Cassazione Civile, Ordinanza n. 16681/2025 del 22/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte dell'ente previdenziale privatizzato, della decisione di merito che aveva dichiarato illegittime le trattenute operate sul trattamento pensionistico di un iscritto a titolo di contributo di solidarietà. L'ente sosteneva la legittimità del prelievo sia in base alla propria autonomia regolamentare e alle delibere adottate per garantire l'equilibrio di bilancio, sia in forza della normativa statale sopravvenuta che, secondo la sua tesi, avrebbe reso applicabile un contributo di solidarietà dell'1% per gli anni 2012-2013. In via subordinata deduceva anche la prescrizione quinquennale delle somme pretese e contestava la decorrenza degli interessi riconosciuti sul dovuto. I motivi di ricorso, in sintesi, denunciavano: violazione delle norme che disciplinano gli enti privatizzati e il principio del pro rata; erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 24, comma 24, d.l. 201/2011; erronea esclusione della prescrizione quinquennale; e erronea disciplina degli accessori del credito previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, ribadendo il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere, contributi di solidarietà su pensioni già determinate, perché si tratta di prestazioni patrimoniali imposte riservate alla legge e non di meri criteri di calcolo del trattamento pensionistico. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che il contributo dell'1% previsto dall'art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 si applica solo nei casi espressamente previsti dalla norma, cioè in presenza di inerzia degli enti nell'adozione delle misure richieste entro il termine indicato o di parere negativo ministeriale, situazione non sovrapponibile all'adozione di delibere poi ritenute illegittime. Ha inoltre escluso la prescrizione quinquennale, chiarendo che, quando si contesta l'ammontare della prestazione pensionistica per effetto di trattenute illegittime, vale la prescrizione ordinaria decennale e non quella dei ratei pensionistici o delle riliquidazioni. Infine ha ritenuto corretto il riconoscimento degli interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta fino al pagamento. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese, alla rifusione di una somma equitativa al resistente, al pagamento di un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità, poiché le censure contrastavano con un orientamento consolidato della Corte.
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994
Richiamati dalla ricorrente come base della disciplina degli enti previdenziali privatizzati.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Richiamato quale norma sulla riforma del sistema previdenziale e sul rispetto del pro rata.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Cita l'interpretazione autentica richiamata dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento
Opera solo nei casi di mancata adozione, entro il termine previsto, delle misure di equilibrio o di parere negativo ministeriale; non si estende a delibere adottate ma poi dichiarate illegittime.
artt. 2, 3, 23 e 38 Cost.
L'atto che impone un contributo di solidarietà su pensioni già determinate integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ex art. 23 Cost.; la questione della prescrizione quinquennale è stata ritenuta irrilevante rispetto all'art. 3 Cost.
artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della cassa commercialisti
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dei propri poteri regolamentari e dell'autonomia gestionale.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14.07.2004
Richiamato come fonte regolamentare del potere di introdurre il contributo di solidarietà.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle risultanze di causa.
art. 19, comma 3, L. n. 21/1986
Norma richiamata nel motivo relativo alla prescrizione.
La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica alla contestazione dell'ammontare della pensione per trattenute illegittime.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza accoglimento della censura.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni
La disposizione concerne la riliquidazione della pensione; non si applica all'indebita trattenuta derivante da misura patrimoniale illegittima.
art. 16, comma 6, L. n. 412/1991
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli accessori e agli effetti economici della decisione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di interessi dovuti sulle somme trattenute.
Richiamato dalla ricorrente in tema di ripetizione dell'indebito sulle somme trattenute.
Applicato perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, con condanna a somme equitative in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, prelievi patrimoniali su pensioni già determinate, se il prelievo non si risolve in un criterio di calcolo del trattamento ma incide su un diritto già perfezionato: una simile imposizione richiede una base legale espressa, ai sensi dell'art. 23 Cost.
- La disciplina speciale che prevede un contributo di solidarietà dell'1% a carico dei pensionati opera solo nei presupposti testualmente indicati dal legislatore; non è consentita un'interpretazione estensiva che equipari all'inerzia dell'ente l'adozione di misure poi annullate o dichiarate illegittime.
- In materia previdenziale, quando è contestata l'illegittima decurtazione del trattamento e quindi l'esatto ammontare della prestazione, il credito alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non alla prescrizione quinquennale dei singoli ratei liquidati ed esigibili.
- La disciplina dei ratei pensionistici e delle riliquidazioni non si estende automaticamente alle pretese di restituzione o integrazione fondate sull'illegittimità di trattenute patrimoniali diverse dal sistema di calcolo della pensione.
- Sul credito previdenziale, gli interessi legali decorrono dalla data in cui ciascuna trattenuta ha inciso sulla prestazione fino all'effettivo pagamento, poiché accessori e capitale costituiscono un'unica prestazione unitaria.
- Quando il ricorso per cassazione si confronta con un orientamento consolidato e la censura non introduce argomenti nuovi o idonei a mutarlo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
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