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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32431/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dei genitori di una minore con deficit uditivo di accertare la natura discriminatoria della scelta dell'amministrazione scolastica di assegnarle un insegnante di sostegno non conoscitore della lingua dei segni, affiancato da un'educatrice LIS per un numero parziale di ore. I ricorrenti in cassazione contestano la sentenza d'appello che ha confermato l'accertamento della discriminazione, l'ordine di cessazione della condotta e la condanna a predisporre un sostegno conformato alle richieste dei genitori, oltre al risarcimento del danno. Con il primo motivo deducono violazione delle norme su autonomia organizzativa scolastica, reclutamento e sostegno agli alunni disabili, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe travalicato i limiti della giurisdizione sostituendosi all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione nell'individuazione delle risorse professionali attuative del PEI. Con il secondo motivo lamentano che la scuola avesse correttamente scorruto le graduatorie per reperire il docente di sostegno e che non vi fosse alcun obbligo di reperire personale specializzato nella LIS, dato che la conoscenza della LIS non era prevista come requisito legale di reclutamento. Con il terzo motivo censurano la conferma del risarcimento del danno non patrimoniale, sostenendo che mancasse prova di un pregiudizio effettivo, anche perché l'alunna aveva raggiunto gli obiettivi del PEI e mostrato miglioramenti nell'apprendimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito abbia illegittimamente sostituito il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione scolastica nella scelta della misura di sostegno più adeguata. Ha affermato che, una volta formalizzato il PEI, spetta all'amministrazione, e ad essa soltanto, individuare la misura di sostegno più adeguata; il giudice può reprimere la discriminazione indiretta derivante dalla mancata attuazione del piano, ma non riscrivere il contenuto delle modalità di sostegno prescelte dall'ente scolastico. Sono stati pertanto cassati in relazione la sentenza impugnata e assorbiti gli altri motivi, con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    richiamato come parametro di legittimità dell'azione amministrativa e del reclutamento scolastico, ma non decisivo per l'accoglimento del motivo principale

  • d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 127, 139, 399, 401

    richiamati dai ricorrenti in tema di reclutamento e scorrimento delle graduatorie per il personale scolastico

  • L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4

    richiamata in tema di reclutamento del personale docente

  • L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 197

    richiamata in relazione alle regole di impiego e reclutamento nel settore scolastico

  • L. 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 3 e 12

    la Corte ribadisce che, una volta formalizzato il PEI, sorge l'obbligo dell'amministrazione di garantire il supporto pianificato; la violazione di tale assetto può integrare discriminazione indiretta

  • d.P.R. 24 febbraio 1994, art. 5

    richiamato nel quadro normativo dell'integrazione scolastica dell'alunna disabile

  • art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    richiamato dai ricorrenti in tema di limiti al sindacato del giudice sull'azione amministrativa

  • d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. c)

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'eventuale giurisdizione del giudice amministrativo se la controversia avesse riguardato il contenuto del PEI

  • art. 702-ter, comma 4, c.p.c.

    indicato come base del provvedimento di primo grado nel procedimento sommario di cognizione

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato come rito scelto dagli attori per introdurre la domanda

  • art. 614-bis c.p.c.

    richiamato per la fissazione della somma dovuta in caso di ritardo nell'esecuzione del provvedimento

  • art. 2059 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo, ma la Corte non affronta il merito della censura per assorbimento

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo insieme all'art. 1218 c.c., senza decisione sul punto per assorbimento

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti nel terzo motivo per censurare l'uso delle prove e delle presunzioni

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo nel quadro delle censure processuali

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la Corte afferma che il requisito di specificità del motivo è soddisfatto quando la censura consente di comprendere la violazione denunciata e il suo rapporto con la decisione impugnata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicata come base della trattazione camerale

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • In materia di inclusione scolastica dell'alunno disabile, una volta formalizzato il PEI spetta all'amministrazione scolastica individuare, nell'ambito della propria discrezionalità organizzativa e didattica, la misura di sostegno più adeguata; il giudice non può sostituire tale valutazione con una diversa configurazione delle risorse professionali.
  • La violazione del supporto pianificato nel PEI, quando incide sulla concreta fruizione del servizio scolastico da parte dell'alunno disabile senza comportare analoga riduzione per gli altri alunni, può integrare discriminazione indiretta ed essere reprimibile dal giudice ordinario.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla condotta dell'amministrazione scolastica deve arrestarsi alla verifica dell'attuazione del piano individualizzato e della sua eventuale elusione discriminatoria, senza estendersi alla riscrittura del contenuto delle modalità di sostegno scelte dall'ente.
  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge è specifica solo se la parte confronta le norme richiamate con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, indicando il punto preciso di contrasto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAffidamento dei figliResponsabilità della PA
RamiProcesso civileFamigliaResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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