Cassazione Civile, Ordinanza n. 22008/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il procedimento limitato alla correzione materiale e ha rettificato l'epigrafe dell'ordinanza n. 33342/2025, sostituendo il riferimento alla Corte di appello di Firenze con quello alla Corte di appello di Reggio Calabria. Il provvedimento precisa che la correzione riguarda solo il dato identificativo della sentenza impugnata e non incide sulla decisione di merito già resa nel precedente giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il testo riguarda non la controversia di merito, ma il successivo procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza della Corte di cassazione n. 33342/2025. Nell'epigrafe di quell'ordinanza era stato indicato per errore che la sentenza impugnata provenisse dalla Corte di appello di Firenze, mentre nella motivazione risultava correttamente che il provvedimento proveniva dalla Corte di appello di Reggio Calabria. La Corte ha quindi disposto l'iscrizione a nuovo ruolo e, nel presente procedimento, ha corretto d'ufficio l'errore materiale ai sensi delle norme processuali richiamate.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
è richiamato come base per la correzione dell'errore materiale d'ufficio nel provvedimento della Corte di cassazione.
art. 288 c.p.c.
secondo comma, ultimo periodo
è indicato tra le norme che giustificano gli adempimenti conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
è richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione è correggibile quando il dato erroneamente riportato sia riconoscibilmente incoerente con il resto dell'atto e la correzione non comporti una rivalutazione del merito.
- La correzione può riguardare l'epigrafe del provvedimento, se la motivazione consente di individuare con certezza il dato corretto da sostituire a quello erroneamente indicato.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale ha funzione meramente rettificativa: non incide sulla decisione sostanziale già resa e si limita a rendere il testo conforme alla reale volontà decisionale espressa dalla Corte.
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