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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26667/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive derivanti dagli aumenti contrattuali previsti dal CCNL Commercio/Terziario per il periodo 01/03/2015 - 31/01/2019; la società aveva rifiutato l'erogazione invocando il blocco degli stipendi e l'obbligo di contenimento della spesa pubblica in quanto società interamente partecipata da Roma Capitale

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Capitale Lavoro S.p.A., confermando le decisioni di merito favorevoli alla Zuvela. La Corte ha ritenuto che, per le società a controllo pubblico che operano secondo le regole del diritto privato, eventuali misure di riduzione dei diritti economici (compresi i trattamenti retributivi) devono essere attuate mediante contrattazione di secondo livello; in assenza di accordi di secondo livello che recepiscano indirizzi di contenimento, non è legittimo il rifiuto unilaterale di corrispondere aumenti contrattuali. Inoltre la disciplina del cosiddetto blocco retributivo (d.l. 78/2010 e successive modifiche) non si estende automaticamente ai rapporti di lavoro privatistici delle partecipate nella situazione di fatto dedotta in causa. Per tali ragioni il diritto della ricorrente a non corrispondere gli aumenti non è stato riconosciuto. Le spese sono compensate

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 175/2016, art. 19, commi 5 e 6

    Le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi di contenimento delle spese (anche del personale) e le società a controllo pubblico devono garantire il loro perseguimento; tuttavia le eventuali deroghe ai diritti economici devono essere recepite, ove possibile, nella contrattazione di secondo livello, sicché solo tale contrattazione può disporre in senso riduttivo dei diritti retributivi già riconosciuti

  • d.l. n. 78/2010, art. 9, comma 1

    Ha introdotto il blocco retributivo per determinate amministrazioni pubbliche per gli anni indicati; la Corte ha ritenuto che tale disciplina riguarda specificamente il personale delle amministrazioni pubbliche elencate e non si estende automaticamente ai rapporti privatistici delle società partecipate salvo condizioni di fatto e di legge chiaramente sussistenti

  • d.p.r. n. 122/2013

    Ha prorogato e disciplinato aspetti del blocco retributivo fino al 31.12.2014; non determina di per sé l'applicabilità automatica alle partecipate private senza i requisiti previsti

  • legge n. 147/2013, art. 1, comma 557

    Ha modificato il previgente art. 18 co. 2-bis, contribuendo a spostare il sistema verso una prevalenza della contrattazione di secondo livello come strumento per recepire misure di contenimento degli oneri contrattuali nelle partecipate

  • art. 18, comma 2-bis d.l. n. 112/2008 (e successive modifiche)

    Nella sua evoluzione normativa ha stabilito l'obbligo per le partecipate di adeguare le politiche del personale agli indirizzi delle amministrazioni controllanti e, con le modifiche successive, ha trovato concretizzazione l'idea che le riduzioni retributive richiedono recepimento in contrattazione di secondo livello

Massime di principio

  • I rapporti di lavoro nelle società a partecipazione pubblica sono regolati in via generale dal diritto privato e dalla contrattazione collettiva privatistica; pertanto non si può presumere automaticamente l'applicabilità delle norme di blocco retributivo proprie del pubblico impiego senza verificarne i presupposti
  • Le direttive unilaterali dell'ente controllante o gli atti amministrativi di indirizzo non sono di per sé idonei a ridurre diritti retributivi già riconosciuti: solo la contrattazione di secondo livello, quando esistente e adeguatamente rappresentativa, può recepire misure derogatorie in senso riduttivo
  • L'inciso 'ove possibile' nell'art. 19, comma 6 d.lgs. 175/2016 va interpretato come obbligo dell'ente controllante di perseguire il recepimento in contrattazione di secondo livello, salvo che l'accordo non sia raggiungibile: l'assenza di accordo non legittima automaticamente misure unilaterali
  • In caso di contestazione sul quantum retributivo, il datore di lavoro pubblico-partecipato deve provare l'effettiva applicabilità di misure di blocco o di condizioni che giustifichino la non corresponsione di aumenti; la mera appartenenza a capitale pubblico non è sufficiente
  • Prima di soprassedere al pagamento di aumenti contrattuali è necessario verificare la presenza di specifici e validi accordi di secondo livello o di norme che espressamente estendano il blocco al caso concreto; in mancanza, il lavoratore può ottenere le differenze retributive previste dal CCNL
  • Nel negoziato di secondo livello è importante la rappresentatività sindacale: accordi validi richiedono soggetti negoziali idonei e procedure conformi per poter incidere sui diritti economici dei lavoratori

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