Cassazione Civile, Ordinanza n. 27436/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito del controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, della dichiarazione IRES per il 2009, l’Ufficio iscrisse a ruolo 1.780.151,44 euro, pari all’acconto e al saldo autoliquidati dalla società, oltre interessi e sanzioni; l’agente della riscossione notificò la cartella. La società aveva impugnato la cartella davanti alla CTP di Roma, sostenendo di avere fissato dal 2008 la propria sede operativa a Poggio Picenze e di avere diritto alla disciplina agevolativa prevista per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, con sospensione degli adempimenti e successiva riduzione del 60 per cento degli importi dovuti. La CTP accolse il ricorso e annullò la cartella; la CTR del Lazio, con sentenza n. 4121/I/17 del 10 luglio 2017, accolse invece l’appello erariale e rigettò il ricorso originario, rilevando l’incompatibilità unionale degli aiuti e l’obbligo di recuperarli. La società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 53 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché l’appello avrebbe introdotto una pretesa fondata su un presupposto nuovo, ossia la decisione della Commissione europea sull’incompatibilità degli aiuti; 2) violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, perché sarebbe stata consentita in giudizio l’integrazione della motivazione della cartella; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di novità delle domande dell’Agenzia in appello; 4) violazione dell’art. 48, comma 2, della legge n. 234 del 2012, perché il recupero dell’aiuto avrebbe richiesto la speciale procedura prevista da tale disposizione, anziché la cartella emessa all’esito del controllo automatizzato. In memoria la ricorrente ha inoltre prodotto la comunicazione di conclusione del procedimento di recupero degli aiuti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati: la decisione della Commissione europea che dichiara incompatibili gli aiuti è atto vincolante e ius superveniens, immediatamente applicabile anche d’ufficio nei giudizi pendenti; perciò era irrilevante stabilire se e quando la questione fosse stata dedotta dalle parti, e non si trattava di una modifica della pretesa soggetta alle censure prospettate. Il terzo motivo è inammissibile: l’omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di merito, non questioni esclusivamente processuali; inoltre, la decisione nel merito dell’appello implica il rigetto dell’eccezione di inammissibilità. Il quarto motivo è infondato: il controllo automatizzato aveva riguardato somme autoliquidate dalla società a titolo di acconto e saldo IRES ed era stato completato prima della notifica della decisione europea; la procedura speciale dell’art. 48, comma 2, della legge n. 234 del 2012 disciplina invece la riscossione attivata a seguito della notifica della decisione di recupero e la sua sopravvenienza non incide ex post sulla legittimità del controllo già svolto ai sensi dell’art. 36-bis. La comunicazione di conclusione del procedimento di recupero non annulla la cartella né dimostra la non debenza delle somme; il suo deposito in Cassazione è inammissibile perché attiene al merito e non prova una sopravvenienza idonea a modificare definitivamente l’oggetto della controversia, né è stata formulata concorde richiesta di cessazione della materia del contendere. La Corte ha inoltre rilevato che l’eventuale applicabilità di deroghe alla decisione europea, incluse quelle relative agli aiuti de minimis o agli aiuti per calamità naturali, non poteva essere esaminata d’ufficio: spettava alla contribuente allegare e provare le condizioni di inapplicabilità della decisione, ma il ricorso non offriva elementi utili e sarebbero stati necessari accertamenti di fatto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia è rimasta intimata. È stata attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 288 TFUE
la sopravvenuta decisione della Commissione è immediatamente applicabile nelle controversie pendenti, trattandosi di atto normativo vincolante ai sensi dell’art. 288 del T.F.U.E., e dunque di ius superveniens; ne discende che il giudice nazionale, compreso quello di legittimità, è tenuto a dare immediata attuazione, anche d’ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria
La decisione della Commissione europea vincolante è ius superveniens e va applicata immediatamente anche nei giudizi pendenti e d’ufficio, con eventuale disapplicazione delle norme interne incompatibili.
art. 36-bis, comma 2, lett. f), d.P.R. n. 600 del 1973
Ai sensi dell’art. 36-bis, comma 2, lett. f), del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione Finanziaria provvede a controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
Il controllo automatizzato consente di verificare, sulla base della dichiarazione e dei dati dell’anagrafe tributaria, la corrispondenza e la tempestività dei versamenti di acconti e saldi. È legittima l’iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute in base all’autoliquidazione del contribuente; la successiva decisione europea di recupero non rende ex post illegittima la procedura già conclusa.
art. 48, comma 2, legge n. 234 del 2012
Tale norma, nel testo modificato dall’art. 35, comma 2, lett. a), e comma 3, della legge n. 122 del 2016, disciplina, infatti, la procedura di riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, la quale viene attivata a séguito della notifica di una delle decisioni anzidette.
La speciale procedura di riscossione prevista dalla disposizione riguarda gli importi dovuti per effetto di una decisione di recupero ed è attivata dopo la notifica di tale decisione; non sostituisce né invalida retroattivamente il controllo automatizzato già completato prima della notifica.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di cassazione il deposito di nuovi documenti può avvenire «indipendentemente» - cioè separatamente (cfr. Cass. n. 12288/2016) - da quello del ricorso e del controricorso soltanto se essi riguardano l’ammissibilità di tali atti (e non anche la nullità della sentenza impugnata).
In Cassazione il deposito separato di nuovi documenti è consentito soltanto quando essi riguardano l’ammissibilità del ricorso o del controricorso; non è ammissibile produrre documenti attinenti al merito della controversia, salvo le specifiche ipotesi di sopravvenienza indicate dalla giurisprudenza richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.
In conseguenza del rigetto dell’impugnazione, la Corte attesta i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La decisione vincolante della Commissione europea che dichiara incompatibili aiuti di Stato è ius superveniens e deve essere applicata dal giudice nazionale anche d’ufficio nei giudizi pendenti, con disapplicazione delle norme interne contrastanti ove necessario; la sua rilevabilità d’ufficio rende irrilevante stabilire se e quando sia stata dedotta dalle parti.
- Il controllo automatizzato può fondare l’iscrizione a ruolo delle imposte autoliquidate e non versate, nei limiti delle verifiche consentite dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973; una decisione europea di recupero sopravvenuta non incide retroattivamente sulla legittimità della procedura già completata.
- La procedura speciale di riscossione dell’art. 48, comma 2, della legge n. 234 del 2012 si applica agli importi dovuti per effetto di decisioni di recupero ed è attivata dopo la notifica della decisione; non esclude una distinta riscossione già effettuata, prima della notifica, sulla base di un controllo automatizzato legittimamente eseguito.
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile rispetto a domande ed eccezioni di merito, non rispetto al mancato esame di questioni meramente processuali; l’esame nel merito dell’impugnazione comporta comunque il rigetto implicito dell’eccezione processuale incompatibile con tale decisione.
- In Cassazione il contribuente che invoca l’inapplicabilità di una decisione europea di recupero per la ricorrenza di specifiche condizioni di compatibilità o di esenzione deve allegare e provare i relativi presupposti; questioni che richiedono accertamenti di fatto non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
- Il deposito di documenti nuovi in Cassazione non può essere utilizzato per dimostrare circostanze attinenti al merito; la produzione è ammessa nei limiti previsti per l’ammissibilità degli atti e per specifici fatti sopravvenuti idonei a modificare definitivamente l’oggetto del giudizio, attestare un giudicato esterno o dimostrare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza d’interesse.
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