Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10089/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla cancellazione di un lavoratore dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2007-2011. Il provvedimento di cancellazione era stato pubblicato sul sito dell'istituto con efficacia di notifica al lavoratore ai sensi della disciplina speciale richiamata. Il lavoratore ha proposto ricorso amministrativo e poi domanda giudiziale solo nel 2014, oltre il termine di 120 giorni dalla definitività del provvedimento. In giudizio ha sostenuto che la decadenza prevista per l'impugnazione del provvedimento amministrativo non si applicasse alla sua azione, perché egli non contestava formalmente il provvedimento di cancellazione ma chiedeva l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo effettivamente svolto nei periodi in contestazione, con conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi e alla prestazione di disoccupazione agricola. Ha inoltre dedotto che l'iscrizione negli elenchi avrebbe valore solo probatorio e non costitutivo del diritto alle prestazioni. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che la decadenza colpisse anche la domanda giudiziale e precludesse sia l'accertamento dell'iscrizione sia il riconoscimento della prestazione previdenziale consequenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, il termine di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria previsto dalla normativa speciale comporta una decadenza sostanziale, rilevabile d'ufficio e non sanabile ai sensi della disciplina generale del rito del lavoro. Ha ribadito che l'iscrizione negli elenchi è presupposto necessario per l'attribuzione della prestazione previdenziale e che, in difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione o cancellazione, non può essere riconosciuta l'indennità di disoccupazione agricola. Ha quindi confermato la sentenza impugnata, dichiarando irripetibili le spese in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, il termine di 120 giorni per proporre l'azione contro il provvedimento di esclusione o cancellazione integra una decadenza sostanziale, rilevabile d'ufficio, che preclude l'esame nel merito della pretesa se non rispettata.
  • L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce presupposto necessario per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali collegate; la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento che incide su tale iscrizione impedisce il riconoscimento della prestazione consequenziale.
  • La disciplina speciale degli elenchi agricoli è giustificata dall'esigenza di definire rapidamente la sussistenza del diritto, tenuto conto della difficoltà di accertamento dell'attività lavorativa in un settore caratterizzato da discontinuità e pluralità di datori di lavoro.
  • Non è configurabile un'autonoma azione di mero accertamento del diritto alla prestazione previdenziale svincolata dall'impugnazione tempestiva del provvedimento amministrativo presupposto, quando la prestazione dipenda dall'iscrizione negli elenchi.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.