Cassazione Civile, Ordinanza n. 24317/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società in accomandita semplice, esercente commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con rideterminazione del reddito d'impresa e recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili, con conseguenti maggiori Irap e Iva e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR, in parziale riforma, aveva ritenuto legittima la ripresa a tassazione di alcune spese di manutenzione di un automezzo e di fatture emesse da altra società per rimborso spese telefoniche e contributo per collaborazione nel mandato di concessione Nestlè Gelati-Linea impulso. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma dal testo emerge che la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare di contraddittorio: l'accertamento riguardava una società di persone e imposte collegate, senza che il giudizio di merito si fosse svolto con la necessaria partecipazione dei soci, nonostante l'unitarietà della controversia e l'inscindibilità delle posizioni coinvolte.
La decisione
La Corte ha rilevato la nullità assoluta dei giudizi di merito per difetto di integrità del contraddittorio, in quanto mancava la partecipazione necessaria dei soci in una controversia relativa ad accertamenti su reddito della società e imposte ad esso collegate. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, affinché provveda alla celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Le spese di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
"automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi"
Nelle società di persone opera l'unitarietà dell'accertamento e l'imputazione per trasparenza del reddito ai soci, con conseguente necessità di trattare unitariamente la controversia quando si controverta su elementi comuni della fattispecie impositiva.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1
Richiamato per sostenere l'assimilabilità dell'Irap a imposta reale e la sua imputazione per trasparenza ai soci, ai fini del litisconsorzio necessario.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 44
Richiamato insieme all'art. 17 per fondare l'assimilabilità dell'Irap all'Ilor e la correlata esigenza di simultaneus processus.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2
Evocato nel confronto con l'Iva per evidenziare che manca, per quest'ultima, un meccanismo analogo di unicità di accertamento e automatica imputazione ai soci.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
In presenza di litisconsorzio necessario originario, impone l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
Richiamato come dovere del primo giudice di riunire i processi o disporre l'integrazione del contraddittorio quando vi siano litisconsorti necessari.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b)
Richiamato quale base per la rimessione al primo giudice da parte del giudice d'appello quando il contraddittorio non sia integro.
Consente alla Corte di cassazione di cassare e rinviare al primo giudice quando il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
art. 111 Cost., comma 2
Richiamato insieme alla CEDU per valorizzare la ragionevole durata del processo come criterio che, in casi particolari, giustifica la riunione anziché la declaratoria di nullità se il simultaneus processus è già sostanzialmente realizzato.
artt. 6 e 13 CEDU
Richiamati per sostenere l'esigenza di evitare inutili duplicazioni processuali quando la ricomposizione dell'unitarietà della causa non sacrifichi il contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento del reddito di una società di persone, la causa è inscindibile tra società e soci quando si controverta su elementi comuni della fattispecie impositiva; ne deriva litisconsorzio necessario originario e necessità della partecipazione di tutti i soggetti interessati.
- Se il giudizio tributario su una società di persone si svolge senza la partecipazione dei soci in una lite inscindibile, la nullità del processo è assoluta ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- L'Irap, per come richiamata nella decisione, viene considerata imposta con caratteristiche assimilabili all'Ilor e, quando la ripresa riguarda una società di persone, può comportare il litisconsorzio necessario dei soci nel giudizio di accertamento.
- L'accertamento Iva di una società di persone non determina automaticamente il litisconsorzio necessario dei soci; tale effetto si verifica però quando l'accertamento Iva è contestuale e fondato, almeno in parte, su elementi comuni e non è autonomamente definibile rispetto all'accertamento del reddito e dell'Irap.
- In presenza di difetto di integrità del contraddittorio non sanato nei gradi di merito, la Cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
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