Cassazione Civile, Ordinanza n. 16677/2025 del 22/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La Cassa previdenziale aveva impugnato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittime le trattenute operate sulla pensione di un proprio iscritto a titolo di contributo di solidarietà. In cassazione ha proposto quattro motivi: (1) violazione della normativa che, secondo la ricorrente, legittimerebbe il contributo di solidarietà imposto dalla Cassa, anche in relazione ai principi costituzionali di cui agli artt. 3, 23 e 38 Cost.; (2) ulteriore violazione delle norme sulla sostenibilità del sistema previdenziale privatizzato e del regolamento della Cassa; (3) erronea applicazione della prescrizione, sostenendo che il diritto alla restituzione sarebbe soggetto al termine quinquennale e non decennale; (4) erronea decorrenza degli interessi sulle somme trattenute. Il resistente ha resistito con controricorso, sostenendo l’illegittimità del prelievo e la correttezza della decisione di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché la giurisprudenza consolidata esclude che gli enti previdenziali privatizzati possano introdurre, con atti o regolamenti, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate: un simile prelievo è una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che, quando è contestato l’ammontare del trattamento pensionistico per l’illegittima trattenuta, si applica la prescrizione decennale; il termine quinquennale riguarda invece i ratei già liquidati o la riliquidazione della pensione, non l’indebita applicazione di un prelievo patrimoniale illegittimo. Ha ritenuto infondato infine il quarto motivo, confermando che sugli importi trattenuti spettano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al pagamento, trattandosi di crediti previdenziali unitari. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore del resistente e di un’ulteriore somma alla Cassa delle Ammende, oltre all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
I motivi erano formalmente incardinati come violazioni di legge; la Corte li ha esaminati e li ha ritenuti, nel complesso, non idonei a superare l’orientamento consolidato, con esito di inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
art. 2 d.lgs. n. 509/1994
Non attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate nei loro criteri di calcolo.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
Non può fondare validamente l’imposizione di una trattenuta su pensioni già liquidate, perché il prelievo eccede i poteri regolamentari della Cassa.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo, ma ritenuto non idoneo a superare il principio per cui il contributo di solidarietà su pensioni già determinate richiede una base legislativa.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Richiamato in relazione ai poteri delle Casse privatizzate, ma non sufficiente a legittimare un contributo di solidarietà imposto con atto regolamentare.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Richiamato dalla ricorrente; la Corte conferma che il contributo di solidarietà, in quanto prestazione patrimoniale imposta, richiede copertura legislativa.
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
La disciplina sulla sostenibilità del sistema previdenziale non consente alle Casse di introdurre autonomamente prelievi patrimoniali su pensioni già liquidate.
art. 3 Cost.
Non ricorre una questione di legittimità costituzionale rilevante sulla prescrizione, perché il diverso trattamento tra fattispecie di riliquidazione e indebita trattenuta è giustificato dalla diversità delle situazioni.
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che può essere introdotta solo dal legislatore.
art. 38 Cost.
Richiamato nel ricorso, ma non idoneo a fondare il potere della Cassa di disporre il contributo di solidarietà su pensioni già determinate.
art. 2946 c.c.
Si applica la prescrizione ordinaria decennale quando è contestata l’indebita trattenuta e la riliquidazione dell’importo pensionistico complessivo.
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione quinquennale riguarda ratei pensionistici liquidi ed esigibili; non si applica alla domanda di restituzione per trattenute illegittime su trattamento non correttamente determinato.
art. 129 R.D.L. n. 1827/1935
La prescrizione quinquennale qui prevista presuppone la liquidità ed esigibilità del credito; non si estende al caso di indebita trattenuta su pensione già in contestazione.
art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970
Riguarda i ratei arretrati non liquidati o le differenze dovute a seguito di riliquidazione della pensione, non l’indebita trattenuta derivante da un prelievo patrimoniale illegittimo.
art. 16 L. n. 412/1991
Richiamato nel quarto motivo in tema di accessori, ma la Corte conferma il principio degli interessi legali dalla maturazione del diritto al pagamento.
art. 1224 c.c.
In tema di interessi sui crediti previdenziali, gli accessori seguono la natura unitaria della prestazione e decorrono dal momento dell’inadempimento o della trattenuta indebita.
art. 2033 c.c.
Richiamato in relazione alla ripetizione delle somme trattenute indebitamente e alla decorrenza degli accessori.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità, perché il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità ormai consolidato.
art. 380-bis, ult. co., c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito conformemente alla proposta non accettata, opera il regime sanzionatorio previsto dalla norma.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte applica la condanna equitativa in favore della controparte e la condanna alla Cassa delle Ammende per la definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con propri atti o regolamenti un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, poiché tale prelievo costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost.
- Quando si controverte dell’illegittima trattenuta su un trattamento pensionistico già liquidato, il diritto alla riliquidazione o alla restituzione delle somme è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; il termine quinquennale vale solo per ratei pensionistici liquidi ed esigibili o per ipotesi di riliquidazione in senso tecnico.
- Le norme sulla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici non si applicano alle trattenute derivanti da un prelievo patrimoniale illegittimo, perché la fattispecie non coincide con la mera debenza di ratei arretrati o con la riliquidazione del trattamento.
- Nei crediti previdenziali gli accessori hanno natura unitaria rispetto alla prestazione principale: gli interessi legali decorrono dalla maturazione del diritto, ossia dal momento della trattenuta indebita o dell’inadempimento, sino al pagamento effettivo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su censure già superate da un orientamento di legittimità consolidato e non introduce argomenti nuovi idonei a determinare un revirement.
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