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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19711/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di controllo fiscale su annualità 2006-2008, l'Amministrazione notificava al contribuente tre atti impositivi; per l'anno 2006 veniva recuperato a tassazione un maggior imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA sulla base di indagini bancarie. Il contribuente impugnava l'atto: il ricorso era inizialmente dichiarato tardivo in primo grado, ma in appello la CTR lo riteneva ammissibile e lo respingeva nel merito. In cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione delle norme sulle indagini bancarie e sulla prova, lamentando che la CTR avesse escluso l'idoneità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da terzi a superare la presunzione legale; (2) violazione delle medesime norme e dell'art. 2214 c.c., sostenendo che la registrazione dei prelievi nel registro IVA fosse sufficiente a vincere la presunzione; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché la CTR avrebbe confermato l'accertamento nonostante gli elementi contrari forniti dal contribuente; (4) vizio motivazionale per omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza della prova liberatoria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiarando inammissibile il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando i principi affermati e motivando in modo congruo, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che le dichiarazioni extraprocessuali di terzi, comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono ammissibili nel processo tributario come elementi indiziari da valutare nel complesso del materiale probatorio; ha inoltre ribadito che, in tema di indagini bancarie, il giudice deve verificare in modo puntuale la prova contraria offerta dal contribuente per ciascuna operazione, e che la mera affermazione di non congruità o di mancanza di riferibilità non basta senza analisi specifica della documentazione prodotta. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio motivazionale non più denunciabile secondo il previgente art. 360, n. 5, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente la censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; è stato il parametro formale dei primi tre motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    nel testo novellato consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; la censura motivazionale generica è inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento dell'ammissibilità delle dichiarazioni extraprocessuali di terzi anche nel processo tributario, in ossequio ai principi del giusto processo e della parità delle parti.

  • art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente tra le norme ritenute violate; il testo non ne sviluppa autonomamente il contenuto, ma lo collega alla disciplina delle indagini bancarie.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale di maggiori ricavi/redditi; il contribuente può vincerla con prova analitica della loro irrilevanza fiscale o già contabilizzazione.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    in materia IVA opera in modo analogo all'art. 32 d.P.R. 600/1973 quanto all'utilizzabilità delle movimentazioni bancarie come base presuntiva dell'accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    la presunzione legale sugli estratti bancari comporta che l'onere della prova contraria incombe sul contribuente; la Corte esclude il contrasto con la norma sull'onere probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina delle presunzioni; la Corte ribadisce che qui opera una presunzione legale e non una presunzione semplice.

  • art. 2729 c.c.

    la Corte precisa che la presunzione di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio; il testo non sviluppa una autonoma interpretazione della norma oltre al tema della valutazione delle prove.

  • art. 2214 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di contabilità e registrazioni; la Corte collega il tema alla necessità di annotazione delle movimentazioni bancarie nelle scritture contabili.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato per il rigoroso onere di specificazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta e del momento processuale in cui è stato discusso.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. per l'onere di deposito e specificazione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    indicato come norma che ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile alle sentenze d'appello pubblicate dopo l'11 settembre 2012.

Massime di principio

  • Nel processo tributario sono ammissibili le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, incluse le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ma esse hanno valore di meri elementi indiziari e devono essere valutate insieme all'intero compendio probatorio, senza poter da sole fondare la decisione.
  • In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale di maggiore reddito o ricavi derivante da versamenti e prelevamenti opera senza necessità dei requisiti delle presunzioni semplici; il contribuente può vincerla solo con prova analitica della provenienza/destinazione dei singoli movimenti o della loro già avvenuta contabilizzazione o irrilevanza fiscale.
  • Per superare la presunzione fondata sulle movimentazioni bancarie non basta una contestazione generica o una valutazione apodittica di incongruità: il giudice di merito deve esaminare puntualmente la documentazione prodotta per ciascuna operazione e spiegare perché non sia idonea a giustificare il movimento contestato.
  • A seguito della giurisprudenza costituzionale richiamata, i prelevamenti bancari hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d'impresa, mentre i versamenti valgono nei confronti di tutti i contribuenti, salva la prova contraria dell'interessato.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; censure che si limitino a contestare la sufficienza o la correttezza della motivazione sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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