Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22613/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2010-2014, sostenendo di svolgere la propria attività di consulenza aziendale con beni strumentali minimi e senza dipendenti o collaboratori, quindi senza autonoma organizzazione. L'istanza era rimasta senza risposta e si era formato silenzio-rifiuto. I giudici tributari di merito avevano respinto il ricorso e l'appello, ritenendo sussistente il presupposto impositivo. In cassazione il contribuente ha articolato cinque motivi: nullità per motivazione apparente o omessa e omessa pronuncia, ultrapetizione, violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 per insussistenza dell'autonoma organizzazione, non assimilabilità della propria posizione a quella di un altro socio che aveva ottenuto rimborso, e violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento. La doglianza centrale era che la CTR avrebbe illegittimamente valorizzato la struttura societaria di cui il contribuente era socio e legale rappresentante, anziché la sua sola attività personale, e che ciò avrebbe portato a un'imposizione IRAP indebita o duplicata.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminabili, ma inammissibili e comunque infondati. Ha escluso che vi fossero motivazione apparente o omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva reso chiara la ratio decidendi: il contribuente si avvaleva, per la propria attività professionale personale, della stessa struttura societaria di cui era socio e amministratore, sicché ricorreva l'autonoma organizzazione ai fini IRAP. Ha inoltre ritenuto che il richiamo all'attività di docenza fosse un mero obiter dictum, quindi non decisivo, e che non vi fosse ultrapetizione. Quanto alla disparità rispetto all'altro socio, la Corte ha condiviso l'apprezzamento della CTR secondo cui mancava prova della completa identità delle posizioni e che ogni contribuente va valutato sulla base della documentazione concreta. Ha richiamato il principio per cui l'utilizzo della struttura e dei servizi di una società per l'esercizio dell'attività professionale integra autonoma organizzazione, indipendentemente dallo strumento giuridico impiegato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    istanza di rimborso IRAP ex art. 38

    norma posta a base della domanda di rimborso del tributo versato e del conseguente silenzio-rifiuto impugnato

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    violazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546

    richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 112 c.p.c.

    violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

    evocato per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso entrambe

  • art. 132 c.p.c.

    violazione dell'art. 132 cod. proc. civ.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente o mancante

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    disposizione interpretata nel senso che l'autonoma organizzazione può desumersi anche dall'utilizzo della struttura societaria a supporto dell'attività professionale personale

  • art. 3 Cost.

    violazione dell'art. 3 Cost.

    invocato per denunciare un asserito trattamento diseguale tra situazioni simili, ma la Corte ha ritenuto non provata l'identità delle posizioni

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    usato per il motivo di violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    usato per i motivi di nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    usato per censurare il preteso difetto di motivazione; la Corte richiama il perimetro ristretto del vizio dopo le Sezioni Unite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti

    richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di IRAP, il professionista che si avvalga, per la propria attività personale, della struttura e dei servizi di una società di cui è socio o amministratore può integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione, a prescindere dallo strumento giuridico utilizzato.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e della vicenda fattuale; le censure formalmente di violazione di legge o vizio motivazionale sono inammissibili quando mirano in realtà a una diversa valutazione del merito.
  • La denuncia di omessa pronuncia è logicamente incompatibile con la deduzione di motivazione apparente quando la sentenza impugnata abbia comunque espresso, sia pure implicitamente, la ragione del rigetto.
  • Un richiamo contenuto nella motivazione a un profilo non decisivo o meramente esemplificativo non integra ultrapetizione se la domanda complessiva riguarda il tributo nel suo intero e la ratio decidendi si fonda su altri elementi.
  • Chi chiede il rimborso IRAP deve provare l'assenza dell'autonoma organizzazione; la mera allegazione di beni strumentali ridotti o dell'assenza di dipendenti non è sufficiente se risulta l'utilizzo concreto di una struttura organizzativa altrui o propria.
  • Il diverso esito riservato a due contribuenti non viola di per sé l'art. 3 Cost. se non è dimostrata la piena identità delle rispettive posizioni fattuali e documentali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.