Cassazione Civile, Ordinanza n. 07930/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La società di riscossione aveva domandato l’ammissione al passivo del fallimento di una cooperativa confidi per un credito complessivo composto, in parte, da debiti propri della fallita e, in parte, da imposte, sanzioni e accessori dovuti da una terza contribuente, assistiti da fideiussione prestata dalla cooperativa. Il giudice delegato aveva respinto la domanda ritenendo nulla la fideiussione, perché rilasciata da un c.d. confidi minore, soggetto che secondo la disciplina applicabile poteva rilasciare garanzie solo a favore delle banche e non anche dell’amministrazione finanziaria o della riscossione. L’opposizione allo stato passivo era stata accolta solo parzialmente, ma rigettata quanto al credito fondato sulla fideiussione. Con il ricorso per cassazione la società di riscossione ha dedotto, con i primi due motivi, violazione di norme del T.U.B. e della normativa fiscale che, ratione temporis, consentivano ai confidi iscritti negli elenchi 106 e 107 di rilasciare garanzie in favore dell’amministrazione finanziaria; con il terzo motivo ha denunciato la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendo infondata la declaratoria di nullità della fideiussione. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la fideiussione prestata da un confidi minore, nell’interesse di un associato e a garanzia di un credito non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, poiché il rilascio di fideiussioni non è attività riservata ai soli soggetti autorizzati dal T.U.B. e le limitazioni legislative sull’attività dei confidi non implicano un divieto assoluto di prestare garanzie in tali ipotesi. È rimasto assorbito il terzo motivo sulle spese. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 55, d.l. n. 269 del 2003 conv. in l. n. 326 del 2003
richiamato dalla ricorrente come norma da coordinare con la disciplina dei confidi e delle garanzie rese a favore dell’amministrazione finanziaria; la Corte, però, fonda la decisione soprattutto sull’interpretazione data dalle Sezioni Unite alla disciplina complessiva, escludendo la nullità della fideiussione
art. 1, commi 125, 126, 127 e 144, l. n. 244 del 2007
richiamati come norme che, per le garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria, consentivano il rilascio di fideiussioni da parte dei confidi iscritti negli elenchi 106 e 107 T.U.B., senza distinguere tra confidi minori e maggiori
norma menzionata nel motivo di ricorso in coordinamento con la disciplina sulle garanzie fiscali
art. 19 d.P.R. n. 602 del 1973
norma menzionata nel motivo di ricorso in coordinamento con la disciplina sulle garanzie fiscali
art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992
norma menzionata nel motivo di ricorso in coordinamento con la disciplina sulle garanzie fiscali
art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997
norma menzionata nel motivo di ricorso in coordinamento con la disciplina sulle garanzie fiscali
richiamato per qualificare l’iscrizione della cooperativa nell’elenco generale, rilevante ai fini della disciplina dei confidi
richiamato come elenco speciale dei confidi maggiori a vigilanza piena
individua la sezione dell’elenco generale riservata ai confidi minori, cui apparteneva la cooperativa al momento del rilascio della fideiussione
richiamato per distinguere i confidi maggiori sulla base di criteri oggettivi legati a volume di attività finanziaria e mezzi patrimoniali
art. 155, comma 4-quater, T.U.B.
richiamato come disposizione che consentiva ai confidi maggiori di prestare garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato per i rimborsi d’imposta
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla motivazione delle Sezioni Unite sulla questione della nullità virtuale del contratto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
richiamato nel terzo motivo, rimasto assorbito, sulla regolazione delle spese di lite
Massime di principio
- La fideiussione prestata da un confidi minore non è nulla per il solo fatto che il soggetto garante svolga, in via esclusiva, l’attività di garanzia collettiva dei fidi: da tale previsione non deriva un divieto assoluto di rilasciare garanzie diverse o ulteriori, salvo espressa previsione normativa.
- La nullità virtuale del contratto non può essere affermata se la norma invocata non contiene un divieto testuale e il divieto non è ricavabile in modo univoco dalla disciplina di settore.
- Il rilascio di fideiussioni non è attività riservata in via esclusiva agli intermediari finanziari autorizzati dal T.U.B.; pertanto la capacità del confidi di prestare garanzie va valutata in relazione alla sua natura di società cooperativa e non può essere esclusa in via generale.
- Se viene esclusa la nullità della garanzia, il creditore garantito conserva il diritto di insinuarsi al passivo nei confronti del fideiussore fallito; ogni questione sulle conseguenze accessorie, comprese le spese, resta assorbita o va riesaminata dal giudice di rinvio.
- Quando la decisione di merito sia fondata su una erronea declaratoria di nullità del titolo di garanzia, la cassazione deve intervenire con rinvio per un nuovo esame del credito e delle conseguenze processuali.
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