Cassazione Civile, Ordinanza n. 10089/2024 del 15/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione di un lavoratore dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2007-2011. Il provvedimento di cancellazione era stato pubblicato sul sito dell'istituto con efficacia di notifica al lavoratore ai sensi della disciplina speciale richiamata. Il lavoratore ha proposto ricorso amministrativo e poi domanda giudiziale solo nel 2014, oltre il termine di 120 giorni dalla definitività del provvedimento. In giudizio ha sostenuto che la decadenza prevista per l'impugnazione del provvedimento amministrativo non si applicasse alla sua azione, perché egli non contestava formalmente il provvedimento di cancellazione ma chiedeva l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo effettivamente svolto nei periodi in contestazione, con conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi e alla prestazione di disoccupazione agricola. Ha inoltre dedotto che l'iscrizione negli elenchi avrebbe valore solo probatorio e non costitutivo del diritto alle prestazioni. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che la decadenza colpisse anche la domanda giudiziale e precludesse sia l'accertamento dell'iscrizione sia il riconoscimento della prestazione previdenziale consequenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, il termine di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria previsto dalla normativa speciale comporta una decadenza sostanziale, rilevabile d'ufficio e non sanabile ai sensi della disciplina generale del rito del lavoro. Ha ribadito che l'iscrizione negli elenchi è presupposto necessario per l'attribuzione della prestazione previdenziale e che, in difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione o cancellazione, non può essere riconosciuta l'indennità di disoccupazione agricola. Ha quindi confermato la sentenza impugnata, dichiarando irripetibili le spese in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, commi 6 e 7, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
con efficacia di notifica al lavoratore interessato
La pubblicazione del provvedimento di cancellazione sul sito dell'istituto vale come notifica al lavoratore interessato.
art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 conv. in L. 11 marzo 1970, n. 83
L'inosservanza del termine per proporre l'azione giudiziaria determina decadenza sostanziale dal diritto di agire contro il provvedimento di esclusione/cancellazione.
art. 8 L. 11 agosto 1973, n. 533
La decadenza in materia non è soggetta alla sanatoria prevista da questa disposizione.
La decadenza, riguardando materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo il giudicato interno.
art. 12 r.d. 24 settembre 1940, n. 1949
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi che l'iscrizione avrebbe solo funzione agevolatrice della prova.
art. 4 d.lgs. 23 gennaio 1948, n. 59
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'effettività del rapporto di lavoro come presupposto del diritto.
art. 9-quinquies d.l. 1 ottobre 1996, n. 510 conv. in L. 28 novembre 1996, n. 608
Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina degli elenchi agricoli e del ruolo dell'iscrizione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Indicato come base della trattazione in camera di consiglio.
Indicato come base della trattazione in camera di consiglio e del deposito dell'ordinanza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
La dichiarazione depositata ai sensi di tale norma ha comportato l'irripetibilità delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, il termine di 120 giorni per proporre l'azione contro il provvedimento di esclusione o cancellazione integra una decadenza sostanziale, rilevabile d'ufficio, che preclude l'esame nel merito della pretesa se non rispettata.
- L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce presupposto necessario per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali collegate; la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento che incide su tale iscrizione impedisce il riconoscimento della prestazione consequenziale.
- La disciplina speciale degli elenchi agricoli è giustificata dall'esigenza di definire rapidamente la sussistenza del diritto, tenuto conto della difficoltà di accertamento dell'attività lavorativa in un settore caratterizzato da discontinuità e pluralità di datori di lavoro.
- Non è configurabile un'autonoma azione di mero accertamento del diritto alla prestazione previdenziale svincolata dall'impugnazione tempestiva del provvedimento amministrativo presupposto, quando la prestazione dipenda dall'iscrizione negli elenchi.
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