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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22014/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una seconda intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle entrate per il recupero di una parte delle sanzioni dovute a seguito di un avviso di accertamento. Dopo una prima intimazione, non impugnata, l’Ufficio aveva ricalcolato il residuo dovuto tenendo conto della sentenza di appello che aveva parzialmente ridotto la pretesa. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che fosse carente di motivazione; la C.T.P. aveva accolto il ricorso e la C.T.R. aveva confermato, ritenendo che il prospetto di rideterminazione degli importi fosse poco chiaro e non consentisse di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, con conseguente lesione del diritto di difesa. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2010, dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 12 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che l’atto conteneva i dati necessari, che la riscossione provvisoria era legittima e che la quantificazione discendeva dal cumulo giuridico e dalla sottrazione di quanto già intimato in precedenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha osservato che, nel regime della riscossione provvisoria introdotto dall’art. 29 d.l. n. 78/2010, quando l’intimazione di pagamento non è preceduta dalla cartella, non è sufficiente il richiamo al modello ministeriale: l’atto deve comunque mettere il contribuente in condizione di comprendere compiutamente la pretesa e di difendersi. Nel caso concreto l’intimazione indicava solo un importo finale e un generico riferimento alla sentenza presupposta, senza spiegare in modo intelligibile come si fosse arrivati alla somma richiesta né come operasse il richiamo al cumulo giuridico; la giustificazione fornita solo in giudizio non poteva integrare ex post il vizio originario di motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e l’Agenzia condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 29 d.l. n. 78 del 2010

    comma 1, lett. a) e lett. e)

    ha introdotto la concentrazione della riscossione nell’accertamento e, decorso un anno, consente la nuova intimazione di pagamento; tuttavia l’atto deve essere idoneo a rendere comprensibile la pretesa al contribuente.

  • art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come disciplina della riscossione provvisoria in caso di ricorso tempestivo.

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale base della nuova intimazione di pagamento dopo il decorso del termine previsto.

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come regola della riscossione frazionata/provvisoria in pendenza di giudizio.

  • art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato dall’Ufficio per giustificare il cumulo giuridico e la rideterminazione del dovuto, ma ciò non esonera dall’obbligo di motivazione dell’atto.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    norma richiamata dalla C.T.R. per fondare il difetto di motivazione dell’atto amministrativo.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    norma richiamata dalla C.T.R. per affermare l’obbligo di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    rubrica del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 391 c.p.c.

    citato per dare atto della definizione, in altro giudizio, del ricorso per cassazione contro la sentenza presupposta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta di definizione del precedente ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non applicato perché la ricorrente è un’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • artt. 3, 24, 97, 111, 113 Cost.

    richiamati come parametri costituzionali dell’obbligo di motivazione e del giusto procedimento.

Massime di principio

  • Quando la riscossione avviene senza l’intermediazione della cartella, l’intimazione di pagamento deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile, tale da consentire al destinatario di comprendere il fondamento e il calcolo della pretesa.
  • Il rispetto del solo modello ministeriale non basta a soddisfare l’obbligo di motivazione se l’atto non espone, in modo comprensibile, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della richiesta.
  • La giustificazione dell’importo preteso fornita per la prima volta in giudizio non sana il difetto originario di motivazione dell’atto impositivo o riscossivo.
  • Se la pretesa deriva da rideterminazione del dovuto dopo una decisione giudiziale favorevole solo in parte all’amministrazione, l’atto deve rendere percepibile il criterio seguito per pervenire al saldo richiesto, soprattutto quando si invoca il cumulo giuridico.
  • Il contribuente deve essere posto, sin dall’atto, in condizione di esercitare pienamente il diritto di difesa rispetto alla minaccia dell’azione esattiva.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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