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Sentenza

Sentenza del 12/06/2024 n. 16321 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia impugnava per violazione di legge la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato l’annullamento degli avvisi di rettifica con cui erano stati richiesti maggiori dazi e IVA all’importazione e irrogate sanzioni, per avere escluso dal valore doganale delle merci le royalties dovute per l’uso del marchio Levi’s. Sosteneva che i diritti di licenza dovessero essere inclusi nel valore di transazione quando il loro pagamento costituisce condizione della vendita, anche se dovuti a un terzo licenziante e in assenza di un accordo tra licenziante ed esportatore. La Corte ha rilevato che la censura non riportava né indicava in modo adeguato il contenuto complessivo del contratto e delle clausole rilevanti, non chiariva dove e quando esse fossero state dedotte nei gradi di merito e contestava in modo incompleto i criteri di interpretazione contrattuale, concentrandosi sull’art. 1362 c.c. senza confrontarsi con l’interpretazione sistematica. Le doglianze chiedevano in sostanza una nuova valutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia, senza riesaminare nel merito se le royalties fossero effettivamente dovute come condizione della vendita. È rimasta quindi ferma la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva rigettato l’appello dell’Agenzia e confermato l’accoglimento del ricorso delle contribuenti contro gli avvisi di rettifica e le sanzioni. L’Agenzia è stata condannata a pagare alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità: 2.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 952/2013, Codice doganale dell’Unione, artt. 70 e 71

    Come noto l' art. 70 del vigente codice doganale dell'Unione (CDU) - applicabile ratione temporis alla fattispecie - pone, al comma 1, la regola generale per cui il valore in dogana è quello di transazione, ossia "il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci", mentre il comma successivo dispone che questo "è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate". Con riguardo alla questione in esame, poi, il successivo art. 71 individua tra gli elementi da includere nel valore di transazione "e) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare".

    Il valore in dogana è in via generale il valore di transazione, comprensivo dei pagamenti effettuati come condizione della vendita. Le royalties si aggiungono al valore dichiarato se il compratore è tenuto a pagarle, direttamente o indirettamente, come condizione per la vendita e non sono già incluse nel prezzo.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, art. 136

    Il Reg. di esecuzione (n. 2015 del 2447), all'art. 136, precisa che "I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante" (comma 4), giudicando irrilevante il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza (comma 5).

    Il pagamento delle royalties è condizione della vendita quando ricorre una delle ipotesi elencate: richiesta del venditore o di un soggetto collegato, adempimento di un obbligo contrattuale del venditore, oppure impossibilità di vendere o acquistare le merci senza pagare il licenziante. Non è decisivo che il destinatario del pagamento sia un terzo o che si trovi in un determinato paese.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, art. 147

    Nel ridisegnato recinto di regole mantiene la propria rilevanza la nozione di "controllo", presa in considerazione dall'art. 147 del Reg. (UE) n. 2015 del 2447, per cui, ai fini della determinazione del valore in dogana, "si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda".

    Il controllo rilevante ai fini doganali sussiste quando una parte può, sul piano giuridico o fattuale, imporre direttive all’altra. Nel caso concreto, però, l’esistenza e la portata del controllo andavano accertate esaminando le clausole contrattuali.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Il principio di autosufficienza del ricorso ai sensi dell' art. 366 , co. 1, n. 6, c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi -in relazione alle recenti pronunzie della Corte di Strasburgo (menzionate nella più recente Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi et al. c. Italia), benché escluda la sussistenza di un onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, non esonera la parte ricorrente dall'indicare il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, segnalando la loro presenza negli atti del giudizio ( Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8950 ).

    Il ricorso non deve necessariamente trascrivere integralmente gli atti, ma deve esporre con chiarezza il contenuto pertinente dei documenti richiamati e indicare dove si trovano negli atti processuali. In mancanza, la censura può risultare inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • Codice civile, art. 1362

    Ora, se'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità per violazione dei canoni ermeneutici, tuttavia il carattere prioritario dell'elemento letterale - che nella doglianza della ricorrente diviene assorbente ed esclusivo - non va inteso, secondo il formante giurisprudenziale nomofilattico in senso assoluto; il richiamo nell' art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone, infatti, di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici.

    L’interpretazione contrattuale spetta al giudice di merito e può essere censurata in Cassazione per violazione dei criteri ermeneutici, non per ottenere una diversa lettura delle clausole. Il dato letterale è prioritario ma non esclusivo: occorre ricostruire la comune intenzione delle parti considerando anche gli altri criteri interpretativi.

  • Codice civile, art. 1363

    assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all' art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti

    Le clausole pertinenti devono essere lette nel loro insieme e non isolatamente; la ricostruzione della volontà contrattuale può considerare anche il comportamento successivo delle parti. Una censura che discuta una sola clausola senza confrontarsi con il contratto nel suo complesso è insufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per chiedere alla Cassazione una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del contratto. Se la censura si risolve in una richiesta di riesame del merito, non è ammissibile come motivo di violazione di legge.

Massime di principio

  • Per stabilire se le royalties vadano incluse nel valore doganale non basta che siano dovute in base a un contratto di licenza: occorre accertare se il loro pagamento sia una condizione della vendita o dell’acquisto delle merci importate, secondo le ipotesi previste dalla disciplina doganale.
  • L’assenza di un accordo diretto tra licenziante ed esportatore non esclude di per sé l’inclusione delle royalties; sono decisive le concrete condizioni della vendita e la struttura degli obblighi contrattuali.
  • Quando si contesta in Cassazione l’interpretazione di un contratto, bisogna riportare o indicare con precisione le clausole rilevanti, la loro collocazione negli atti processuali e il modo in cui la decisione impugnata avrebbe violato i criteri ermeneutici. Non è sufficiente offrire una lettura alternativa o parziale del contratto.
  • Le clausole contrattuali vanno esaminate in modo complessivo e sistematico, non isolate: il criterio letterale non è assoluto e deve essere coordinato con le altre pattuizioni e, quando rilevante, con il comportamento delle parti.
  • La Cassazione non rivede il merito della controversia sotto l’apparenza di una violazione di legge. Una censura che miri soltanto a sostituire l’apprezzamento del giudice di merito con una diversa interpretazione dei fatti o del contratto può essere dichiarata inammissibile.

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