Cassazione Civile, Ordinanza n. 27442/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate notificava il 19 dicembre 2013 a un architetto un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, elevando il reddito dichiarato da € 63.164,00 a € 158.378,00, con conseguente rideterminazione di IRPEF, IRAP e IVA e applicazione di interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo il maggior reddito accertato a € 55.069,00; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con sentenza n. 10713/2016 depositata il 30 novembre 2016, rigettava sia l’appello del contribuente sia l’appello incidentale dell’Ufficio. Il contribuente proponeva tre motivi di ricorso per cassazione: violazione dell’art. 12, commi 2, 3 e 7, della legge n. 212/2000 e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., per la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; violazione dell’art. 2729 c.c., sostenendo che l’accertamento si fondasse su indizi ipotetici e non gravi, precisi e concordanti; omessa motivazione sulla mancata attivazione del contraddittorio e sulla sua individuazione quale soggetto passivo dell’imposizione. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso incidentale per violazione dell’art. 5, comma 3, TUIR e dell’art. 25 d.P.R. n. 600/1973: contestava la riduzione del reddito accertato nella parte relativa a fatture ricondotte all’associazione professionale, sostenendo che i relativi redditi dovessero comunque essere imputati pro quota al professionista in applicazione del regime di trasparenza.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie parzialmente, nei termini precisati in motivazione, il ricorso incidentale dell’Agenzia. Il primo motivo del contribuente è infondato: non si trattava di accertamento conseguente ad accessi, ispezioni o verifiche e, per la disciplina applicabile, non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; inoltre, il contribuente non aveva indicato in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere, né per le imposte non armonizzate né per l’IVA. Il secondo motivo è inammissibile, perché censurava in sostanza la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, senza individuare un errore di sussunzione nei requisiti legali delle presunzioni; la CTR aveva inoltre rilevato che, per gli ulteriori imponibili di € 78.670,00, non risultava documentazione conciliabile con le somme accertate. Il terzo motivo è infondato: la motivazione della CTR, seppure sintetica, era presente e corretta quanto all’assenza dell’obbligo di contraddittorio; inoltre, la mancata soggettività passiva IVA del contribuente per il 2009 non escludeva la percezione di compensi professionali non dichiarati né l’obbligo di versare l’IVA relativa. Il ricorso incidentale è inammissibile nella parte in cui mira a contestare l’accertamento di fatto della CTR sull’attribuzione delle fatture all’associazione professionale, ma è fondato nella parte in cui sostiene che la quota di reddito spettante al contribuente per la sua partecipazione all’associazione deve essergli imputata direttamente secondo il principio di trasparenza previsto dall’art. 5, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 917/1986. La sentenza è quindi cassata in relazione al ricorso incidentale accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In conseguenza del rigetto del ricorso principale, il contribuente è inoltre tenuto, se dovuto, al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Norme richiamate
Va rilevato, innanzitutto, che nel caso di specie non si verte in tema di accertamento all’esito di accessi, ispezioni e verifiche, per cui non è configurabile un obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato, e la necessità del rispetto di un termine dilatorio per l’emissione dell’avviso di accertamento, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.
L’obbligo e il termine dilatorio previsti dall’art. 12, comma 7, operano per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche, ma non fondano un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per accertamenti a tavolino.
Ed invero, in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., ma ciò solo allorché ricorra il c.d. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso.
La violazione delle norme sulle presunzioni è deducibile in cassazione quando si denuncia un errore nell’applicazione dei requisiti legali della prova presuntiva; non consente invece di ottenere una nuova valutazione del materiale indiziario.
art. 5, comma 3, lett. c), d.P.R. 917/1986
L’imputazione del maggior reddito all’associazione professionale, infatti, non esclude che, per il periodo relativo all’appartenenza a tale associazione, tale reddito debba comunque essere imputato al professionista, in base al principio di trasparenza.
Il reddito prodotto da un’associazione professionale, per il periodo di appartenenza, va imputato ai singoli associati in proporzione alla quota loro spettante secondo il regime di trasparenza, anche quando i ricavi siano stati attribuiti all’associazione e non direttamente al professionista.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In considerazione del rigetto del ricorso principale, ricorrono le condizioni per dichiarare Galardo Michele tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il rigetto del ricorso principale comporta, ricorrendone i presupposti e se dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Per gli accertamenti tributari a tavolino, nella disciplina applicabile prima dell’introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, salvo che una specifica disposizione lo preveda. Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio determina l’invalidità dell’atto soltanto se il contribuente indica concretamente gli elementi che avrebbe potuto far valere e l’opposizione non è meramente pretestuosa o inidonea, secondo una valutazione probabilistica ex ante, a incidere sul procedimento.
- In cassazione, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile quando il giudice di merito abbia applicato erroneamente i requisiti legali della gravità, precisione e concordanza degli indizi; la censura non può risolversi nella richiesta di rivalutare la sufficienza o il peso delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- Il reddito dell’associazione professionale deve essere imputato per trasparenza ai singoli associati secondo la rispettiva quota di partecipazione, per il periodo di appartenenza, anche quando i ricavi siano stati attribuiti all’associazione e non direttamente al professionista.
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