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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27443/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

L’impresa assuntrice dei lavori di completamento del campo sportivo comunale di Brolo, secondo lotto, agiva contro il Comune chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla sospensione dei lavori e dalla risoluzione unilaterale del rapporto, nonché dall’immobilizzazione e dalla successiva rimozione forzata di un escavatore e di un martellone; chiedeva inoltre somme per il ritardato pagamento del primo stato di avanzamento lavori, per il saldo dei lavori eseguiti e per interessi. In un distinto giudizio aveva domandato danni per la mancata stipulazione del contratto. Il Tribunale di Patti, riuniti inizialmente i procedimenti e poi separati, definiva quello relativo alla mancata stipulazione con ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.: escludeva la risoluzione unilaterale e rigettava la domanda per mancata stipulazione, ma riconosceva alcune somme per mancato utile, illegittima sospensione, ritardato pagamento del primo SAL e saldo lavori. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 29 luglio 2014, accoglieva l’impugnazione del Comune e rigettava quella dell’impresa. La Cassazione, con ordinanza n. 19829/2020, aveva rigettato i primi due motivi e accolto parzialmente il terzo e il quarto, cassando con rinvio per riesaminare le pretese relative al ritardato pagamento del primo SAL, al saldo e agli interessi, nonché la domanda relativa all’immobilizzazione e alla rimozione dell’escavatore, precisando che tali questioni non erano connesse alla caducazione del contratto annullato dall’organo tutorio. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello di Messina rigettava nuovamente l’appello. Con il presente ricorso l’impresa ha proposto quattro motivi: 1) motivazione apparente, dedotta confrontando la decisione di rinvio con quella di primo grado; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata acquisizione dei fascicoli dei gradi precedenti, omessa valutazione di documenti e prove testimoniali e inosservanza della precedente ordinanza di rinvio; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse deciso su una domanda di danni da rimozione forzata mai proposta; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto al valore della causa, alle spese vive, alla liquidazione dei compensi nelle diverse fasi, alla compensazione parziale delle spese e alla mancata liquidazione della fase di trattazione/istruttoria nei giudizi d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura non investiva il contenuto intrinseco della motivazione della sentenza impugnata, ma la confrontava con la decisione di primo grado; inoltre, la sentenza di rinvio conteneva una motivazione analitica sui fatti e sulle prove. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la mera elencazione di documenti e capitoli testimoniali, senza indicarne la decisività, sollecitava una nuova valutazione del fatto; le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. non indicavano una violazione delle regole legali di acquisizione o valutazione della prova. È stata inoltre ritenuta possibile la decisione anche senza il fascicolo di primo grado, poiché il giudice di rinvio aveva potuto decidere sulla base degli atti disponibili e delle risultanze istruttorie; per l’immobilizzazione dell’escavatore aveva rilevato la mancanza di prova idonea della causa dell’immobilizzo e per la rimozione aveva considerato una sentenza definitiva resa in altro giudizio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di specificità: il ricorrente non aveva riprodotto le conclusioni o i motivi d’appello necessari a verificare che la domanda di danni da rimozione non fosse stata proposta. Il quarto motivo è stato rigettato: il valore della causa era ricavabile dagli atti; le spese vive non risultavano specificamente indicate in notula e documentate; le censure sugli importi liquidati e sulla compensazione erano generiche o investivano valutazioni discrezionali del giudice di merito. Anche la censura sulla voce tariffaria di trattazione/istruttoria in appello è stata dichiarata inammissibile perché assertiva e priva delle indicazioni necessarie a individuare le attività processuali dedotte. Il ricorrente è stato condannato a pagare al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il vizio di motivazione rileva in cassazione soltanto quando l’anomalia emerge dal testo stesso della sentenza e raggiunge una soglia di gravità costituzionalmente rilevante; non è sufficiente contestare la motivazione mediante il confronto con altre decisioni o con le risultanze processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e successive conformi).

    Il sindacato sulla motivazione è circoscritto alle anomalie radicali indicate dalla Corte; la mera insufficienza argomentativa o la richiesta di rivalutare le risultanze non integra il vizio previsto dalla norma.

  • art. 115 c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, che ribadisce il principio di diritto affermato da Cass., n. 11892 del 2016).

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile quando il giudice fonda la decisione su prove introdotte d’ufficio al di fuori dei poteri consentiti; non può essere usata per contestare il peso attribuito alle prove ritualmente proposte.

  • art. 116 c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., n. 20867 del 30/09/2020).

    La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile se denuncia l’inosservanza delle regole legali di valutazione della prova o la sua indebita trasformazione in prova legale, non quando si limita a contestare l’esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura viene dedotta in maniera generica ed assertiva, dato che il ricorrente non si perita di corredarla con la trascrizione o la riproduzione, se non integrale perlomeno indiretta, delle conclusioni e dei motivi di appello, in modo tale da consentire a questa Corte di verificare la fondatezza delle affermazioni svolte.

    La deduzione di ultrapetizione in cassazione richiede di riprodurre in modo idoneo le domande e le conclusioni rilevanti del giudizio di merito, così da consentire alla Corte di verificare se il giudice abbia deciso oltre la domanda.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014).

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata, con argomentazioni intelligibili che consentano di individuare la violazione denunciata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Nel limitarsi ad affermare che “Nei giudizi di appello non vengono liquidati gli importi dovuti per “trattazione” che spettano per legge essendosi in entrambi gradi di appello verificata la trattazione e la pronuncia sulle richieste istruttorie”, il ricorrente svolge una censura puramente assertiva e generica, senza rispettare i summenzionati principi di diritto.

    La censura processuale deve contenere gli elementi e i riferimenti necessari a individuare la violazione; un’affermazione generica sulle attività svolte in appello non consente il controllo di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    La necessità di una differente compensazione delle spese processuali è dedotta in difformità rispetto al costante orientamento di legittimità, secondo cui la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, e ne è pertanto precluso il riesame in sede di legittimità (v. Cass., n. 8623/2005; Cass., n. 20457/2011; Cass., n. 1997/2015).

    La scelta del giudice di merito sulla compensazione totale o parziale delle spese non è riesaminabile in cassazione nei termini di una mera richiesta di diversa valutazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La necessità di una differente compensazione delle spese processuali è dedotta in difformità rispetto al costante orientamento di legittimità, secondo cui la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, e ne è pertanto precluso il riesame in sede di legittimità (v. Cass., n. 8623/2005; Cass., n. 20457/2011; Cass., n. 1997/2015).

    La valutazione sull’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere rinnovata in sede di legittimità sulla base di una semplice contestazione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ricorre solo in presenza di anomalie radicali ricavabili dal testo della decisione, quali mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione obiettivamente incomprensibile; non basta lamentare l’insufficienza della motivazione o confrontare la sentenza con una precedente decisione.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa valutazione delle prove: occorre denunciare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, al di fuori dei poteri officiosi riconosciuti dalla legge.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile quando il giudice non abbia rispettato il prudente apprezzamento o abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto; non è sufficiente contestare il modo in cui ha apprezzato le risultanze probatorie.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico, completo e intelligibile i fatti processuali e gli atti necessari a verificare la censura; in particolare, chi deduce ultrapetizione deve riprodurre le domande e le conclusioni rilevanti del giudizio di merito.
  • La mancata acquisizione del fascicolo di un grado precedente non determina di per sé l’invalidità della decisione, se il giudice dispone degli atti e delle risultanze istruttorie sufficienti per decidere le questioni devolute.
  • La mera contestazione della scelta di compensare, in tutto o in parte, le spese processuali non consente il riesame in cassazione della valutazione discrezionale compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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