Cassazione Civile, Sentenza n. 26343/2025 del 29/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori avevano chiesto le differenze retributive spettanti in base al CCNL privatistico del terziario per il periodo marzo 2015 - gennaio 2019. In primo grado la domanda era stata accolta integralmente; la Corte d’Appello, riformando parzialmente, ha riconosciuto le spettanze solo dal 1.1.2016 al 28.2.2018, ritenendo che gli adeguamenti concordati nel CCNL 2015 non potessero essere applicati automaticamente per il precedente periodo interessato dalle misure di "blocco" e richiamando la giurisprudenza costituzionale sul blocco della contrattazione. Capitale Lavoro ha impugnato in cassazione sostenendo, in sintesi, (i) che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato la sentenza Corte Cost. n.178/2015 e l'art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.175/2016; (ii) che le società partecipate possono operare misure di contenimento anche senza recepimento in contrattazione di secondo livello quando necessario e che gli indirizzi dell’ente controllante vincolano gli organi societari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Capitale Lavoro. Ha confermato i principi seguenti: (a) i rapporti di lavoro nelle società a partecipazione pubblica si reggono sul regime privatistico e sul CCNL applicabile; (b) le disposizioni dell'art. 19 d.lgs. 175/2016 impongono agli amministratori di perseguire obiettivi di riduzione dei costi, ma non conferiscono al datore poteri unilaterali di riduzione dei diritti economici già riconosciuti; è la contrattazione di secondo livello che, "ove possibile", può recepire misure in senso riduttivo; (c) le misure di blocco retributivo pubbliche (art.9 d.l.78/2010 e successive proroghe) non sono automaticamente estendibili ai rapporti di lavoro privatistici delle partecipate per i fatti di causa; (d) la Corte territoriale non ha errato nel ritenere che, in assenza di contrattazione di secondo livello o di prova dell'incompatibilità soggettiva degli aumenti con obiettivi di bilancio dimostrati dal datore, non potevano operare riduzioni unilaterali. Di conseguenza resta ferma la decisione della Corte d’Appello (riconoscimento per il periodo 1.1.2016-28.2.2018). Le spese di cassazione sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 175/2016, art. 1, co. 3
per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato
Conferma la natura privatistica delle società partecipate: ai rapporti di lavoro si applicano regole di diritto privato e i contratti collettivi privatistici, salvo deroghe espressamente previste.
D.Lgs. n. 175/2016, art. 19, commi 5 e 6
le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale ... le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello
Impone agli amministratori l'obbligo di perseguire obiettivi di contenimento dei costi; peroè non autorizza la diminuzione unilaterale di diritti economici già riconosciuti: solo la contrattazione di secondo livello può, "ove possibile", recepire deroghe in senso riduttivo.
Art. 18 co. 2-bis d.l. n. 112/2008 (e successive modifiche, indicativamente citate: legge n.147/2013; d.l. n.66/2014)
Testo storico che ha delineato l'obbligo di adeguare le politiche del personale delle partecipate agli indirizzi degli enti controllanti; l'evoluzione normativa ha fatto però emergere il ruolo centrale della contrattazione di secondo livello come strumento per applicare contenimenti retributivi.
D.L. n. 78/2010, art. 9 (norma sul "blocco" retributivo)
Previde il blocco retributivo per specifiche amministrazioni pubbliche (anni 2011-2013, poi prorogato); la Corte rileva che tale disciplina concerne la contrattazione delle pubbliche amministrazioni e non si estende automaticamente ai rapporti privatistici delle società partecipate nel caso di specie.
D.P.R. n. 122/2013 e legge n.190/2014 (proroghe del blocco)
Riferimenti normativi alle proroghe del blocco; la Cassazione esclude che questi interventi valgano per i rapporti privatistici oggetto della causa, salvo condizioni particolari non provate.
Costituzione, art. 36
Riferimento ai principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione; la contrattazione collettiva privatistica è parametro per valutare l’adeguatezza della retribuzione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 178/2015
La pronuncia riguarda il blocco contrattuale nella pubblica amministrazione; la Cassazione evidenzia che quella sentenza non è automaticamente estendibile ai rapporti privatistici delle partecipate e non giustifica il rigetto degli adeguamenti del CCNL per i lavoratori coinvolti.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro delle società a partecipazione pubblica prevale il regime privatistico: si applicano codice civile e contratti collettivi privatistici salvo deroghe espressamente previste.
- I diritti economici già riconosciuti (da contratto individuale o CCNL) non possono essere ridotti unilateralmente dal datore o dall'ente controllante: solo la contrattazione di secondo livello può contenere o modificare in pejus tali diritti, "ove possibile".
- Gli indirizzi e gli atti unilaterali dell'ente socio impongono obblighi agli amministratori, ma non costituiscono di per sé fonte idonea a modificare i diritti retributivi senza accordo sindacale o prova specifica dell'impossibilità/ incompatibilità degli adeguamenti rispetto agli obiettivi di bilancio.
- Le misure di "blocco" retributivo adottate per la pubblica amministrazione non si estendono automaticamente ai lavoratori delle partecipate privatistiche: occorre valutare la portata normativa e i requisiti di applicabilità caso per caso.
- Se il datore invoca l'impossibilità finanziaria o la necessità di contenimento, è suo onere allegare e provare specificamente i piani, i tetti di spesa, gli sforzi sindacali compiuti e l'incompatibilità concreta degli aumenti con gli obiettivi indicati; il giudice non supplisce a carenze probatorie.
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