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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28044/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento e la conseguente cartella di pagamento deducendo, per quanto ancora rileva, la nullità della notifica dell’avviso, eseguita dall’ufficiale notificatore ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso e annullato anche la cartella; la commissione regionale, in appello dell’Ufficio, aveva invece ritenuto valida la notifica solo se sorretta dal presupposto dell’irreperibilità assoluta del destinatario, presupposto che non risultava dalla relata perché non vi era indicazione né della qualifica di "sconosciuto" né delle ricerche compiute. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2700 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere invalida la notifica: secondo la ricorrente, nel caso concreto vi era irreperibilità assoluta, attestata dal messo notificatore con atto pubblico dotato di fede privilegiata fino a querela di falso, e la giurisprudenza non imporrebbe di trascrivere nella relata le ricerche svolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in materia di notificazione degli atti impositivi, la procedura semplificata di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 può essere utilizzata solo quando il notificatore abbia previamente svolto ricerche idonee ad accertare l’irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune del domicilio fiscale, cioè l’assenza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune stesso. Nel caso deciso, la CTR aveva correttamente rilevato che dalla relata di notifica non emergevano le ricerche compiute dal messo notificatore; pertanto, non risultava dimostrato il presupposto legittimante il ricorso alla forma notificatoria meno garantista. Ne è derivato il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Nulla è stato disposto sulle spese, perché le intimate non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    La notifica semplificata degli atti impositivi è consentita solo in caso di irreperibilità assoluta del contribuente, da accertarsi tramite ricerche nel Comune del domicilio fiscale; se manca prova delle ricerche, la notifica è invalida.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata dell’atto pubblico non copre, in concreto, la dimostrazione del presupposto sostanziale dell’irreperibilità assoluta quando dalla relata non emergano le attività di ricerca effettivamente svolte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato dedotto come violazione e falsa applicazione di legge, ma è stato ritenuto infondato.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in via comparativa per le notifiche della cartella di pagamento, rispetto alle quali opera la distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta.

  • art. 140 c.p.c.

    È indicato come forma notificatoria alternativa rispetto a quella di cui all’art. 60, lett. e), quando non ricorrano i presupposti dell’irreperibilità assoluta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non trova applicazione perché la ricorrente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Per gli atti impositivi, la notificazione nelle forme dell’irreperibilità assoluta presuppone un previo accertamento, da parte del messo notificatore, della mancanza del destinatario nel Comune del domicilio fiscale; non basta una mera formula di stile.
  • La relata di notifica non deve necessariamente contenere l’elenco analitico di tutte le attività compiute, ma deve comunque consentire di verificare che ricerche effettive siano state svolte e che siano riferibili alla specifica notifica.
  • L’irreperibilità assoluta si distingue dall’irreperibilità relativa: la prima ricorre solo quando il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune già sede del domicilio fiscale, mentre la seconda ricorre quando l’indirizzo è noto ma il destinatario non viene trovato al momento della consegna.
  • La fede privilegiata dell’atto del notificatore non sana l’assenza, nella relata, di elementi idonei a dimostrare il presupposto legittimante l’utilizzo del procedimento notificatorio semplificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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