Sentenza del 12/06/2024 n. 16282 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava, ai fini IVA, IRES e IRAP, i costi per canoni di leasing dedotti dalla Main S.r.l. per il 2013, relativi a macchine movimento terra che, secondo il PVC della Guardia di finanza del 31 marzo 2016, sarebbero state cedute a terzi prima del 2013 e non sarebbero quindi più state nella disponibilità della società. La contribuente sosteneva invece che la cessione alla Miart S.r.l. fosse avvenuta nel 2014. Dopo la decisione favorevole alla società della CTP di Potenza, confermata dalla CTR della Basilicata, l’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: motivazione apparente; omesso esame degli elementi del PVC sulla data delle cessioni; violazione delle norme IVA e dell’onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti; violazione delle regole sulla deducibilità e inerenza dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR aveva motivato in modo apparente, poiché non aveva spiegato quali prove dimostrassero che i canoni dedotti si riferivano ad annualità anteriori alla cessione, né aveva dato conto delle contestazioni dell’Agenzia e del PVC, benché la data della cessione fosse il punto centrale della controversia. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione sul merito delle questioni fiscali. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è quindi stato definitivamente stabilito se i costi fossero deducibili o detraibili.
Norme richiamate
Art. 111, comma 6, Cost.; art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto ( art. 111 Cost., comma 6), ossia dell' art. 132 , secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.
La sentenza deve rendere comprensibili il percorso logico seguito e le prove poste a fondamento della decisione. È nulla per motivazione apparente quando, pur contenendo testo, non consente di controllare perché il giudice abbia deciso in un certo modo; nel caso concreto la CTR non aveva spiegato su quali elementi basasse la conclusione relativa alla data della cessione e alla riferibilità temporale dei canoni.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
In tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata che non può ritenersi sufficiente sul piano della logica giuridica, non contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a ritenere corretta la statuizione di primo grado ed infondate le censure ad essa mosse dall'Ufficio appellante, mancando peraltro ogni riferimento alle complessive argomentazioni svolte dall'appellante nel proprio atto difensivo e al corredo probatorio sottoposto al suo esame, nel caso di specie emergente dal processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F.
Il vizio processuale di motivazione apparente può fondare il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. quando la decisione omette di esporre le ragioni della conclusione e di confrontarsi con le difese e le prove rilevanti.
Massime di principio
- Quando la controversia dipende da un fatto decisivo contestato — qui la data di cessione dei beni e, di conseguenza, la riferibilità dei canoni al periodo in cui la società li utilizzava — il giudice deve indicare le prove esaminate e spiegare come da esse ricava la propria conclusione.
- Una motivazione non è sufficiente se si limita a enunciare principi generali o a condividere la decisione di primo grado senza confrontarsi con le contestazioni specifiche e con gli elementi probatori, compresi quelli riportati in un PVC.
- La cassazione per motivazione apparente non decide automaticamente la fondatezza della pretesa fiscale: se gli altri motivi sono assorbiti e la causa è rinviata, la questione sostanziale resta aperta e deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.
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