Cassazione Civile, Sentenza n. 26339/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore chiedeva il pagamento di arretrati derivanti dagli aumenti minimi previsti dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi con decorrenza 1° aprile 2015; la società aveva corrisposto gli aumenti solo dal 1° marzo 2018, lasciando un credito di € 2.437,64. La società, partecipata dalla Città Metropolitana e affidataria in house di servizi, aveva opposto che direttive della controllante e vincoli di contenimento della spesa impedivano il pagamento, mentre il lavoratore sosteneva il diritto agli arretrati previsti dalla contrattazione nazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Capitale Lavoro spa. La Corte ha ritenuto che le società a controllo pubblico, pur sottoposte a specifici obblighi di indirizzo della controllante in tema di contenimento dei costi del personale, sono soggette al regime privatistico e che i diritti economici riconosciuti dalle fonti del rapporto (contratto nazionale e contrattazione collettiva) non possono essere ridotti unilateralmente dall'ente controllante o dalla società. Solo la contrattazione di secondo livello, ove ricorra e con adeguata rappresentatività, può recepire misure di contenimento tali da derogare ai diritti economici precedentemente riconosciuti. Inoltre la Corte ha escluso che le norme sul blocco retributivo pubbliche (2010-2014) possano essere estese automaticamente ai rapporti di diritto privato delle partecipate per gli incrementi CCNL maturati nel 2015. Confermando i principi richiamati, la Corte ha quindi ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha lasciato fermo il riconoscimento degli arretrati per i periodi già accertati in favore del lavoratore; non sono state assegnate spese processuali in favore del resistente poiché questi non si è difeso.
Norme richiamate
d.lgs. n. 175 del 2016, art. 19, commi 1, 5 e 6
"le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale"; "le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello"
La Corte interpreta l'art. 19 come attribuente agli enti controllanti poteri di indirizzo finalizzati al contenimento dei costi, ma non come fonte che autorizzi la revoca o la modifica unilaterale di diritti economici già riconosciuti: solo la contrattazione di secondo livello può legittimamente derogare in senso riduttivo ai diritti economici derivanti dalla contrattazione nazionale o dagli atti negoziali precedenti
d.l. n. 78 del 2010, art. 9, comma 1
"blocco retributivo per gli anni 2011, 2012 e 2013, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT"
La Corte esclude che la disciplina del blocco retributivo riferita alle amministrazioni pubbliche possa essere automaticamente estesa ai rapporti di diritto privato delle società partecipate per gli incrementi CCNL successivi (qui, gli aumenti maturati nel 2015), salvo casi particolari di effettivo consolidamento già individuati dai testi normativi e dalla relativa applicazione fattuale
d.l. n. 95 del 2012, art. 4, comma 11
"a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti ... non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011"
Norma che in origine estendeva vincoli alle società controllate con specifiche condizioni (fatturato verso PA superiore al 90%); la Corte ricorda che tale disciplina è stata superata e non è applicabile di per sé al caso di aumenti contrattuali del 2015 senza verifica delle condizioni di consolidamento e dell'effettivo inquadramento normativo
legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 557 (modifica art. 18, comma 2 bis d.l. 112/2008)
Questa modifica ha inciso sul regime delle partecipate, imponendo che le misure di contenimento degli oneri contrattuali siano attuate e recepite, per quanto possibile, nella contrattazione di secondo livello; la Corte ne evidenzia il ruolo centrale nel mutare l'approccio normativo verso la necessità di contrattazione collettiva per deroghe retributive
giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata (es. Corte cost. n. 178/2015; Cass. nn. 35421/2022, 27466/2023)
La Corte distingue il caso di specie dai profili affrontati dalla Corte costituzionale e richiama la propria giurisprudenza per confermare il principio che la natura privatistica del rapporto nelle partecipate fa escludere l'automatica applicazione delle misure di blocco pubblicistico, e che responsabilità o obblighi di indirizzo non comportano il potere di ridurre unilateralmente diritti economici
Massime di principio
- Le società partecipate e le in house, salvo disposizione normativa esplicita, operano in regime privatistico: i rapporti di lavoro seguono le regole del diritto privato e la contrattazione collettiva applicabile è quella privatistica
- Gli indirizzi e i provvedimenti dell'ente controllante volti al contenimento dei costi sono vincolanti come obblighi di indirizzo/amministrazione, ma non autorizzano la riduzione unilaterale di diritti economici già contrattualmente riconosciuti
- Solo la contrattazione di secondo livello, con idonea rappresentatività, può recepire e legittimare deroghe in senso restrittivo ai diritti economici derivanti da contratti nazionali o atti negoziali precedenti
- Le norme di blocco retributivo del settore pubblico (2010-2014) non si estendono automaticamente ai lavoratori delle partecipate in regime privatistico per incrementi contrattuali successivi, salvo che ricorrano condizioni normative e di fatto specifiche previste dalla legge
- In controversie simili occorre verificare: (i) la natura giuridica del rapporto e della società (privatistica vs pubblicistica), (ii) l'esistenza di atti di contrattazione di secondo livello che recepiscano misure di contenimento, e (iii) l'effettiva applicabilità di eventuali blocchi retributivi sulla base di criteri oggettivi (es. elenco ISTAT, condizioni di consolidamento)
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