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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18188/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso di somme versate a titolo di imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni, sostenendo di averle corrisposte due volte: prima in relazione a una perizia e ai relativi versamenti rateali, poi in occasione di una nuova rideterminazione del valore dei beni dopo la riapertura dei termini prevista dalla normativa sopravvenuta. Il giudice di merito aveva accolto solo parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto al rimborso ma negandolo per una parte ritenuta tardivamente richiesta. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 7 del d.l. 70/2011, sostenendo che la contribuente non poteva ottenere il rimborso dell'intera prima imposta senza aver integralmente assolto il debito dovuto per la nuova rideterminazione e senza scomputare correttamente quanto già versato; ha inoltre evidenziato la diversità tra le perizie di stima richiamate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto dall'Agenzia si risolvesse in una nuova ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e che il ricorso difettasse di autosufficienza perché richiamava circostanze documentali e atti di causa senza riportarne il contenuto né localizzarli. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso non si confrontava con la normativa effettivamente posta a base della decisione impugnata, limitandosi a invocare una disciplina sopravvenuta senza chiarirne l'applicabilità al caso concreto. È stata quindi confermata la condanna alle spese e disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 13 maggio 2011, n. 70

    La ricorrente lo invocava per sostenere la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e scomputare l'imposta già versata in occasione di precedenti procedure riferite ai medesimi beni; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione della norma, rilevando soltanto che il ricorso non si confronta adeguatamente con essa e con la disciplina posta a base della decisione impugnata.

  • art. 38, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La sentenza di merito aveva ritenuto decorso il termine di decadenza per la richiesta di rimborso riferita alla prima rata; la Corte di cassazione non riforma tale statuizione, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte rileva i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in relazione al parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass. n. 28184/2020

    Citata come precedente in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione e necessità di specificare e localizzare gli atti e i documenti richiamati.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito proporre una diversa ricostruzione del fatto, salvo che si denunci un vizio della sentenza nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Il ricorso deve essere autosufficiente: quando si fonda su documenti o atti di causa, il loro contenuto deve essere riportato in modo specifico e deve esserne indicata la collocazione processuale, altrimenti la censura è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con la norma effettivamente applicata dal giudice di merito, limitandosi a invocare disciplina diversa o sopravvenuta senza chiarirne la pertinenza al caso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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