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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19916/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 relativo all’anno d’imposta 2008. L’accertamento si fondava su indici di capacità contributiva e su una presunta incoerenza tra reddito dichiarato e capacità di spesa. I motivi di ricorso erano quattro: 1) insussistenza dei presupposti dell’accertamento sintetico, per mancata prova dello scostamento del 25% per due annualità e per asserita decadenza dell’Ufficio rispetto al 2007; 2) nullità dell’atto per mancanza di valida delega di firma; 3) illegittimità e incostituzionalità dei coefficienti redditometrici del D.M. 1 settembre 1992 e del provvedimento direttoriale richiamato nell’avviso; 4) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe errato nel ritenere insufficiente la prova contraria offerta dalla contribuente sui redditi ulteriori e sulle provviste disponibili.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto, da un lato, infondata la tesi secondo cui l’art. 38, comma 4, richiederebbe un accertamento dello scostamento per due annualità già formalmente accertate; dall’altro, inammissibile la doglianza basata sull’asserita mancanza di conteggi allegati all’atto, per difetto di autosufficienza. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la censura sulla mancata produzione della delega perché nuova, e comunque infondata poiché l’atto è valido anche se sottoscritto da funzionario delegato non dirigente. Sul terzo motivo ha dichiarato la censura nuova e quindi inammissibile, osservando comunque che la legittimità del sistema redditometrico e dei decreti ministeriali è già stata più volte affermata. Sul quarto motivo ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi della CTR, la quale aveva escluso che la documentazione prodotta provasse davvero la disponibilità e la permanenza di redditi non imponibili idonei a coprire le spese; comunque infondata, perché nell’accertamento sintetico grava sul contribuente l’onere di dimostrare la provenienza non reddituale delle somme e non basta allegare la mera disponibilità di ulteriori redditi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Nel testo vigente ratione temporis consente l’accertamento sintetico sulla base di elementi e circostanze di fatto che facciano fondatamente ritenere un reddito complessivo superiore a quello dichiarato per due o più annualità; non richiede che lo scostamento sia formalmente accertato per due anni, essendo sufficiente la sua rilevazione in due annualità anche non consecutive.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la validità dell’atto non è esclusa dalla mancata qualifica dirigenziale del sottoscrittore.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione e alla regolarità dell’atto, ma la Corte non sviluppa un autonomo principio applicativo su questa disposizione.

  • art. 5, co. 1, D.M. 1.09.1992

    I coefficienti redditometrici richiamati nell’accertamento sono ritenuti legittimi dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto svolgono funzione accertativa e probatoria.

  • art. 23 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale del sistema redditometrico è ritenuta manifestamente infondata, perché i decreti ministeriali non introducono norme sostanziali di determinazione del reddito ma strumenti probatori.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel quadro delle censure costituzionali, ma la Corte ribadisce che il contribuente conserva piena possibilità di difesa mediante prova documentale contraria.

  • art. 53 Cost.

    Il sistema del redditometro è compatibile con il principio di capacità contributiva, perché il contribuente può dimostrare che il maggior reddito presunto non esiste o è costituito da redditi esenti o già tassati.

  • art. 2697 c.c.

    Nell’accertamento sintetico, una volta provati dall’Ufficio i fattori-indice di capacità contributiva, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    È il veicolo delle censure di violazione di legge proposte dalla ricorrente, ma molte di esse sono state ritenute nuove o infondate.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; quando si censura l’avviso di accertamento o la sentenza sul piano motivazionale, occorre riportare nel ricorso i passaggi rilevanti dell’atto impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 è legittimo quando l’Ufficio rilevi, per due annualità, elementi e circostanze di fatto idonei a fondare la presunzione di un reddito superiore a quello dichiarato; non è necessario che il maggiore scostamento sia già stato formalmente accertato per entrambe le annualità.
  • Nel giudizio di legittimità, le censure che presuppongono il contenuto dell’avviso di accertamento o di atti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorso non è autosufficiente e non trascrive i passaggi rilevanti degli atti su cui si fonda la doglianza.
  • La validità dell’avviso di accertamento non è inficiata, di per sé, dalla sottoscrizione apposta da un funzionario delegato di carriera direttiva; non è richiesta la qualifica dirigenziale.
  • Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non trattate nella sentenza impugnata, sono inammissibili in cassazione, salvo che il ricorrente dimostri specificamente di averle già proposte davanti al giudice di merito.
  • Nel redditometro la prova contraria del contribuente non può risolversi nella sola allegazione della disponibilità di redditi ulteriori o del mero transito di somme: occorre una documentazione idonea a dimostrare circostanze oggettive, quantitative e temporali che rendano plausibile la destinazione di quelle somme alle spese contestate.
  • L’accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva introduce una presunzione legale relativa: una volta dimostrati dall’Ufficio i fattori-indice, il giudice non può disconoscerne il valore presuntivo, ma deve valutare la prova contraria offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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