cassazione occorre individuare correttamente il tipo di vizio: l’errata valutazione dei fatti non si trasforma in violazione di legge e, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la censura motivazionale deve riferirsi all’omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo, non alla mera insufficienza della motivazione.
- La legittimazione processuale può essere verificata in ogni stato e grado. La documentazione che prova i poteri rappresentativi può essere prodotta anche in Cassazione e sanare retroattivamente irregolarità precedenti, salvo che la mancanza sia già stata accertata dal giudice con le relative conseguenze.
- Gli indizi tributari devono essere valutati nel loro insieme, con un giudizio complessivo e non isolato; il mancato esame di singoli elementi di prova non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato.
- Le censure devono riguardare la pretesa fiscale effettivamente impugnata: argomenti sulla detrazione IVA non sono pertinenti quando l’accertamento controverso riguarda la deducibilità di costi ai fini IRES e IRAP.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 giu 2024Sentenza del 12/06/2024 n. 16279 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 giu 2024Sentenza del 12/06/2024 n. 16282 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 giu 2024Sentenza del 12/06/2024 n. 16286 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 giu 2024Sentenza del 12/06/2024 n. 16287 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 giu 2024Sentenza del 12/06/2024 n. 16321 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 giu 2024Sentenza del 12/06/2024 n. 16366 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →