Cassazione Civile, Ordinanza n. 09664/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2006 nei confronti di una società immobiliare, con ripresa a tassazione ai fini IRES e IRAP di costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni inesistenti, nonché recupero dell’IVA indebitamente detratta. L’ufficio contestava fatture per servizi periodici di pulizia e manutenzione emesse da una ditta individuale, ritenendo sproporzionato l’importo complessivo rispetto alla struttura organizzativa del fornitore e valorizzando ulteriori elementi indiziari: la non proporzione tra prestazioni ricevute e fatturate, la discordanza tra contabilità e pagamenti, il fatto che il fornitore avesse a sua volta emesso fatture analoghe e che fosse anche impiegato presso la stessa società come collaboratore coordinato e continuativo per 336 giorni. La CTR, pur riconoscendo solo in parte la ripresa, aveva ridotto i costi indeducibili a euro 169.250,00 sulla base dell’esame del bilancio, della nota integrativa e delle fatture, attribuendo rilievo alla regolarità contabile. L’Agenzia ricorreva per violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse fondato la deducibilità dei costi sulla sola regolarità formale della contabilizzazione e avesse trascurato il quadro indiziario dimostrativo dell’inesistenza delle operazioni fatturate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha affermato che, in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile e di presunzioni gravi, precise e concordanti, l’Amministrazione può procedere a rettifica induttiva del reddito d’impresa e negare la deducibilità di costi ritenuti insussistenti o relativi a operazioni inesistenti. Nel caso concreto, la CTR aveva ignorato gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento e aveva valorizzato soltanto l’annotazione contabile delle fatture. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte valorizza la necessità che il contribuente superi gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio, non essendo sufficiente la sola regolarità formale delle scritture
le presunzioni semplici, per fondare la rettifica induttiva e il recupero a tassazione, devono essere gravi, precise e concordanti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
richiamato quale base del recupero dei costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni inesistenti
richiamato per il recupero dell’IVA indebitamente detratta
richiamato dalla Corte insieme all’art. 39 per legittimare la rettifica del reddito in presenza di presunzioni adeguate
consente l’accertamento analitico-induttivo anche con contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi, la contabilità formalmente regolare non impedisce la rettifica induttiva del reddito d’impresa quando l’Amministrazione disponga di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a rendere inattendibile la rappresentazione contabile.
- La deducibilità di un costo non può essere affermata sulla sola base della sua regolare annotazione in contabilità quando l’Ufficio allega elementi specifici che ne evidenziano l’inesistenza o la sproporzione rispetto alle prestazioni asseritamente ricevute.
- Se l’accertamento si fonda su un quadro indiziario relativo a operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere di superare tali elementi si sposta sul contribuente; la mera regolarità formale delle fatture non basta a provare la reale esistenza delle operazioni.
- Il giudice tributario deve esaminare gli elementi presuntivi posti a base dell’accertamento e non può limitarsi a valorizzare la sola documentazione contabile formale, pena vizio di motivazione e violazione delle regole sulla prova presuntiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09596/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09597/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09598/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09599/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09600/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09602/2024 del 10/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →