Cassazione Civile, Ordinanza n. 27131/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di interessi moratori maturati su fatture relative a prestazioni sanitarie rese da case di cura private accreditate nell’ambito del SSN. L’azienda sanitaria propone opposizione e, dopo alterne vicende processuali, viene condannata in primo e secondo grado al pagamento del capitale relativo agli interessi. In cassazione l’ente sanitario deduce quattro motivi: 1) erronea affermazione di un giudicato implicito sulla propria legittimazione passiva, sostenendo che la questione poteva essere sollevata come mera difesa anche in sede di legittimità; 2) difetto di legittimazione attiva della banca, assumendo che non fosse successore a titolo particolare della società originaria e che quindi non potesse riassumere il giudizio ex art. 111 c.p.c., anche perché la pretesa retrocessione sarebbe fondata su una clausola risolutiva/condizione che la Corte d’appello avrebbe mal valutato; 3) inefficacia o inopponibilità della cessione dei crediti nei confronti dell’azienda sanitaria per applicazione della disciplina speciale sulle cessioni di crediti verso la P.A.; 4) erronea applicazione del d.lgs. 231/2002 agli interessi moratori, sostenendo che non fosse necessaria la costituzione in mora automatica e che la disciplina non fosse applicabile alla P.A. in quel modo. La banca resiste chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi, perché mirano in realtà a una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione; quanto al primo motivo, rileva inoltre il limite della "doppia conforme" e l’onere di indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Il quarto motivo è invece respinto nel merito: la Corte conferma l’applicazione del d.lgs. 231/2002 agli interessi moratori dovuti sulle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, osservando che, per il periodo considerato, non era necessaria una formale costituzione in mora e che gli interessi decorrevano secondo quanto previsto dal contratto e dalla disciplina speciale. Il ricorso viene quindi rigettato integralmente; la ricorrente è condannata alle spese in favore della controricorrente, mentre nulla è disposto per l’intimata rimasta contumace. Viene inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo come parametro della censura sul giudicato implicito; la Corte non accoglie la tesi ricorrente e non ravvisa un errore di diritto deducibile nei limiti del giudizio di legittimità
richiamato in tema di giudicato interno; la questione è ritenuta inammissibile perché le censure investono accertamenti di fatto
invocato nel motivo sul giudicato implicito e sulla struttura dell’appello, ma senza utilità decisiva per la ricorrente
richiamato sia per la successione nel diritto controverso sia per la riassunzione del giudizio; la Corte considera la censura non scrutinabile perché volta a contestare l’accertamento di fatto sulla titolarità del credito
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di una condizione risolutiva nella cessione del credito; la Corte reputa la questione di fatto e non censurabile nei termini prospettati
art. 38 l.r. Abruzzo n. 146/1996
richiamato dal ricorrente nella censura sulla legittimazione passiva, senza accoglimento
art. 122 l.r. Abruzzo n. 15/2004
richiamato insieme alla normativa regionale sulle prestazioni sanitarie e sulla legittimazione passiva, senza accoglimento
artt. 10 e 13 del contratto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esterna
richiamati per contestare la parte obbligata al pagamento; la Corte non li ritiene decisivi in sede di legittimità
artt. 69 e 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
invocati per sostenere l’inefficacia/inopponibilità della cessione dei crediti verso la P.A.; la censura è ritenuta inammissibile perché diretta contro un accertamento di fatto
art. 9, allegato E, l. 20 marzo 1865, n. 2248
richiamato dalla ricorrente nella questione sulla disciplina delle cessioni verso la P.A., senza accoglimento
art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001
richiamato come norma generale sull’ordinamento delle pubbliche amministrazioni, ma non decisivo
d.lgs. n. 163/2006
richiamato dalla ricorrente nella medesima censura sulla cessione crediti, senza rilievo decisivo
art. 2 l. n. 192/2012
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla disciplina delle cessioni, senza accoglimento
artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002
la Corte conferma che, nel caso, gli interessi moratori erano dovuti secondo la disciplina sulle transazioni commerciali e senza necessità di formale costituzione in mora; la decorrenza era quella prevista dal contratto e dal sistema normativo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Le doglianze che richiedono una diversa ricostruzione della titolarità del rapporto sostanziale o della prova documentale sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una contestazione del fatto, riservata al giudice di merito.
- La questione della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della lite e non alla legitimatio ad causam; può essere scrutinata in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità, non come terzo grado di merito.
- Nel caso di doppia conforme, il ricorrente che denunci omesso esame di fatti decisivi deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La valutazione delle prove e la scelta delle risultanze istruttorie ritenute più idonee a dimostrare i fatti di causa appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente.
- Le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate in base a un contratto con la pubblica amministrazione possono integrare una transazione commerciale soggetta al d.lgs. 231/2002, con conseguente applicazione degli interessi moratori alle condizioni previste dalla disciplina speciale.
- Per i crediti rientranti nell’ambito applicativo del d.lgs. 231/2002, la decorrenza degli interessi di mora opera automaticamente secondo la disciplina legale e contrattuale, senza necessità di una formale costituzione in mora quando la norma applicabile non la richiede.
- La contestazione dell’opponibilità di una cessione del credito verso la P.A. non può tradursi in una censura di merito sulla documentazione valutata dal giudice territoriale, se non nei limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto.
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