Sentenza del 12/06/2024 n. 16287 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per la TARSU 2006, emesso per omessa denuncia e riferito a un parcheggio scoperto a pagamento, a servizio esclusivo dell’ospedale civile e concesso alla ricorrente. Il Comune aveva inserito l’area nella categoria A4, insieme a depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi e garages, applicando una tariffa complessiva di € 50.934. La contribuente ha contestato l’omessa previsione nel regolamento comunale di una categoria specifica per i parcheggi scoperti e l’equiparazione a locali non omogenei; ha chiesto la disapplicazione del regolamento, deducendo violazione dei criteri di commisurazione della tassa, diversa capacità di produzione dei rifiuti e contrasto con il principio «chi inquina paga». Ha inoltre lamentato omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, tra cui la tariffa unitaria di € 6,86 al metro quadro, applicata anche alla categoria E4.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I motivi primo, terzo e quinto sono stati dichiarati in parte inammissibili e, quanto alla dedotta omessa pronuncia, infondati: la CTR aveva affrontato la questione dell’equiparazione in categoria A4. I motivi secondo e quarto sono stati rigettati perché la contestazione della diversa capacità produttiva, senza specifica prova di un vizio di legittimità del regolamento, investiva il merito della scelta tecnico-amministrativa comunale, non disapplicabile dal giudice tributario. La Corte ha ritenuto legittimo valutare in astratto l’omogeneità delle categorie in base alla simile potenzialità di produzione dei rifiuti; la contribuente non aveva provato che, in concreto, l’imposizione fosse manifestamente sproporzionata rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti producibili. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per il mutamento della giurisprudenza. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 7, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In materia di Tarsu/Tari, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non trova applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre n. 507, essendo ammessa, viceversa, la disapplicazione solo in presenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere.
Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente il regolamento comunale solo se è dimostrato un concreto vizio di legittimità; non può sostituirsi all’amministrazione nel riesame del merito della classificazione tecnica delle categorie tariffarie.
Art. 68, commi 1 e 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Il concetto di omogeneità, di cui all'art. 68 del citato D.Lgs., dei beni inclusi nelle diverse categorie in cui sono raggruppate le tipologie di rifiuti deve essere verificato in astratto, fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizione manifestamente non sia commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.
I Comuni possono raggruppare nella stessa categoria beni con capacità simile, non necessariamente identica, di produrre rifiuti. La verifica dell’omogeneità è astratta; il contribuente può però provare che, nel caso concreto, il prelievo è manifestamente non commisurato ai rifiuti potenzialmente producibili.
Art. 62, commi 1 e 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Le deroghe indicate dall'art. 62, comma 2, e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 del medesimo D.Lgs. non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
La tassa è dovuta per la disponibilità di locali e aree scoperte potenzialmente produttivi di rifiuti, salvo le specifiche esclusioni previste dalla legge. Esenzioni e riduzioni non si applicano automaticamente: il contribuente deve allegarne e provarne i presupposti.
Art. 65, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'imposta è dovuta, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
La commisurazione della tassa può basarsi su criteri presuntivi e sulla capacità produttiva stimata; chi invoca una tassazione ridotta o l’esclusione deve dimostrare i fatti che la giustificano. Nel caso deciso, le allegazioni generiche sulla minore produzione di rifiuti del parcheggio non erano sufficienti.
Art. 66, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Le deroghe indicate dall'art. 62, comma 2, e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 del medesimo D.Lgs. non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
Le riduzioni tariffarie richiedono che il contribuente deduca e provi i presupposti previsti dalla legge; non bastano la natura dell’area o affermazioni generiche sulla quantità di rifiuti prodotta.
È, poi, del tutto infondata la censura di omessa pronuncia, in quanto la sentenza esplicitamente individua come questione centrale della controversia "la censurabilità, o meno, in questa sede delle determinazioni comunali nella parte in cui equiparano (nella categoria A/4) l'area adibita a parcheggio scoperto con quella riferita a \"depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garages\"" (pag. 4, punto 3).
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice affronta la questione sostanziale sollevata, anche se non accoglie la tesi della parte o non risponde separatamente a ogni argomento.
Art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
Tutto il successivo punto della motivazione è dedicato, infatti, all'esplicitazione delle ragioni per le quali i giudici non hanno ritenuto illegittima tale equiparazione.
La decisione non è affetta dal vizio di omessa motivazione quando espone le ragioni della soluzione adottata sulla questione controversa; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse motivato il rigetto della censura sull’equiparazione tariffaria.
Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato ai sensi dell'art. 360 n. 3) o n. 5) cod. proc. civ., anziché dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 112 dello stesso codice di rito, il ricorso si rivela inammissibile.
La censura di omessa pronuncia su un motivo d’appello va proposta come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.; dedurla sotto i nn. 3 o 5 rende il motivo inammissibile.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- La disapplicazione giudiziale di un regolamento comunale tributario richiede l’indicazione e la dimostrazione di un vizio di legittimità, come incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere. La semplice contestazione della maggiore o minore opportunità tecnica della tariffa non basta.
- Per le categorie TARSU/TARI, l’omogeneità richiesta dalla legge riguarda una simile potenzialità di produzione dei rifiuti, non una capacità identica. Può quindi essere legittimo raggruppare attività svolte al coperto e all’aperto se, in astratto, risultano comparabili quanto a uso e potenziale produttivo.
- Il contribuente che sostiene che il proprio immobile o la propria area produca meno rifiuti, o meriti una riduzione o esclusione, deve allegare fatti specifici e fornire prove concrete. Deduzioni generiche non consentono di ottenere la disapplicazione del regolamento o una riduzione della tassa.
- La quantificazione può basarsi su una stima della produzione potenziale e non necessariamente sui rifiuti effettivamente prodotti. Resta contestabile un prelievo manifestamente sproporzionato rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti producibili, purché la sproporzione sia dimostrata.
- La denuncia di omessa pronuncia va formulata in cassazione come violazione processuale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.; una diversa qualificazione del vizio può comportare l’inammissibilità.
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