Cassazione Civile, Ordinanza n. 27516/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento relativa a due cartelle per omesso pagamento della TARSU dovuta al Comune di Pozzuoli per le annualità 2009, 2010, 2012 e 2014. In primo grado il ricorso era stato accolto solo quanto alla cartella n. 071/2018/00546873/49/000, già annullata; per la cartella n. 071/2012/01016705/54/000 era stata invece ritenuta regolare la notificazione. In appello, la contribuente aveva contestato la notificazione, effettuata il 24 maggio 2016 via PEC, di una precedente intimazione, sostenendo che l’indirizzo PEC del mittente non figurasse nei pubblici elenchi e che, in mancanza di un valido atto interruttivo, il credito fosse prescritto. La CTR della Campania, con sentenza depositata il 20 ottobre 2022, aveva accolto l’appello, ritenuto inesistente quella notificazione e dichiarato prescritto il credito. ADER ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994, contestando che la PEC provenisse da un indirizzo non presente nei pubblici registri; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2943 e 2948 c.c., censurando la dichiarazione di prescrizione fondata sull’assenza di atti interruttivi.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi. Ha ritenuto che la regola dell’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, relativa alle notificazioni eseguite dagli avvocati, non imponesse la nullità della notificazione effettuata dall’ente pubblico mittente tramite un proprio indirizzo PEC istituzionale, reperibile sul suo sito ma non presente nei pubblici elenchi, quando l’atto sia stato effettivamente ricevuto e abbia consentito al destinatario di difendersi compiutamente, senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto. Poiché la contribuente non aveva contestato l’effettiva ricezione della PEC del 24 maggio 2016, la notificazione aveva raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. Tale intimazione, non impugnata, e la successiva intimazione notificata il 18 dicembre 2019 avevano interrotto la prescrizione quinquennale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente limitatamente alla cartella n. 071/2012/01016705/54/000. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza sui distinti capi relativi alle due cartelle.
Norme richiamate
La più stringente regola di cui all’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
La Corte non estende alle notificazioni eseguite direttamente da un ente pubblico la regola più stringente prevista per le notificazioni effettuate dagli avvocati. La norma è indicata tra quelle denunciate, ma il testo non ne espone una distinta interpretazione applicativa.
art. 3-bis, comma 1, legge n. 53/1994
La più stringente regola di cui all’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
Il requisito previsto dalla norma quanto all’indirizzo PEC del mittente riguarda le notificazioni eseguite dagli avvocati e non comporta, di per sé, la nullità della notificazione effettuata da un ente pubblico mediante un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi.
Ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005;
Per le notificazioni indirizzate alla pubblica amministrazione è utilizzabile anche l’indice previsto dall’art. 6-ter del Codice dell’amministrazione digitale.
La notifica di un atto, anche di natura impositiva, predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata, quale mittente, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., consentendo al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla relativa provenienza e all'oggetto.
La notificazione effettuata dall’ente pubblico mittente mediante un proprio indirizzo PEC istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla se ha raggiunto concretamente il suo scopo e ha permesso al destinatario di difendersi senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto dell’atto.
Stante, dunque, la valida notifica dell’atto, consegue l’avvenuta interruzione del termine quinquennale di prescrizione per effetto della citata intimazione notificata il 24.5.2016 (e non impugnata) e poi della successiva intimazione oggetto del presente giudizio, notificata il 18.12.2019.
La notificazione valida dell’intimazione interrompe la prescrizione; nel caso concreto hanno prodotto tale effetto l’intimazione del 24 maggio 2016, non impugnata, e quella successiva del 18 dicembre 2019.
Stante, dunque, la valida notifica dell’atto, consegue l’avvenuta interruzione del termine quinquennale di prescrizione per effetto della citata intimazione notificata il 24.5.2016 (e non impugnata) e poi della successiva intimazione oggetto del presente giudizio, notificata il 18.12.2019.
Il termine quinquennale di prescrizione applicabile alla pretesa è interrotto dalle intimazioni validamente notificate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La disposizione è indicata quale parametro processuale delle censure di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte non ne formula una specifica interpretazione.
La Corte decide la causa nel merito dopo la cassazione, rilevando che non sono necessari ulteriori accertamenti; il testo non indica espressamente l’articolo come fondamento della decisione sostitutiva.
Massime di principio
- La notificazione di un atto, anche impositivo, eseguita da un ente pubblico mittente tramite un indirizzo PEC istituzionale reperibile sul proprio sito internet, ma non presente nei pubblici elenchi, non è nulla se l’atto è effettivamente ricevuto e la notificazione consente al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto.
- Il requisito più rigoroso relativo all’individuazione dell’indirizzo PEC opera con riferimento al destinatario, sul quale grava l’onere di mantenere diligentemente la propria casella, e non si estende allo stesso modo all’indirizzo del mittente.
- Quando la notificazione di un’intimazione è valida, essa interrompe il termine quinquennale di prescrizione; anche una successiva intimazione validamente notificata può produrre un ulteriore effetto interruttivo.
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