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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29354/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, relativo a immobili siti in Roma nella microzona Parioli 19. Il provvedimento aveva rideterminato il classamento di più unità immobiliari, sulla base del significativo scostamento tra valore catastale e valore di mercato medio della microzona. I giudici di merito avevano respinto il ricorso ritenendo sufficiente la motivazione dell'atto, incentrata sui dati normativi, sul procedimento seguito e sullo scostamento percentuale superiore al 35%. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1, commi 334, 335 e 336, L. n. 311 del 2004, sostenendo che l'avviso contenesse solo una motivazione apparente, generica e standardizzata; con il secondo motivo, la violazione dell'art. 7 L. n. 212 del 2000, per insufficienza motivazionale. La ricorrente ha poi proposto ulteriori censure, rimaste assorbite, relative alla violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990, a profili costituzionali e all'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il classamento revisionato ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004 non fosse sufficientemente motivato perché fondato solo sul presupposto normativo, sul procedimento e sullo scostamento medio della microzona, senza indicare gli elementi concreti che avevano inciso sul diverso classamento delle singole unità immobiliari, come la qualità urbana e ambientale della microzona e le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la complessa evoluzione della giurisprudenza successiva all'adozione dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione di legge per la doglianza relativa alla motivazione del classamento catastale.

  • art. 1, commi 334, 335 e 336, L. n. 311 del 2004

    La revisione del classamento per microzone è legittima in sé, ma richiede una motivazione rigorosa e riferita al singolo immobile, non un richiamo generico ai presupposti normativi e allo scostamento medio della microzona.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    L'atto impositivo deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere le concrete ragioni della pretesa e di difendersi efficacemente.

  • art. 8 d.P.R. n. 138 del 1998

    Gli elementi rilevanti per il diverso classamento includono qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.

  • art. 1, comma 339, L. n. 311 del 2004

    Richiamato come parte del procedimento tecnico-amministrativo di revisione dei parametri catastali delle microzone.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Richiamato nel terzo motivo, poi assorbito, per denunciare l'omessa o insufficiente motivazione dell'atto.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel quinto motivo, poi assorbito, quale norma che impone al giudice di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • artt. 3, 24, 53 e 97 Cost.

    Richiamati nel quarto motivo, poi assorbito, a sostegno della questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, il superamento della soglia di scostamento tra valore di mercato e valore catastale nella microzona legittima l'avvio della procedura, ma non basta da solo a giustificare il singolo provvedimento.
  • L'avviso di riclassamento deve contenere una motivazione concreta e analitica, idonea a indicare gli specifici elementi di fatto che hanno inciso sulla variazione del classamento del singolo immobile; un riferimento standardizzato alla microzona e ai presupposti normativi è insufficiente.
  • Gli elementi motivazionali rilevanti non possono prescindere da quelli indicati dall'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, cioè qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato.
  • L'obbligo di motivazione rigorosa opera ex ante e non può essere sostituito dalla mera possibilità del contribuente di difendersi in giudizio con prova contraria.
  • Una volta riscontrata la motivazione insufficiente dell'atto catastale, il giudice di legittimità può cassare la decisione di merito e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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