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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09664/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2006 nei confronti di una società immobiliare, con ripresa a tassazione ai fini IRES e IRAP di costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni inesistenti, nonché recupero dell’IVA indebitamente detratta. L’ufficio contestava fatture per servizi periodici di pulizia e manutenzione emesse da una ditta individuale, ritenendo sproporzionato l’importo complessivo rispetto alla struttura organizzativa del fornitore e valorizzando ulteriori elementi indiziari: la non proporzione tra prestazioni ricevute e fatturate, la discordanza tra contabilità e pagamenti, il fatto che il fornitore avesse a sua volta emesso fatture analoghe e che fosse anche impiegato presso la stessa società come collaboratore coordinato e continuativo per 336 giorni. La CTR, pur riconoscendo solo in parte la ripresa, aveva ridotto i costi indeducibili a euro 169.250,00 sulla base dell’esame del bilancio, della nota integrativa e delle fatture, attribuendo rilievo alla regolarità contabile. L’Agenzia ricorreva per violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse fondato la deducibilità dei costi sulla sola regolarità formale della contabilizzazione e avesse trascurato il quadro indiziario dimostrativo dell’inesistenza delle operazioni fatturate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha affermato che, in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile e di presunzioni gravi, precise e concordanti, l’Amministrazione può procedere a rettifica induttiva del reddito d’impresa e negare la deducibilità di costi ritenuti insussistenti o relativi a operazioni inesistenti. Nel caso concreto, la CTR aveva ignorato gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento e aveva valorizzato soltanto l’annotazione contabile delle fatture. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte valorizza la necessità che il contribuente superi gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio, non essendo sufficiente la sola regolarità formale delle scritture

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici, per fondare la rettifica induttiva e il recupero a tassazione, devono essere gravi, precise e concordanti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 109 TUIR

    richiamato quale base del recupero dei costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni inesistenti

  • art. 19 D.P.R. 633/1972

    richiamato per il recupero dell’IVA indebitamente detratta

  • art. 38 D.P.R. 600/1973

    richiamato dalla Corte insieme all’art. 39 per legittimare la rettifica del reddito in presenza di presunzioni adeguate

  • art. 39 D.P.R. 600/1973

    consente l’accertamento analitico-induttivo anche con contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi, la contabilità formalmente regolare non impedisce la rettifica induttiva del reddito d’impresa quando l’Amministrazione disponga di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a rendere inattendibile la rappresentazione contabile.
  • La deducibilità di un costo non può essere affermata sulla sola base della sua regolare annotazione in contabilità quando l’Ufficio allega elementi specifici che ne evidenziano l’inesistenza o la sproporzione rispetto alle prestazioni asseritamente ricevute.
  • Se l’accertamento si fonda su un quadro indiziario relativo a operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere di superare tali elementi si sposta sul contribuente; la mera regolarità formale delle fatture non basta a provare la reale esistenza delle operazioni.
  • Il giudice tributario deve esaminare gli elementi presuntivi posti a base dell’accertamento e non può limitarsi a valorizzare la sola documentazione contabile formale, pena vizio di motivazione e violazione delle regole sulla prova presuntiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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