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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23452/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente consortile)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento di euro 118,61 relativo al 'tributo 0648 - contributo opere irrigue' per gli anni 2015, 2016 e 2017, emesso da un consorzio di bonifica territoriale e impugnato dalla contribuente. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la decisione era stata riformata con annullamento dell’atto. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’avviso di pagamento, non essendo tra gli atti tipicamente impugnabili, avrebbe potuto essere contestato solo nei profili sostanziali e non per vizi formali; 2) violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 c.c., deducendo il mancato preliminare accertamento della tempestività del ricorso introduttivo della contribuente; 3) violazione della normativa regionale siciliana e del regolamento organizzativo del sistema dei consorzi di bonifica, sostenendo che il consorzio territoriale non fosse più esistente dopo la riforma e quindi non fosse legittimato a emettere l’atto; 4) conseguente violazione di norme civilistiche, costituzionali e amministrative sulla rappresentanza e validità degli atti, collegata alla tesi della carenza di potere dell’ente.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo perché inammissibili: il primo perché la questione sull’impugnabilità dell’atto non risultava trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente allegata come dedotta nei gradi di merito; il secondo perché formulato in modo astratto e ipotetico, senza indicare un concreto vizio della decisione né dimostrare la tardività del ricorso della contribuente. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la legge regionale siciliana di riforma dei consorzi di bonifica non ne ha disposto l’immediata estinzione, ma ha previsto un processo di accorpamento e riunificazione con permanenza in vita dei consorzi territoriali fino alla conclusione del processo e fino alla diversa determinazione degli organi competenti. Di conseguenza, il consorzio territoriale era ancora legittimato a operare e a emettere l’avviso. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 196-novies disp. att. c.p.c.

    rubricato “Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti”

    la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura, in assenza di disconoscimento della controparte, integra una mera irregolarità e non determina improcedibilità del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 372 c.p.c. per il regime di deposito della procura speciale e dei documenti nel giudizio di cassazione.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    consente il deposito dell’attestazione di conformità fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza camerale.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    l’elenco degli atti impugnabili ha natura perentoria, ma ogni atto dell’ente impositore che comunichi al contribuente una specifica pretesa tributaria con le relative ragioni è comunque impugnabile davanti al giudice tributario, anche sotto profili formali.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la tempestività del ricorso tributario; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile perché non sorretta da una concreta deduzione di tardività.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente sul riparto dell’onere di allegazione/prova circa la tempestività dell’impugnazione; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del 2014

    la norma ha previsto l’accorpamento e la riunificazione dei consorzi di bonifica territoriali, ma non la loro soppressione immediata; la cessazione avviene solo al termine del processo di riorganizzazione.

  • art. 19, commi 12 e 13, del Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

    i piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano efficaci fino a diversa determinazione degli organi competenti, a garanzia della continuità delle attività consortili.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a fondamento dell’esigenza di interpretazioni processuali che favoriscano l’accesso alla tutela giurisdizionale e la decisione di merito.

  • art. 53 Cost.

    richiamato quale parametro a tutela della posizione del contribuente davanti al giudice tributario.

  • art. 97 Cost.

    richiamato sia per il buon andamento della pubblica amministrazione sia per la coerenza dell’azione dell’ente impositore.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in tema di giusto processo e di ragionevolezza delle forme processuali.

  • art. 47 Carta di Nizza

    richiamato insieme agli altri parametri sovranazionali a sostegno del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 19 T.U.E.

    richiamato come parametro di tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale che impone un’interpretazione non eccessivamente formalistica delle forme processuali.

  • art. 1705 c.c.

    richiamato per escludere la configurabilità, nel caso concreto, di un mandato senza rappresentanza tra i consorzi come base della legittimazione dell’ente territoriale.

  • art. 21-septies legge n. 241 del 1990

    richiamato nel quarto motivo come norma sulla nullità degli atti amministrativi, ma il motivo è stato assorbito.

  • artt. 49, 50 e 52 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati nel terzo motivo in relazione al giudizio tributario di appello e alla regolazione processuale della controversia.

  • artt. 100 e 323 c.p.c.

    richiamati nel terzo motivo, ma non decisivi autonomamente nella ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorso dimostri specificamente che esse furono già dedotte nei gradi di merito e indichi in quale atto processuale ciò sia avvenuto.
  • L’omesso deposito dell’attestazione di conformità di copie o documenti processuali non determina automaticamente improcedibilità quando la controparte non contesti la conformità: in tale ipotesi la violazione resta una irregolarità priva di effetti pregiudizievoli.
  • L’elenco degli atti impugnabili nel processo tributario non impedisce l’impugnazione di qualsiasi atto con cui l’ente impositore manifesti al contribuente una pretesa tributaria specifica e motivata; in tal caso il contribuente può contestarne sia i vizi sostanziali sia quelli formali.
  • Le censure in cassazione devono denunciare un vizio concreto della decisione impugnata e non limitarsi a prospettare dubbi astratti o verifiche ipotetiche che non trovano riscontro nella motivazione della sentenza.
  • Quando una riforma organizzativa prevede l’accorpamento di enti pubblici o consortili senza espressa soppressione degli enti originari, la loro estinzione non si presume immediata ma si collega al completamento del processo di riunificazione e alle determinazioni degli organi competenti.
  • La continuità degli affidamenti, dei ruoli e delle attività pregresse può comportare la permanenza della legittimazione operativa dell’ente originario fino alla conclusione del periodo transitorio, con conseguente validità degli atti emessi in tale fase.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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