Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07461/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2005 nei confronti di un soggetto indicato dall’Ufficio come percettore di compensi da amministratore di una società, sulla base dei dati dell’Anagrafe tributaria e della dichiarazione del sostituto d’imposta, che riportavano pagamenti, ritenute IRPEF e addizionale regionale. Il giudice di primo grado aveva annullato l’atto; la Commissione tributaria di secondo grado aveva confermato il rigetto dell’appello dell’Amministrazione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione/falsa applicazione dell’art. 41-bis d.P.R. 600/1973, dell’art. 24 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che i dati dell’Anagrafe tributaria avessero valore di presunzione legale relativa e che, quindi, spettasse al contribuente fornire prova contraria dell’assenza di effettiva percezione dei compensi; lamentava inoltre che la CTR avesse impropriamente addossato all’Ufficio l’onere di provare la materiale corresponsione delle somme e avesse erroneamente disatteso il principio di cassa richiamato dall’art. 24 d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché i giudici di merito avevano correttamente considerato la presunzione derivante dalle risultanze dell’Anagrafe tributaria, ma avevano poi valutato la prova contraria documentale prodotta dal contribuente, in particolare l’attestazione del curatore fallimentare e la documentazione contabile da cui non emergevano pagamenti nell’anno 2005 e risultava invece uno storno per rinuncia ai compensi. La critica dell’Agenzia mirava, in sostanza, a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove, non consentito in cassazione come violazione di legge. Non sono state liquidate le spese per mancata difesa dell’intimato. La sentenza contiene anche il rilievo sulla prenotazione a debito del contributo unificato per l’Amministrazione soccombente, ma il testo trasmesso si interrompe prima della chiusura completa di tale statuizione.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    "Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice..."

    I dati e le segnalazioni richiamati dalla norma consentono all’Ufficio di fondare un accertamento anche parziale; le risultanze dell’Anagrafe tributaria hanno valore presuntivo, ma restano superabili mediante prova contraria.

  • art. 24 d.P.R. 600/1973

    La norma è richiamata per il principio di cassa nella corresponsione dei compensi agli amministratori; nel caso concreto la censura è stata ricondotta a un problema di valutazione probatoria della dichiarazione del sostituto d’imposta, non a una violazione di diritto sostanziale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie; non quando si contesti il mero apprezzamento delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare un riesame del fatto e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Rileva solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non il semplice dissenso sull’apprezzamento delle prove.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare che l’accertamento parziale non è metodo autonomo, ma modalità procedurale dell’accertamento ordinario.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per la medesima ragione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla giurisprudenza citata in tema di accertamento parziale nel sistema IVA.

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla giurisprudenza citata in tema di accertamento parziale nel sistema IVA.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel testo dell’art. 41-bis per le attività istruttorie da cui possono emergere elementi presuntivi di redditi non dichiarati.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel testo dell’art. 41-bis come termine per l’ulteriore azione accertatrice.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nel testo dell’art. 41-bis in relazione ai redditi da partecipazione.

  • d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Richiamato nel testo dell’art. 41-bis come procedimento eventualmente utilizzabile dall’Ufficio.

Massime di principio

  • Le risultanze dell’Anagrafe tributaria e della dichiarazione del sostituto d’imposta possono fondare un accertamento fiscale, ma il contribuente può vincerle con idonea prova contraria documentale.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito l’onere della prova; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal merito.
  • In cassazione non è possibile trasformare una doglianza sulla ricostruzione dei fatti in una denuncia di violazione di legge: il dissenso sulla lettura del compendio probatorio resta estraneo all’art. 360, n. 3, c.p.c.
  • L’accertamento parziale è una modalità procedurale dell’accertamento tributario ordinario e segue le medesime regole probatorie, potendo essere sorretto anche da presunzioni.
  • La prova della mancata corresponsione di un compenso può essere desunta da documentazione contabile e da attestazioni della procedura concorsuale, se ritenute attendibili dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.