Sentenza del 12/06/2024 n. 16286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione dell’avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004 e della conseguente cartella di pagamento. La CTP di Catania aveva accolto parzialmente il ricorso della società. La CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 2911/17/15 del 3 luglio 2015, aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia perché, al momento della costituzione in giudizio, non risultava depositata la ricevuta postale di spedizione dell’appello. In Cassazione l’Agenzia ha articolato otto motivi: difetto di motivazione e mancata verifica della documentazione; mancata riunione con un asserito appello autonomo della società e conseguente qualificazione del proprio appello come incidentale; violazione delle regole sulla costituzione e tempestività dell’appello; possibilità di provare la data di spedizione mediante presunzioni, avviso di ricevimento o attestazioni interne dell’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha confermato che, per l’appello notificato a mezzo posta, la ricevuta di spedizione deve essere depositata tempestivamente e che può essere sostituita dall’avviso di ricevimento o dall’elenco delle raccomandate solo se la data di spedizione è certificata dall’agente postale mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario. Non bastano annotazioni manuali, presunzioni o documenti interni dell’Ufficio: la certificazione della spedizione spetta all’agente postale. Nel caso concreto era stato prodotto soltanto l’avviso di ricevimento, dal quale non risultava con certezza la data di spedizione; inoltre, il destinatario aveva ricevuto il plico il 7 ottobre 2011, un giorno dopo la scadenza del termine d’impugnazione, sicché non era possibile desumere da tale ricezione la tempestività. Sono stati respinti perché infondati i motivi quinto, sesto, settimo e ottavo, relativi alla prova della spedizione e alla motivazione; respinti anche il primo e il quarto, poiché l’avviso di spedizione non era stato prodotto e la CTR aveva motivato la decisione. I motivi secondo e terzo, relativi alla riunione con l’asserito appello della società e alla pretesa natura incidentale dell’appello dell’Agenzia, sono stati dichiarati inammissibili: la deduzione non era autosufficiente e, non essendo state riunite le cause, l’impugnazione dell’Agenzia restava qualificabile come appello principale. Nessuna statuizione sulle spese, perché EC non si era costituita.
Norme richiamate
Art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, nel caso di notifica dell'appello a mezzo del servizio postale (come avvenuto nella specie), il ricorrente, al momento della costituzione ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, deve depositare la ricevuta di spedizione a pena di inammissibilità dell'appello, non potendo tale deposito effettuarsi successivamente.
Nel caso deciso, la regola processuale richiede il deposito tempestivo della prova postale della spedizione dell’appello; l’omissione comporta l’inammissibilità e non può essere sanata con un deposito successivo. La prova può essere fornita anche con documenti sostitutivi solo se attestano in modo idoneo la data di spedizione.
Art. 54 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La riqualificazione del ricorso di AE sarebbe potuta avvenire solo a seguito della riunione delle cause, sicché, in assenza di riunione, l'appello di AE deve comunque essere qualificato principale, con tutte le conseguenze del caso in relazione alla valutazione della sua tempestività.
La pretesa qualificazione dell’impugnazione dell’Agenzia come appello incidentale, e quindi la relativa valutazione dei termini, presupponeva la riunione delle cause. In mancanza di riunione, l’appello è stato trattato come principale.
Art. 2700 cod. civ.
Nel caso di notificazione a mezzo posta, infatti, l'attestazione di spedizione della raccomandata, da cui fare decorrere, per il notificante, il termine di decadenza per la proposizione dell'appello, può essere fornita unicamente dall'agente postale, unico soggetto all'uopo dotato dei necessari poteri certificativi previsti dalla legge.
La certezza della data di spedizione, rilevante per verificare il rispetto del termine, deve risultare da un’attestazione dell’agente postale, titolare dei poteri certificativi. Non può essere sostituita da una dichiarazione interna dell’Ufficio appellante o da una presunzione.
Art. 115 cod. proc. civ.
La Corte ha respinto la censura relativa alla mancata verifica delle ragioni dell’assenza dell’avviso di spedizione: non vi era un documento prodotto di cui accertare la mancata reperibilità, poiché in atti risultava soltanto l’avviso di ricevimento.
Art. 2729 cod. civ.
La tempestività della spedizione dell’appello non può essere ricavata per presunzioni quando manca una prova idonea della data attestata dall’agente postale.
Art. 335 cod. proc. civ.
La deduzione secondo cui l’appello dell’Agenzia avrebbe dovuto essere considerato incidentale per la presenza di un’altra impugnazione è stata dichiarata inammissibile, anche per difetto di autosufficienza; in assenza di riunione, l’impugnazione dell’Agenzia restava principale.
Artt. 29 e 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte non ha riconosciuto, nel caso concreto, che l’asserita impugnazione separata della società determinasse la riunione o la riqualificazione dell’appello dell’Agenzia. La censura era inammissibile perché rinviava ad atti di un altro giudizio non trascritti né allegati.
Art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha escluso che il giudice dovesse svolgere indagini sulle ragioni della mancata produzione della ricevuta di spedizione: l’atto non risultava depositato e la documentazione presente consisteva nel solo avviso di ricevimento.
Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura di nullità per difetto di motivazione è stata respinta: la CTR aveva accertato l’assenza della ricevuta di spedizione e la presenza del solo avviso di ricevimento, esponendo così la ragione dell’inammissibilità.
Art. 111 Cost.
La Corte ha escluso la violazione del dovere di motivazione, poiché la CTR aveva indicato che mancava in atti la prova della spedizione dell’appello e che il documento prodotto non consentiva di accertarne con certezza la data.
Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Non sussisteva nullità della sentenza per motivazione omessa: la CTR aveva esplicitato la ragione per cui l’appello era inammissibile, ossia la mancata produzione della ricevuta di spedizione idonea.
Massime di principio
- Per un’impugnazione notificata a mezzo posta, chi la propone deve provare la data di spedizione con la ricevuta postale e depositarla nel termine processuale previsto; la mancanza della prova può comportare l’inammissibilità.
- L’avviso di ricevimento o l’elenco delle raccomandate sostituiscono la ricevuta di spedizione soltanto quando la data di invio risulta certificata dall’agente postale, tramite stampigliatura meccanografica o timbro datario.
- Annotazioni manuali o dattiloscritte non certificate, documenti interni della parte e presunzioni non dimostrano da soli la data di spedizione. La ricezione del plico entro il termine può rilevare solo se l’agente postale ne certifica la data e questa è tempestiva.
- La qualificazione di un’impugnazione come incidentale per la presenza di un’altra impugnazione presuppone che la connessione processuale sia dedotta e documentata in modo autosufficiente e che le cause siano riunite; senza riunione, l’impugnazione è valutata autonomamente come principale.
- Nel ricorso per cassazione, chi richiama atti di un diverso giudizio deve trascriverne o allegarne il contenuto rilevante; un rinvio generico non soddisfa il requisito di autosufficienza.
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