Cassazione Civile, Ordinanza n. 16675/2025 del 22/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha escluso l'applicazione dell'art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., perché la rinuncia ha impedito una decisione conforme alla proposta accelerata. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando Cass., Sez. Un., n. 19976/2024. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'INPS era rimasto intimato.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda diretta a ottenere la rivalutazione integrale del trattamento pensionistico, senza applicazione della percentuale prevista dall'art. 1, comma 309, della L. n. 197/2022. La censura era formulata in relazione all'art. 34, comma 1, della L. n. 448/1998, all'art. 1, comma 309, della L. n. 197/2022 e agli artt. 3, 36 e 38 Cost. Tuttavia, prima della decisione sul merito, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, motivandola con la sopravvenuta pubblicazione della sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, che aveva respinto le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della L. n. 197/2022 sollevate da altre giurisdizioni. La rinuncia non era sottoscritta personalmente dalla parte, ma il difensore aveva prodotto la procura alle liti contenente il potere di rinunciare agli atti del giudizio e all'azione.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, L. n. 448/1998
Richiamato come parametro normativo rispetto alla domanda di rivalutazione del trattamento pensionistico, dedotto come violato dal ricorrente.
art. 1, comma 309, L. n. 197/2022
Norma oggetto della contestazione, rispetto alla quale era stata chiesta l'esclusione della percentuale applicativa sulla perequazione pensionistica; la rinuncia è stata motivata dal sopravvenuto esito della questione di costituzionalità.
artt. 3, 36 e 38 Cost.
Invocati dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità della disciplina sulla rivalutazione pensionistica.
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
La Corte ha affermato che non trova applicazione quando intervenga rinuncia al ricorso, perché in tal caso manca una decisione conforme alla proposta accelerata.
Cass., Sez. Un., n. 19976/2024
Richiamata per escludere il pagamento del doppio contributo unificato in caso di intervenuta rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente effettuata dal difensore munito di apposita procura che comprenda il potere di rinunciare agli atti del giudizio e all'azione, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando interviene la rinuncia al ricorso, viene meno il presupposto per una decisione nel procedimento accelerato ex art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., poiché non si perviene a una pronuncia conforme alla proposta.
- L'intervenuta rinuncia al ricorso esclude il raddoppio del contributo unificato.
- Se il resistente rimane intimato e il giudizio si estingue per rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- rami
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