Cassazione Civile, Ordinanza n. 16669/2025 del 22/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il dipendente, in servizio come vigile del fuoco, aveva agito per prestare soccorso a un cane con la testa incastrata in un cancello e, nel tentativo di scavalcare la cancellata, era caduto riportando una grave lesione al ginocchio. Chiedeva che tale infortunio fosse qualificato come evento rilevante ai fini dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato, con conseguente attribuzione dei benefici previsti dall'art. 1, commi 563 e 564, l. n. 266/2005 e dagli artt. 1 e 6 d.P.R. n. 243/2006. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello aveva escluso la prescrizione dello status ma aveva comunque negato il merito della pretesa. Nel ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, sostenendo che l'evento si fosse verificato in una operazione di soccorso e che, per la lett. d) della norma, bastasse il nesso con l'attività di soccorso senza bisogno di un rischio ulteriore rispetto a quello ordinario; richiamava inoltre un precedente della Corte di cassazione che riteneva analoga la fattispecie.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che, pur essendo l'infortunio avvenuto nel contesto di un'operazione di soccorso, la caduta dal cancello non integrasse una concretizzazione del rischio tipico e della speciale pericolosità proprie dell'attività di soccorso rilevante ai fini della disciplina sulle vittime del dovere. Secondo la Corte, non è sufficiente che la lesione sia avvenuta in occasione di una delle attività tipizzate dalla legge: occorre che l'evento lesivo derivi da un rischio specificamente attinente a تلك attività e che rappresenti una concretizzazione del rischio qualificato considerato dal legislatore. Il ricorso incidentale condizionato del Ministero è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. È stata disposta l'anonimizzazione dei dati identificativi della parte ricorrente in caso di riproduzione dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per dedurre la violazione di legge
art. 1, comma 563, l. n. 266/2005
la Corte lo interpreta nel senso che il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede non solo che la lesione sia avvenuta nell'ambito di una delle attività tipizzate, ma anche che l'evento sia concretizzazione del rischio specifico e della speciale pericolosità propri di تلك attività
art. 1, comma 564, l. n. 266/2005
richiamato come disciplina collegata a quella del comma 563, ma non decisivo nella ratio decidendi
artt. 1 e 6 d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243
richiamati dal ricorrente come fonti dei benefici connessi allo status, senza autonoma trattazione nel merito
artt. 3 e 4 l. 13 agosto 1980, n. 466
usati come parametro interpretativo per modulare la nozione di operazione di soccorso e l'assimilazione richiamata dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005
art. 3 Cost.
evocato per escludere interpretazioni che attribuirebbero ai dipendenti pubblici di cui alla l. n. 266/2005 un trattamento più favorevole rispetto ai soggetti disciplinati dalla l. n. 466/1980
art. 40, comma 2, c.p.
richiamato in via argomentativa sulla causalità omissiva come esempio di concetto normativo di causa
art. 41, comma 2, c.p.
richiamato in via argomentativa per il tema delle concause sopravvenute e dell'interruzione/limitazione del nesso causale
art. 52, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
fondamento dell'ordine di omissis dei dati identificativi della parte ricorrente in caso di riproduzione dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto se sussistenti i presupposti
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere non basta che il dipendente pubblico abbia subito lesioni durante lo svolgimento di una delle attività tipizzate dalla legge: è necessario che l'evento lesivo sia espressione del rischio qualificato e della speciale pericolosità proprie di quella attività.
- La nozione di "operazione di soccorso" deve essere letta in coerenza con la disciplina previgente richiamata dalla legge, sicché il soccorso rilevante non coincide con qualsiasi intervento occasionale, ma con quello che espone il soggetto a un rischio specificamente attinente alla funzione svolta.
- Il nesso causale richiesto dalla normativa sulle vittime del dovere non è puramente naturalistico; va ricostruito in funzione della ratio della tutela, che è quella di compensare l'esposizione a pericoli qualificati e non qualsiasi infortunio occorso in servizio.
- Non è sufficiente che la lesione si verifichi "in occasione" dell'attività elencata dalla legge: occorre che l'evento che la produce costituisca una concreta manifestazione del rischio tipico di quell'attività.
- Nel confrontare la disciplina delle vittime del dovere con quella dei soggetti di cui alla l. n. 466/1980, l'interprete deve evitare letture che rendano la prima più ampia della seconda senza un chiaro fondamento legislativo, altrimenti si determinerebbe una disparità irragionevole.
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