Cassazione Civile, Ordinanza n. 27433/2026 del 21/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condomini)
La controversia
I condomini e il condominio avevano convenuto la cooperativa costruttrice e venditrice, deducendo gravi difetti delle unità immobiliari, la mancata esecuzione a regola d’arte e il mancato rispetto dei requisiti cogenti di isolamento acustico degli edifici e degli appartamenti. Avevano inoltre lamentato danno esistenziale da rumore e lesione della privacy, chiedendo il risarcimento. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 314/2013, accolse in parte la domanda: condannò la cooperativa a pagare euro 107.375 al condominio e complessivamente euro 1.270.822,69 ai singoli condomini, ma respinse la domanda non patrimoniale e quella di due condomini, oltre a condannare la cooperativa a euro 24.000 per compensi. In appello la cooperativa contestò la decisione con quindici motivi; il condominio e alcuni condomini proposero appello incidentale, anche sulle spese. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2725/2018, accolse parzialmente l’appello principale e respinse quello incidentale: sottrasse euro 20.700 dalla somma liquidata ai condomini, ritenendo che la domanda dei due proprietari fosse stata respinta, rideterminò il totale in euro 1.250.122,69 e condannò quei due alle spese dei due gradi, insieme ad altri condomini proprietari di unità del fabbricato C. I condomini ricorsero per cassazione con cinque motivi. I primi tre denunciavano l’omesso esame della loro qualità di attori originari, la violazione degli artt. 112, 342 e 352 c.p.c. per la riduzione della somma in assenza di specifica impugnazione sulla loro posizione, e l’erronea valutazione della soccombenza ai fini delle spese. Il quarto motivo contestava la liquidazione dei compensi per il grado d’appello, indicati in euro 10.000; il quinto censurava la liquidazione delle spese di primo grado, assumendo che si trattasse di quarantotto cause riunite.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi. Ha rilevato che i due condomini avevano agito fin dall’origine per i danni relativi all’appartamento civico 58/A e che, nel gennaio 2012, erano intervenuti per chiedere il risarcimento anche per un secondo appartamento, civico 56, acquistato durante il giudizio. Il rigetto pronunciato dal Tribunale riguardava soltanto la domanda relativa al secondo appartamento; il risarcimento riconosciuto per il primo era quindi corretto. La Corte d’appello ha errato riducendo di euro 20.700 il risarcimento complessivo, anche perché non vi era uno specifico motivo di gravame sulla posizione relativa alla prima unità, e ha errato nel considerarli totalmente soccombenti e nel condannarli alle spese senza considerare la loro vittoria quanto alla domanda originaria. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La Cassazione ha cassato la sentenza nei capi relativi alla rideterminazione del risarcimento, al rigetto della domanda dei due condomini e alla loro condanna alle spese, rinviando alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per una nuova decisione limitata ai capi cassati e per la regolazione delle spese dell’intero processo, compreso il giudizio di legittimità. Ha precisato che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/2014, la difesa di più soggetti con la stessa posizione processuale comporta un compenso unico, aumentabile secondo i criteri previsti, e non la moltiplicazione integrale dei compensi per ciascuna parte.
Norme richiamate
La Corte d’appello quindi – peraltro anche senza uno specifico motivo di gravame sul punto – ha erroneamente riformato la pronuncia di primo grado laddove aveva condannato Iter a pagare la complessiva somma di euro 1.270.822,69, pronunciando condanna al pagamento della minore somma di euro 1.250.122,69.
La decisione d’appello non può modificare il capo relativo alla posizione dei condomini in assenza di uno specifico motivo di gravame che devolva quella questione al giudice d’appello.
La Corte d’appello quindi – peraltro anche senza uno specifico motivo di gravame sul punto – ha erroneamente riformato la pronuncia di primo grado laddove aveva condannato Iter a pagare la complessiva somma di euro 1.270.822,69, pronunciando condanna al pagamento della minore somma di euro 1.250.122,69.
I limiti del giudizio d’appello sono definiti dai motivi di gravame; non è consentito riformare un capo non specificamente impugnato.
La Corte d’appello ha poi errato laddove ha condannato Marra e Redavid al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio sul presupposto della loro totale soccombenza, avendo appunto erroneamente tenuto conto della sola domanda da essi proposta quali intervenuti, domanda rispetto alla quale sono risultati soccombenti, senza considerare la domanda da essi originariamente proposta quali attori, rispetto alla quale sono risultati vittoriosi.
La soccombenza ai fini della regolazione delle spese va valutata considerando l’esito complessivo delle domande proposte dalla parte nel processo, comprese quelle formulate originariamente e quelle successivamente introdotte.
Tale disposizione – come questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 2956/2024) – ha lo scopo di conciliare due esigenze teoricamente opposte: da un lato remunerare l’avvocato in misura maggiore, quando maggiore è stato il suo impegno; dall’altro evitare una mera duplicazione di compensi a fronte di una attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria; per questa ragione la norma prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo a un solo compenso (per evitare ingiuste duplicazioni), ma maggiorato (per remunerare adeguatamente l’impegno del professionista).
Quando il difensore assiste più parti con la stessa posizione processuale, spetta un compenso unico, maggiorabile nei limiti e secondo le percentuali stabiliti dalla disposizione; la pluralità di assistiti non comporta la duplicazione integrale dei compensi.
Massime di principio
- Se una parte ha proposto domande distinte relative a più beni o rapporti e una di esse è stata respinta, il rigetto non comporta anche il rigetto delle altre domande accolte: occorre individuare a quale specifica domanda si riferisca ciascuna statuizione.
- Il giudice d’appello non può modificare un capo della decisione di primo grado che non sia stato specificamente devoluto con un motivo di gravame.
- La soccombenza ai fini della condanna alle spese deve essere determinata considerando tutte le domande proposte dalla parte e l’esito complessivo della lite, non isolando soltanto una domanda successivamente introdotta e respinta.
- Quando un avvocato assiste più parti aventi la stessa posizione processuale, il compenso è unitario e può essere aumentato secondo i criteri dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/2014, senza duplicazione integrale per ciascun assistito.
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