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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22017/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dall'affidamento della progettazione e direzione lavori di un complesso impiantistico di riscaldamento, climatizzazione e cogenerazione, risultato poi non funzionante o comunque inidoneo allo scopo. La società committente agì per ottenere la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni nei confronti del progettista indicato come responsabile e dell'impresa esecutrice; nel corso del giudizio vi furono chiamate in garanzia ulteriori persone e una società poi fallita. In appello, il professionista poi ricorrente principale contestò: l'utilizzabilità nei suoi confronti dell'accertamento tecnico preventivo e della CTU svolti prima della sua chiamata; la propria estraneità alla progettazione dell'impianto di cogenerazione; il difetto di legittimazione passiva e la mancata graduazione delle responsabilità; la quantificazione del danno, sostenendo che fosse stato liquidato l'intero costo del nuovo impianto anziché il solo pregiudizio effettivo. Con ricorso incidentale, l'altro professionista contestò invece che la rinuncia della committente alla domanda verso la società fallita avesse determinato una mutatio libelli o, al contrario, una remissione del debito tale da liberare anche il coobbligato solidale rimasto in causa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto legittimo l'uso, nel giudizio di merito, degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo acquisiti nel contraddittorio e rivalutati da una successiva CTU, anche nei confronti della parte che non aveva partecipato all'ATP, perché nel processo di merito aveva potuto interloquire pienamente sulle questioni tecniche. Ha inoltre ritenuto non censurabile in sede di legittimità l'apprezzamento di fatto con cui i giudici di merito avevano ricostruito il rapporto professionale tra i tecnici e la responsabilità progettuale del ricorrente principale, nonché la quantificazione del danno come esborso sostenuto dalla committente per un progetto risultato irrealizzabile a causa degli errori progettuali. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso che la rinuncia alla domanda verso il fallimento della società esecutrice comportasse una remissione tacita del debito o liberasse automaticamente gli altri condebitori solidali; al più si trattava di rinuncia alla solidarietà nei limiti di cui all'art. 1311 c.c., senza mutamento della domanda nei confronti del debitore rimasto in causa. Entrambi i ricorsi sono stati respinti con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per dedurre la violazione del contraddittorio, ma la Corte esclude il vizio perché il chiamato ha potuto interloquire nel merito nel giudizio di cognizione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ritiene che non vi sia omessa pronuncia, poiché la sentenza impugnata contiene una decisione espressa o comunque implicita sulle questioni devolute.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nei motivi per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte osserva che si tratta in realtà di doglianze di merito non sindacabili in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione probatoria; la Corte lo reputa non violato, perché il giudice di merito ha liberamente apprezzato le risultanze istruttorie.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte esclude la motivazione apparente, ritenendo la sentenza sorretta da una motivazione logicamente adeguata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la sufficienza della motivazione, che la Corte reputa integrata.

  • art. 24 Cost.

    Invocato in tema di diritto di difesa; la Corte ritiene rispettato il contraddittorio grazie alla possibilità di interloquire nel giudizio di merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno delle censure processuali; la Corte reputa la motivazione della sentenza coerente e non apparente.

  • art. 1176 c.c.

    Evocato nei motivi per la responsabilità professionale, ma la Corte conferma l'accertamento di colpa professionale in fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento è commisurato ai pregiudizi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento/progettazione errata, secondo l'apprezzamento di merito confermato in cassazione.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma non è accolto l'assunto che la rinuncia verso un condebitore alteri il rapporto obbligatorio nei confronti degli altri.

  • art. 2230 c.c.

    Evocato per il contratto d'opera intellettuale; la Corte valorizza la sottoscrizione degli elaborati e l'assunzione dell'incarico professionale quale fatto decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte esclude inversioni dell'onere e valorizza la prova presuntiva e documentale accertata dal merito.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato nei motivi sul nesso causale; la Corte ritiene non fondato il tentativo di escludere il nesso tra errore progettuale e danno.

  • art. 81 c.p.c.

    Evocato per il difetto di legittimazione ad agire o a contraddire; la Corte respinge la censura in quanto il rapporto sostanziale era stato correttamente individuato.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 81 c.p.c. per contestare la legittimazione; la Corte nega il difetto di titolarità passiva del rapporto fatto valere.

  • art. 183 c.p.c.

    Invocato nei motivi incidentali in relazione alla pretesa mutatio libelli; la Corte esclude che la rinuncia verso un condebitore configuri mutamento della domanda.

  • art. 1301 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere una remissione del debito liberatoria; la Corte esclude che la scelta del creditore di non proseguire contro uno dei debitori solidali comporti automaticamente tale effetto.

  • art. 1311 c.c.

    La Corte qualifica la rinuncia verso uno dei condebitori, al più, come rinuncia alla solidarietà, con mantenimento dell'azione in solido verso gli altri.

  • art. 1292 c.c.

    La facoltà del creditore di agire contro uno qualsiasi dei condebitori solidali non comporta rinuncia automatica al credito verso gli altri.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato per la ripartizione interna della responsabilità tra corresponsabili; la Corte osserva che la graduazione delle quote interne non incide sull'obbligazione solidale verso il danneggiato.

  • art. 2041 c.c.

    Evocato per sostenere un indebito arricchimento del danneggiato; la Corte respinge la censura, ritenendo corretta la liquidazione del danno in base agli esborsi per un progetto irrealizzabile.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la determinazione del danno risarcibile, che la Corte ritiene correttamente operata dal merito.

  • art. 1669 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla quantificazione del danno, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibili le censure sul vizio di omesso esame del fatto decisivo quando l'appello ha confermato la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • L'accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisito nel giudizio di merito e poi riconsiderato in una CTU svolta nel contraddittorio delle parti, è utilizzabile anche nei confronti del soggetto che non abbia partecipato alla fase ante causam, purché nel merito abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove in una censura di violazione di legge o di motivazione, quando la sentenza di merito sia sorretta da una motivazione логica e non apparente.
  • Nel contratto d'opera intellettuale, l'incarico professionale e la responsabilità per l'elaborato possono essere desunti anche da elementi fattuali significativi, come la sottoscrizione degli elaborati e la presentazione dell'opera al committente, senza che sia decisiva la mancanza di formalismi.
  • La responsabilità solidale verso il danneggiato resta intatta anche se, sul piano interno, le quote di corresponsabilità tra i coobbligati siano diverse o non ancora definite; tali profili rilevano semmai nel regresso.
  • La rinuncia del creditore a coltivare la domanda verso uno dei condebitori solidali non comporta di per sé remissione del debito liberatoria per gli altri; al più può integrare una rinuncia alla solidarietà nei limiti dell'art. 1311 c.c., senza mutamento della domanda verso il debitore rimasto convenuto.
  • Il danno risarcibile può essere liquidato in base agli esborsi sostenuti dal committente per un progetto o un'opera che si sia rivelata irrealizzabile per effetto di errori progettuali, purché il nesso causale sia accertato e la quantificazione sia coerente con il pregiudizio subito.

Come è indicizzato

MateriePrestazione d'opera professionaleResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàLitisconsorzio necessarioGiudicato

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