Cassazione Civile, Sentenza n. 26447/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti (Zangrilli e Colletta) hanno chiesto il pagamento degli aumenti retributivi previsti dal rinnovo del CCNL Terziario del 30 marzo 2015, che la società Capitale Lavoro spa avrebbe corrisposto solo dal 1° marzo 2018; la società ha eccepito di essere una "in house" e si è richiamata a provvedimenti di blocco/indirizzo della controllante per giustificare la mancata corresponsione degli aumenti. In Cassazione Capitale Lavoro ha censurato la pronuncia della Corte d'appello sostenendo errata interpretazione dell'art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. n. 175/2016 e delle norme sul cosiddetto blocco retributivo/non aver considerato la natura e portata degli atti di indirizzo della controllante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i rapporti di lavoro nelle società partecipate si regolano secondo le norme privatistiche e che, per quanto riguarda la possibilità di ridurre diritti economici già acquisiti, le direttive della controllante non possono avere efficacia unilaterale: eventuali riduzioni di diritti economici possono essere realizzate soltanto attraverso la contrattazione di secondo livello. Ha altresì escluso l'applicabilità, nel caso di specie, delle norme sul blocco retributivo rivolte al comparto pubblico alla contrattazione delle società aderenti al settore privato, ritenendo non estendibile il blocco contrattuale dei pubblici dipendenti ai rinnovi di CCNL di diritto privato applicati nelle partecipate; per questi motivi il rigetto dell'appello è stato confermato e il ricorso per cassazione è stato respinto.
Norme richiamate
Le amministrazioni pubbliche socie possono fissare obiettivi di contenimento dei costi del personale, ma le misure che incidono sui diritti economici dei lavoratori devono essere recepite, "ove possibile", nella contrattazione di secondo livello; le direttive unilaterali non possono derogare ai diritti economici già riconosciuti dalle fonti contrattuali individuali o collettive.
d.l. n. 112/2008 (conv. con mod.)
art. 18, comma 2-bis (nella evoluzione normativa)
Storicamente ha imposto alle partecipate adeguamenti delle politiche del personale in linea con gli indirizzi della controllante; la giurisprudenza e le successive modifiche legislative hanno però progressivamente collocato il punto di equilibrio nella contrattazione di secondo livello come strumento per attuare contenimenti retributivi.
Ha modificato il quadro normativo introducendo la necessità che gli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali siano attuati tramite atti di indirizzo della controllante e recepiti, per le riduzioni, in sede di contrattazione di secondo livello.
art. 4 (disciplinando blocco retributivo per talune società)
Prevedeva limiti specifici per alcune società controllate con fatturato elevato verso PA; la Corte ha ritenuto che tali norme e i relativi effetti di "consolidamento" non possano essere estesi automaticamente a tutte le partecipate e che la disciplina successiva prevale sul piano sostanziale.
art. 9, comma 1 (blocco retributivo anni 2011-2013)
Il blocco retributivo previsto per le amministrazioni pubbliche non è automaticamente estensibile ai rapporti di lavoro disciplinati da contratti collettivi di diritto privato nelle società partecipate; la Corte ha escluso l'applicabilità del blocco ai rinnovi CCNL oggetto di causa.
Corte costituzionale
Quella pronuncia riguarda il blocco contrattuale nel comparto pubblico e la tutela della libertà sindacale; la Cassazione ha ritenuto erroneo estendere il richiamo a quella sentenza per regolare i contratti di lavoro privatistici nelle partecipate.
deliberazione G.P. n. 902 del 27 ottobre 2010
delibera citata in motivi
La delibera descrive profili organizzativi e di controllo analogo; la Corte ha ritenuto che il richiamo alla delibera e agli atti di indirizzo della controllante non autorizzi la società a non corrispondere somme dovute per effetto di contrattazione collettiva.
Norma procedurale richiamata per l'obbligo del versamento aggiuntivo del contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata; la Corte ne ha disposto l'applicazione se dovuto.
Massime di principio
- I rapporti di lavoro nelle società a partecipazione pubblica si regolano, di regola, dal diritto privato e dai CCNL privatistici: la partecipazione pubblica non trasforma automaticamente la natura privatistica del rapporto.
- Gli atti di indirizzo della controllante che fissano obiettivi di contenimento dei costi del personale non possono, da soli e in via unilaterale, ridurre diritti economici già riconosciuti dai contratti collettivi o dai singoli rapporti di lavoro.
- Solo la contrattazione di secondo livello (contrattazione di prossimità), con adeguata rappresentatività sindacale, può introdurre deroghe riduttive ai diritti economici stabiliti dalle fonti contrattuali nazionali per i lavoratori delle partecipate.
- Le norme sul "blocco retributivo" rivolte specificamente al comparto pubblico non si estendono automaticamente ai rinnovi contrattuali di diritto privato applicati nelle società partecipate; prima di richiamare il blocco va verificata la sussistenza dei presupposti normativi e fattuali.
- Se l'ente controllante richiede il contenimento dei costi, la società deve perseguire tale obiettivo attraverso negoziazione sindacale e provvedimenti compatibili con le norme civilistiche: il mancato raggiungimento dell'accordo non legittima automaticamente comportamenti unilaterali di riduzione salariale.
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