Cassazione Civile, Ordinanza n. 21863/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la TARI relativa all'anno d'imposta 2018. Il giudice tributario regionale aveva parzialmente accolto l'appello della società contribuente contro il rigetto del ricorso avverso sollecito di pagamento e messa in mora emessi dal Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la CTR applicato alla fattispecie 2018 tariffe TARI del 2019 senza che la relativa delibera risultasse prodotta; 2) violazione dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006, per avere la CTR fondato la decisione su una relazione del dirigente finanziario comunale non prodotta in giudizio e, comunque, male interpretata; 3) violazione del regolamento comunale sui rifiuti e dell'art. 184 d.lgs. 152/2006, per avere escluso la privativa comunale sulla raccolta dei rifiuti della contribuente e qualificato come stagionale l'attività svolta; 4) violazione dell'art. 1, comma 656, L. 147/2013, per avere riconosciuto uno sgravio per smaltimento in proprio dei rifiuti senza prova del mancato svolgimento della raccolta da parte del Comune. La società ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato l'affermazione della CTR circa l'applicabilità della tariffa precedente dopo l'annullamento della delibera TARI 2018, deducendo violazione dell'art. 1, comma 169, L. 296/1996. La Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso principale: il Comune aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non ha depositato nei termini la relata di notificazione richiesta dall'art. 369 c.p.c.; la sola produzione di copia autentica della sentenza non era sufficiente. Poiché il ricorso principale era improcedibile e il ricorso incidentale era tardivo rispetto alla notifica della sentenza, quest'ultimo è stato dichiarato inefficace. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate e il Comune è stato onerato del contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale del Comune per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, ritenendo non superabile tale omissione con la sola produzione della copia autentica della sentenza. Ha poi dichiarato inefficace il ricorso incidentale della società, perché proposto tardivamente dopo la notifica della sentenza e quindi privo di efficacia quando il ricorso principale sia improcedibile. Nessuna delle censure sostanziali è stata esaminata nel merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente principale, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dedotto come violato dal ricorrente principale.
Richiamato dal ricorrente principale a fondamento della censura sulla decisione basata su prove non prodotte.
art. 1, comma 169, L. 296/2006
Richiamato in entrambi i ricorsi come norma sulla disciplina/tariffe TARI; la Corte non ne ha esaminato il merito per improcedibilità/inefficacia delle impugnazioni.
Richiamato dal Comune nel terzo motivo per contestare la qualificazione dei rifiuti della contribuente; non esaminato nel merito.
art. 1, comma 656, L. 147/2013
Richiamato dal Comune nel quarto motivo per contestare lo sgravio per smaltimento in proprio; non esaminato nel merito.
Richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio non partecipata.
La Corte afferma che il ricorrente ha l'onere di depositare, nel termine, la copia della sentenza munita della relata di notificazione; la mancata produzione determina improcedibilità, salvo che emerga con certezza la tempestività del ricorso dalla sola documentazione depositata.
Richiamato per escludere che la produzione del controricorrente potesse supplire all'omissione del ricorrente nel caso concreto.
La Corte afferma che la successiva produzione documentale non consente di sanare tardivamente l'omissione del deposito della relata di notifica.
Richiamato come termine breve di impugnazione, utile al controllo di tempestività del ricorso per cassazione.
Richiamato in relazione alla decorrenza del termine breve per impugnare dalla notificazione della sentenza.
Richiamato per affermare che il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato improcedibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la parte dichiari che la sentenza impugnata le è stata notificata, ha l'onere di depositare nei termini la copia della sentenza munita della relata di notifica; la mancanza di tale documento determina improcedibilità, salvo che dalla stessa documentazione depositata risulti con certezza la tempestività del ricorso.
- La produzione successiva, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., non sana l'omesso deposito della relata di notificazione richiesto dall'art. 369 c.p.c.
- La verifica della procedibilità del ricorso per cassazione è funzionale al controllo della tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.
- Il ricorso incidentale tardivo conserva efficacia solo se il ricorso principale è ammissibile/procedibile e il gravame incidentale sia stato proposto tempestivamente; se il principale è improcedibile, l'incidentale tardivo perde efficacia.
- La notifica della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione anche per la parte notificante, secondo il principio dell'efficacia bilaterale della notificazione.
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