Cassazione Civile, Ordinanza n. 26094/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava la sentenza della CTR Campania che aveva confermato la decisione di primo grado sfavorevole su riprese fiscali relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La controversia riguardava, inoltre, la questione del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fatti penalmente rilevanti e la fondatezza di accertamenti bancari basati su anomalie nei prelevamenti e sui versamenti di contante su conti riferibili al contribuente. Nel ricorso per cassazione veniva dedotto un unico motivo, articolato in censure subordinate: omessa motivazione per alcuni recuperi, motivazione abnorme o illogica per altri, con prospettata violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; in subordine, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per decisione fondata su prove non allegate; ove ritenuta motivata, violazione dell'art. 2729 c.c. per uso di presunzioni prive dei requisiti di legge. La Corte ha tuttavia ritenuto il motivo un inammissibile coacervo di censure eterogenee, in parte non ricondotte in modo chiaro ai corretti parametri di legittimità e sostanzialmente dirette a sollecitare una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la rinuncia al mandato del difensore della parte privata non produce effetti interruttivi nel giudizio di cassazione, che è caratterizzato da impulso d'ufficio, e ha quindi esaminato il ricorso nel merito processuale. Nel merito, ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato come coacervo di doglianze diverse, alcune prive di chiara individuazione del parametro di cui all'art. 360 c.p.c., e perché volto in sostanza a ottenere un riesame del fatto e del merito, precluso in sede di legittimità. La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di cassazione sulla motivazione, applicando il nuovo art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nei soli casi di anomalia motivazionale rilevante a livello costituzionale. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revoca o rinuncia del mandato e gli eventi interruttivi non spiegano effetti nel giudizio di cassazione, che prosegue d'ufficio.
Il motivo deve essere ricondotto in modo chiaro ai singoli vizi dedotti; non è consentito un coacervo indistinto di censure che mira a un nuovo esame del merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e l'interpretazione della norma.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura per nullità processuale deve investire un vizio riconducibile alla dedotta nullità dell'atto o della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei limiti del 'minimo costituzionale'.
La motivazione della sentenza tributaria deve essere presente e comprensibile; il suo difetto può essere denunciato solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
La decisione non può essere censurata in cassazione solo perché il giudice ha valorizzato prove diverse da quelle prospettate dalla parte, salvo specifiche violazioni del principio dispositivo o della prova legale.
La valutazione delle prove rientra nel merito, salvo l'ipotesi di utilizzo di prove in violazione delle regole legali di valutazione.
Le presunzioni semplici devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la censura è però ammissibile solo se colpisce correttamente l'uso giuridico della presunzione.
È richiamato come criterio interpretativo della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
Ha convertito il d.l. n. 83/2012, confermando la riforma del vizio di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al mandato del difensore non determina l'interruzione del processo, che è soggetto a impulso d'ufficio.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo indistinto doglianze eterogenee di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale senza consentire una chiara distinzione dei relativi parametri di impugnazione.
- Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito, né la sostituzione del giudizio della Corte a quello del giudice di merito sulla attendibilità delle prove e sulla ricostruzione del fatto.
- Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, mentre la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta deve essere veicolata, nei limiti consentiti, attraverso il vizio motivazionale.
- Dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione soltanto nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non anche per insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
- Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili senza dover confutare espressamente tutti gli elementi probatori contrari non accolti.
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