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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22107/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per compensi professionali relativi a un incarico tecnico-commerciale conferito con convenzione del 16 giugno 2009. La società debitrice aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la nullità della convenzione per illiceità dell'oggetto e contrarietà a norme imperative, ma l'opposizione era stata respinta. In appello, la debitrice era stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria per sequestro preventivo funzionale alla confisca in materia di reati ambientali; l’amministratore giudiziario aveva eccepito l’inammissibilità, improcedibilità o improponibilità della domanda di pagamento per effetto della disciplina del d.lgs. 159/2011 e anche l’illegittimo frazionamento del credito, poiché la creditrice aveva agito in altro giudizio per ulteriori prestazioni rese nell’ambito della medesima convenzione. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione ritenendo che la convenzione contenesse due distinti incarichi professionali, che la disciplina dell’amministrazione giudiziaria non impedisse il giudizio ordinario di accertamento del credito e che non vi fosse parcellizzazione abusiva. In cassazione la società in amministrazione giudiziaria deduceva: 1) violazione delle norme sulla confisca e sull’amministrazione giudiziaria, sostenendo che il sequestro preventivo e la successiva disciplina del d.lgs. 159/2011 avrebbero reso inammissibile o improcedibile la domanda civile di pagamento; 2) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la convenzione del 16 giugno 2009 fosse un unico rapporto contrattuale e che quindi la proposizione di più giudizi per crediti sorti da essa integrasse un frazionamento abusivo del credito in violazione degli artt. 96 c.p.c. e 2 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato, con diversa motivazione rispetto alla corte territoriale, che la disciplina del d.lgs. 159/2011 preclude le azioni esecutive e regola la tutela dei diritti reali o di godimento e la verifica dei crediti nel procedimento di prevenzione, ma non contiene una preclusione generale alla prosecuzione o introduzione di giudizi ordinari di accertamento del credito. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il credito era già stato accertato in primo grado prima del sequestro e prima dell’amministrazione giudiziaria, sicché la prosecuzione dell’appello restava utile, pur non potendo la sentenza costituire titolo esecutivo contro l’amministrazione giudiziaria. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la Corte d’appello aveva comunque interpretato la convenzione nel senso della sussistenza di due distinti incarichi professionali; la censura mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito e, comunque, non era scrutinabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. nel regime dell’art. 348-ter c.p.c. Confermata anche la condanna alle spese e l’obbligo del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro dei motivi di ricorso; il primo motivo è stato trattato come violazione di legge, il secondo come vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • d.lgs. n. 21/2018

    Ha abrogato l’art. 260 d.lgs. 152/2006 e ridisegnato la disciplina dei reati ambientali, con continuità punitiva per la condotta già punita dall’art. 260, ora trasfusa nell’art. 452-quaterdecies c.p.

  • art. 260 d.lgs. n. 152/2006

    Era la fattispecie incriminatrice originaria richiamata per giustificare sequestro e amministrazione giudiziaria; la Corte ne ha affermato la sopravvenuta trasposizione normativa.

  • art. 240-bis c.p.

    È stato indicato come norma che disciplina la confisca in casi particolari, già regolata dall’art. 12-sexies d.l. 306/1992, e rilevante anche per il reato in questione.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    È stato richiamato quale norma di rinvio che fa operare la disciplina speciale sulla confisca e sull’amministrazione dei beni sequestrati.

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    Costituisce la nuova fattispecie penale che ha sostituito l’art. 260 d.lgs. 152/2006, con continuità punitiva.

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro preventivo è stato richiamato come misura funzionale alla confisca, dalla quale discende l’amministrazione giudiziaria del bene.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Prevede che ai casi di sequestro e confisca in casi particolari si applichino le disposizioni del d.lgs. 159/2011 in tema di amministrazione, destinazione e tutela dei terzi.

  • d.lgs. n. 159/2011

    La Corte ha interpretato sistematicamente la disciplina di prevenzione nel senso che essa preclude le azioni esecutive e regola la verifica dei crediti, ma non vieta in via generale il giudizio ordinario di accertamento del credito.

  • art. 55 d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina soltanto le azioni esecutive e le domande giudiziali su diritti reali o personali di godimento o di garanzia, non i giudizi ordinari di accertamento di crediti pecuniari.

  • art. 56 d.lgs. n. 159/2011

    È stato richiamato come norma sui rapporti pendenti, senza valenza preclusiva per la domanda di credito oggetto della causa.

  • artt. 57, 58 e 59 d.lgs. n. 159/2011

    Regolano la verifica dei crediti nel procedimento di prevenzione; il giudizio civile ordinario può avere funzione accertativa utile ma non sostitutiva di tale verifica.

  • art. 52 d.lgs. n. 159/2011

    comma 1; comma 2; comma 3

    La confisca non pregiudica i diritti di credito anteriori al sequestro se ricorrono determinate condizioni; i crediti vanno accertati nel procedimento di prevenzione e la buona fede va valutata considerando condizioni delle parti e diligenza del creditore.

  • art. 111 Cost.

    La Corte ha valorizzato i principi di ragionevole durata e giusto processo per escludere l’utilità di un giudizio duplicativo quando la tutela del credito debba comunque passare dal procedimento di prevenzione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Ha impedito la censura in cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. della sentenza d’appello che aveva confermato la decisione di primo grado sulle stesse questioni di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    È stato evocato dalla ricorrente a sostegno del divieto di frazionamento abusivo del credito, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile alla luce dell’interpretazione del contratto.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 111 Cost. per sostenere il divieto di abuso processuale nel frazionamento del credito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La disciplina dell’amministrazione giudiziaria e della confisca in materia di prevenzione preclude le azioni esecutive e regola la verifica dei crediti, ma non introduce una preclusione generale alla proposizione o prosecuzione di un giudizio ordinario di accertamento del credito, salvo i casi espressamente disciplinati dalla legge.
  • Un giudizio civile di accertamento del credito pendente al momento del sequestro può proseguire se è già in corso prima dell’intervento ablatorio; la relativa sentenza può conservare utilità accertativa, pur non costituendo titolo esecutivo contro l’amministrazione giudiziaria e dovendo il creditore comunque passare per la verifica nel procedimento di prevenzione.
  • L’inammissibilità per carenza di interesse non può essere affermata solo perché, dopo il sequestro, l’accertamento del credito dovrà comunque essere fatto valere nel procedimento di prevenzione: occorre una specifica preclusione normativa o una concreta inutilità assoluta della decisione.
  • La deduzione di un illegittimo frazionamento del credito richiede che le pretese derivino davvero da un’unica obbligazione unitaria; se il giudice di merito interpreta il rapporto come composto da distinti incarichi o autonome prestazioni, la censura che mira a una diversa lettura del contratto tende a risolversi in un riesame del merito non consentito in cassazione.
  • Quando la corte d’appello ha deciso la medesima questione di fatto e diritto già esaminata dal primo giudice, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è proponibile in cassazione contro la sentenza di appello confermativa nei limiti dell’art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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