Sentenza del 12/06/2024 n. 16366 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2008, relativi a IRES e IRAP. L’Agenzia ha recuperato a tassazione 607.925 euro, dedotti dalla società come quota di ammortamento dell’avviamento del ramo «Ingegneria e Impianti», acquistato da Progetti il 22 dicembre 2005 e iscritto per 10.942.654 euro. Secondo l’Ufficio, la riorganizzazione del gruppo, comprendente anche il trasferimento del ramo di attività culturali da Prasi a Progetti e la successiva liquidazione di Prasi, sarebbe stata priva di valide ragioni economiche e diretta a ottenere una doppia deduzione di perdite, aggirando i limiti al riporto delle perdite. L’Agenzia ha contestato in Cassazione la motivazione assertiva della CTR e l’errata applicazione delle regole sull’onere della prova. In via incidentale, Engie ha denunciato l’omessa pronuncia sulla mancata attivazione del contraddittorio preventivo antielusivo e ha contestato la compensazione delle spese.
La decisione
La Cassazione ha riunito i due ricorsi dell’Agenzia, ritenendoli tempestivi: il termine semestrale, tenuto conto della sospensione emergenziale Covid e della sospensione feriale, non era scaduto alla data della notificazione del 28 agosto 2020. Ha accolto congiuntamente i due motivi principali: le decisioni della CTR erano assertive e la libertà di scelta degli strumenti organizzativi non esclude, da sola, l’applicazione della disciplina antielusiva. Ha accolto anche il primo motivo incidentale, perché la CTR aveva omesso di decidere sulla dedotta mancata attivazione del contraddittorio preventivo, questione pregiudiziale da esaminare per prima in sede di rinvio. Il secondo motivo incidentale sulle spese è stato assorbito. Le sentenze impugnate sono state cassate e le cause rinviate, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Non è stata quindi definitivamente accertata l’elusività: il giudice del rinvio dovrà valutare l’esistenza di reali ragioni imprenditoriali, considerando anche se Progetti sia rimasta operativa nel settore dei beni culturali per un apprezzabile periodo dopo la cessione del ramo.
Norme richiamate
Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973
Senonché, una tale conclusione si pone anche in contrasto con l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, visto che la richiamata disposizione non esclude dal campo di applicazione della normativa antielusiva gli atti di organizzazione delle diverse attività economiche all'interno di un gruppo societario.
La disciplina antielusiva applicabile ratione temporis può riguardare anche atti di riorganizzazione delle attività all’interno di un gruppo. La scelta di strumenti negoziali e organizzativi è legittima, ma non basta, da sola, a escludere l’elusività: occorre verificare le effettive ragioni imprenditoriali dell’operazione. Il giudice del rinvio deve inoltre esaminare preliminarmente la contestazione relativa all’omesso contraddittorio preventivo previsto dal comma 4.
Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992
Le sentenze impugnate risultano meramente assertive, perché si sono limitate ad escludere l'elusività delle operazioni concretamente poste in essere dalle società del gruppo esclusivamente in base ad una asserita "libertà" degli operatori economici di scegliere gli strumenti negoziali più idonei ai fini della migliore organizzazione delle attività imprenditoriali.
La motivazione non può limitarsi ad affermare in astratto la libertà di organizzazione delle imprese: deve affrontare concretamente le contestazioni e gli elementi rilevanti per valutare l’eventuale carattere elusivo dell’operazione.
Le sentenze impugnate, infatti, sono state depositate in data 23/12/2019 ed i ricorsi per Cassazione sono stati notificati alla società in data 28/8/2020: il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva in data 23/6/2020, ma, considerando la sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 disposta dall'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, conv. dalla L. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal D.L. n. 23 del 2020, conv. dalla L. n. 40 del 2020), esso andava a scadere nel periodo feriale, nel quale i termini processuali comunque sono ordinariamente sospesi.
Nel caso concreto, il termine semestrale per impugnare è stato calcolato tenendo conto sia della sospensione emergenziale dei termini processuali sia della sospensione feriale; applicate congiuntamente, tali sospensioni rendevano tempestivi i ricorsi notificati il 28 agosto 2020.
Le sentenze impugnate, infatti, sono state depositate in data 23/12/2019 ed i ricorsi per Cassazione sono stati notificati alla società in data 28/8/2020: il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva in data 23/6/2020, ma, considerando la sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 disposta dall'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, conv. dalla L. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal D.L. n. 23 del 2020, conv. dalla L. n. 40 del 2020), esso andava a scadere nel periodo feriale, nel quale i termini processuali comunque sono ordinariamente sospesi.
Le disposizioni emergenziali di sospensione dei termini processuali incidono sul computo del termine d’impugnazione e, secondo la decisione, la sospensione Covid può cumularsi con quella feriale.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
La società aveva invocato questa disposizione per contestare la compensazione integrale delle spese di merito; la Cassazione non ha deciso la censura, dichiarandola assorbita in conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi.
Massime di principio
- La riorganizzazione di un gruppo societario non è automaticamente elusiva, ma neppure è sottratta per principio alla disciplina antielusiva: occorre verificare in concreto le ragioni imprenditoriali e gli effetti delle operazioni.
- La libertà dell’impresa di scegliere la struttura e gli strumenti giuridici non è, da sola, prova della legittimità fiscale dell’operazione; il giudice deve confrontarsi con gli elementi indicati dall’Ufficio e con le giustificazioni economiche effettivamente fornite dal contribuente.
- La permanenza di una società cedente in attività, nel settore da cui è stato trasferito un ramo, per un periodo apprezzabile può essere un elemento rilevante per valutare se la cessione rispondesse a un progetto reale di ristrutturazione, anziché a un’operazione elusiva.
- Quando il contribuente deduce che, in una contestazione antielusiva, è stato omesso il contraddittorio preventivo previsto dalla legge, il giudice deve pronunciarsi su tale questione; se è pregiudiziale, va esaminata prima del merito.
- Le sentenze tributarie devono motivare concretamente sulle contestazioni decisive: una motivazione meramente assertiva, basata sulla generale libertà di organizzazione dell’impresa, può comportare la cassazione con rinvio.
- Nel computo dei termini processuali, le sospensioni emergenziali e quella feriale possono cumularsi secondo le regole applicabili al caso; le date di deposito, notificazione e sospensione vanno verificate puntualmente.
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