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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27427/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mutuante)

La controversia

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la resistente davanti al Tribunale di Roma chiedendo la restituzione di euro 560.964,27, sostenendo di averle prestato la somma in più tranches, oltre al risarcimento dei danni; in subordine aveva domandato un indennizzo per ingiustificato arricchimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4706/2022 depositata il 7 luglio 2022, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, condannando l’attore alle spese dei due gradi. Aveva giudicato inammissibili le istanze istruttorie non specificamente riproposte nelle conclusioni di primo grado e ritenuto insufficiente l’unica testimonianza acquisita, richiedendo che la prova del mutuo emergesse «oltre ogni ragionevole dubbio». La resistente aveva ricondotto le dazioni alla relazione sentimentale tra le parti, alla condivisione di vicende di coppia e di affari comuni e all’adempimento di doveri morali e sociali. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 1813, 2697 e 2729 c.c. e 533, primo comma, c.p.p., contestando l’applicazione nel giudizio civile del criterio probatorio penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte d’appello non avrebbe indicato ragioni concrete per reputare inconsistente e insufficiente la testimonianza, che riferiva anche dichiarazioni della resistente circa la restituzione del denaro. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di ulteriori elementi probatori relativi all’obbligo restitutorio. Con il quarto ha denunciato l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., riproposta in appello.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha affermato che, anche quando l’onere probatorio debba essere apprezzato con particolare rigore, nel processo civile vale il criterio della preponderanza dell’evidenza, o del «più probabile che non», e non quello penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio; l’uso di quest’ultimo criterio aveva inficiato la valutazione delle prove compiuta dalla Corte d’appello. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata affermava l’insufficienza della testimonianza senza spiegare concretamente perché, nonostante il teste avesse riferito dichiarazioni della resistente sull’intenzione di restituire il denaro, né indicava gli elementi a sostegno dell’ipotizzata giustificazione delle ingenti dazioni nell’ambito della relazione tra le parti. La motivazione non consentiva quindi di comprendere perché fosse stata esclusa la prova del rapporto contrattuale riconosciuta in primo grado. Il terzo motivo, relativo ad ulteriori elementi probatori, è stato assorbito perché questi potranno essere esaminati in sede di rinvio nel riesame della domanda principale. Il quarto, sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, è stato assorbito e dovrà essere esaminato, anche quanto alla sua proponibilità, se la domanda principale sarà rigettata. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1813 c.c.

    la parte, provata la consegna di una somma di denaro, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l’accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens

    La consegna di denaro non dimostra da sola il mutuo né l’obbligo restitutorio; tuttavia, quando il convenuto non deduce una causa idonea a giustificare la ritenzione, il rigetto della domanda per difetto di prova deve essere motivato considerando con cautela la natura del rapporto e le circostanze concrete.

  • art. 2697 c.c.

    la datio di una somma di denaro non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, ne contesti la legittimità; ciò in quanto, potendo essere una somma di denaro consegnata per varie cause, la contestazione impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e tale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo di restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo a opera del convenuto non vale a invertire l’onere della prova, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale

    Chi domanda la restituzione di somme consegnate deve provare il titolo giuridico che comporta l’obbligo restitutorio quando il destinatario contesti il titolo dedotto; la prospettazione da parte del convenuto di una diversa causa della dazione non sposta l’onere probatorio.

  • art. 533, primo comma, c.p.p.

    In materia civile, come già affermato in tema di assolvimento dell’onere della prova in tema di usucapione (Cass. n. 3487/2019), nonché in tema di accertamento del nesso causale (Cass., Sez. Un., n. 576/2008; Cass. n. 10741/2009; Cass. n. 16123/2010), l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi ha formulato la domanda giudiziale, anche ove esso debba essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale.

    Il criterio penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio non governa l’accertamento probatorio civile. Anche in presenza di un onere probatorio da valutare con rigore, si applica la regola civilistica della preponderanza dell’evidenza, ossia del più probabile che non.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture

    La motivazione è apparente quando, pur essendo materialmente presente, non permette di comprendere il ragionamento che ha condotto alla decisione. È nulla la sentenza che enuncia l’insufficienza di una prova decisiva senza esporre le ragioni concrete di tale valutazione.

  • art. 2041 c.c.

    il quarto motivo riguarda una domanda subordinata rispetto a quella cui si riferiscono le censure accolte, domanda che perciò dovrà essere presa in esame, in primo luogo al fine di valutarne la proponibilità, ove la domanda principale sia rigettata.

    La domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento deve essere esaminata se la domanda principale è rigettata, previa valutazione della sua proponibilità.

  • art. 2034 c.c.

    La resistente, nel richiedere il rigetto della domanda, ha sostenuto che, essendo intercorsa tra i due soggetti una relazione sentimentale, le dazioni di denaro si giustificavano alla luce della condivisione di vicende della vita di coppia e di affari comuni, nonché dell’adempimento di doveri morali e sociali ex art. 2034 c.c.

    La norma è richiamata nel testo come titolo addotto dalla resistente per giustificare la ritenzione delle somme; la Corte non decide nel merito la fondatezza di tale giustificazione, rimessa al giudice di rinvio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo relativo alla violazione della norma è stato assorbito e la Corte non ne ha esaminato il merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Il motivo relativo alla violazione della norma è stato assorbito e la Corte non ne ha esaminato il merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia sulla domanda subordinata è stata assorbita; la domanda dovrà essere esaminata in sede di rinvio, se la domanda principale sarà rigettata, previa verifica della sua proponibilità.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione prospettati; la Corte ha accolto le censure riconducibili ai primi due motivi e ha dichiarato assorbiti gli altri.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile la prova dei fatti costitutivi della domanda si valuta secondo la preponderanza dell’evidenza, o del più probabile che non, anche quando l’onere probatorio debba essere apprezzato con particolare rigore; non si applica il criterio penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Chi domanda la restituzione di una somma di denaro deve provare, se il destinatario contesta il titolo dedotto, un titolo giuridico che implichi l’obbligo restitutorio: la sola prova della consegna non basta e la deduzione di una diversa causa della dazione da parte del convenuto non inverte l’onere della prova.
  • Se il destinatario non allega una causa idonea a giustificare la ritenzione del denaro, il rigetto della domanda restitutoria per difetto di prova deve essere motivato con cautela, considerando la natura del rapporto e tutte le circostanze concrete.
  • È nulla per motivazione apparente la sentenza che afferma l’inconsistenza o l’insufficienza di una prova testimoniale decisiva senza indicare le ragioni concrete della valutazione, così da non rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice.
  • La domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento va presa in esame, previa verifica della sua proponibilità, quando la domanda principale sia rigettata.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

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