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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29099/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di un accertamento emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, con recupero di maggior reddito per più annualità, l'Amministrazione finanziaria ha emesso un distinto avviso nei confronti della socia, assumendo la presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati. La società non ha impugnato il proprio accertamento; la socia ha invece contestato l'atto a lei notificato. Nei gradi di merito il ricorso è stato respinto e la decisione confermata in appello. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello con cui sosteneva che al socio fosse impedito contestare il reddito di partecipazione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 5 TUIR e 38 d.P.R. n. 600/1973, lamentando che la CTR avesse sostanzialmente precluso al socio la contestazione del reddito di partecipazione una volta cristallizzato quello societario; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR non avesse considerato le giustificazioni offerte circa le somme transitate sui conti personali. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiché la CTR aveva comunque deciso nel merito affermando che la contribuente non aveva fornito prova idonea a superare la presunzione di distribuzione degli utili. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che l'art. 5 TUIR riguarda la trasparenza delle società di persone e non il caso di società di capitali, ma che per queste ultime, se a ristretta base partecipativa, opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, salva prova contraria di accantonamento o reinvestimento. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, osservando che la ricorrente non aveva indicato specificamente gli atti di merito nei quali avrebbe dedotto gli elementi di prova e che la mancata emersione di versamenti societari sui conti personali non esclude la percezione di utili occultati. Il rigetto del ricorso principale ha determinato l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è inammissibilmente dedotta quando il giudice di merito abbia comunque deciso la questione in via assorbente sul piano sostanziale, facendo difetto l'interesse alla censura.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale della doglianza di nullità per omessa pronuncia.

  • art. 5 TUIR

    Si riferisce alla trasparenza reddituale delle società di persone e non è la norma applicabile al caso di società di capitali.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento del maggior reddito e, nel contesto di società di capitali a ristretta base partecipativa, legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, salvo prova contraria.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La presunzione di attribuzione ai soci degli utili occulti è una presunzione semplice fondata su fatti noti e può essere vinta solo con prova contraria specifica e concreta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili non contabilizzati in capo alla società legittima una presunzione di distribuzione pro quota degli utili ai soci, senza necessità di ulteriori elementi probatori.
  • La presunzione di distribuzione degli utili occultati non è assoluta: il socio può superarla fornendo prova concreta che i maggiori ricavi siano stati accantonati, reinvestiti o comunque non distribuiti, oppure dimostrando la propria estraneità alla vita sociale.
  • La censura per omessa pronuncia è inammissibile per difetto di interesse quando la decisione impugnata abbia comunque definito la questione su un piano sostanziale incompatibile con l'accoglimento del motivo non esaminato.
  • Nel giudizio di cassazione, la doglianza sulla mancata valutazione di giustificazioni probatorie è inammissibile se non vengono specificamente indicati gli atti processuali in cui quelle difese sarebbero state dedotte.
  • La mancata tracciabilità di versamenti societari sui conti personali del socio non è di per sé idonea a escludere la percezione di utili occultati, poiché tali redditi possono essere distribuiti senza transiti bancari documentati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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