Cassazione Civile, Ordinanza n. 22613/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2010-2014, sostenendo di svolgere la propria attività di consulenza aziendale con beni strumentali minimi e senza dipendenti o collaboratori, quindi senza autonoma organizzazione. L'istanza era rimasta senza risposta e si era formato silenzio-rifiuto. I giudici tributari di merito avevano respinto il ricorso e l'appello, ritenendo sussistente il presupposto impositivo. In cassazione il contribuente ha articolato cinque motivi: nullità per motivazione apparente o omessa e omessa pronuncia, ultrapetizione, violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 per insussistenza dell'autonoma organizzazione, non assimilabilità della propria posizione a quella di un altro socio che aveva ottenuto rimborso, e violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento. La doglianza centrale era che la CTR avrebbe illegittimamente valorizzato la struttura societaria di cui il contribuente era socio e legale rappresentante, anziché la sua sola attività personale, e che ciò avrebbe portato a un'imposizione IRAP indebita o duplicata.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminabili, ma inammissibili e comunque infondati. Ha escluso che vi fossero motivazione apparente o omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva reso chiara la ratio decidendi: il contribuente si avvaleva, per la propria attività professionale personale, della stessa struttura societaria di cui era socio e amministratore, sicché ricorreva l'autonoma organizzazione ai fini IRAP. Ha inoltre ritenuto che il richiamo all'attività di docenza fosse un mero obiter dictum, quindi non decisivo, e che non vi fosse ultrapetizione. Quanto alla disparità rispetto all'altro socio, la Corte ha condiviso l'apprezzamento della CTR secondo cui mancava prova della completa identità delle posizioni e che ogni contribuente va valutato sulla base della documentazione concreta. Ha richiamato il principio per cui l'utilizzo della struttura e dei servizi di una società per l'esercizio dell'attività professionale integra autonoma organizzazione, indipendentemente dallo strumento giuridico impiegato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
istanza di rimborso IRAP ex art. 38
norma posta a base della domanda di rimborso del tributo versato e del conseguente silenzio-rifiuto impugnato
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
violazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546
richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria
violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
evocato per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso entrambe
violazione dell'art. 132 cod. proc. civ.
richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente o mancante
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
disposizione interpretata nel senso che l'autonoma organizzazione può desumersi anche dall'utilizzo della struttura societaria a supporto dell'attività professionale personale
art. 3 Cost.
violazione dell'art. 3 Cost.
invocato per denunciare un asserito trattamento diseguale tra situazioni simili, ma la Corte ha ritenuto non provata l'identità delle posizioni
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
usato per il motivo di violazione/falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
usato per i motivi di nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
usato per censurare il preteso difetto di motivazione; la Corte richiama il perimetro ristretto del vizio dopo le Sezioni Unite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti
richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di IRAP, il professionista che si avvalga, per la propria attività personale, della struttura e dei servizi di una società di cui è socio o amministratore può integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione, a prescindere dallo strumento giuridico utilizzato.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e della vicenda fattuale; le censure formalmente di violazione di legge o vizio motivazionale sono inammissibili quando mirano in realtà a una diversa valutazione del merito.
- La denuncia di omessa pronuncia è logicamente incompatibile con la deduzione di motivazione apparente quando la sentenza impugnata abbia comunque espresso, sia pure implicitamente, la ragione del rigetto.
- Un richiamo contenuto nella motivazione a un profilo non decisivo o meramente esemplificativo non integra ultrapetizione se la domanda complessiva riguarda il tributo nel suo intero e la ratio decidendi si fonda su altri elementi.
- Chi chiede il rimborso IRAP deve provare l'assenza dell'autonoma organizzazione; la mera allegazione di beni strumentali ridotti o dell'assenza di dipendenti non è sufficiente se risulta l'utilizzo concreto di una struttura organizzativa altrui o propria.
- Il diverso esito riservato a due contribuenti non viola di per sé l'art. 3 Cost. se non è dimostrata la piena identità delle rispettive posizioni fattuali e documentali.
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